Durata e risoluzione. a. Salvo diverso accordo, l’Accordo avrà inizio alla Data di decorrenza e rimarrà in vigore salvo risoluzione concordata delle Parti. b. Fatti salvi eventuali altri diritti e rimedi, ciascuna delle Parti può risolvere l’Accordo con effetto immediato mediante notifica scritta all’altra Parte: (a) se l’altra commette una violazione sostanziale di una qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi dell’Accordo e in caso di violazione sanabile non vi ponga rimedio entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della notifica dell’altra parte specificando la violazione e richiedendo che venga sanata; (b) al verificarsi di un evento di Forza Maggiore di durata minima pari a due (2) mesi; o (c) nella misura consentita dalla legge applicabile, nel caso in cui l’altra Parte diventi insolvente, vada in liquidazione, nomini un curatore amministrativo o procedimento analogo ai sensi della legge locale pertinente. c. La scadenza o la risoluzione (per qualsiasi motivo) dell’Accordo avverrà fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio delle Parti previsto dall’Accordo stesso o dalla legge, non pregiudicherà altri diritti maturati o passività delle Parti dalla data di risoluzione e non influirà su alcuna clausola che sia espressamente o per implicazione intesa a rimanere valida dopo la scadenza o risoluzione. d. All’atto della risoluzione, tutti gli importi dovuti diventeranno immediatamente esigibili e pagabili.
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