Common use of Dovere di riservatezza Clause in Contracts

Dovere di riservatezza. 9.1. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know- how, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione. L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale. 9.2. L’Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale. 9.3. L’Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria impresa. 9.4. L’eventuale inadempimento da parte dell’Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno. 9.5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 9.6. L’obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell’Appaltatore alla data della formalizzazione dell’Ordine/Contratto.

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Sources: Servizi Di Telefonia Mobile

Dovere di riservatezza. 9.1. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, e comunque a non divulgare, divulgare in qualsiasi modo, modo l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know- know-how, alle procedure ed e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente o, comunque, di SA o comunque da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione. L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale. 9.2. L’Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. 9.3. L’Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria sua impresa. 9.4. L’eventuale L'eventuale inadempimento da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla al Committente di risolvere, risolvere con effetto immediato, immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale dell’eventuale danno. 9.5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere SA risolverà il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 9.6. c.c.. L’obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell’Appaltatore alla data della formalizzazione dell’Ordine/Contrattodell’Appaltatore.

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Sources: Appalto Di Servizi