Common use of Dotazione tecnica minima Clause in Contracts

Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla presente gara è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima ri- portata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta tecnica ed economica, è altresì obbligatorio il possesso, (laddove espressamente indicato) da parte del legale rappresentante o procuratore sottoscrittore dell’Allegato A “Istanza di ammissione alla gara”, di un certificato di firma digitale, in corso di va- lidità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGITPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisi- ti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D.Lgs. 82/2005 certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: • il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; • il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in pos- sesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; • il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e in- dicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Poste effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale e, nel caso di verifica con esito negativo, una volta scaricato/i in lo- cale il /i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come RTI o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: • in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; • in caso di Consorzio ordinario costituito nonché Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera

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Dotazione tecnica minima. Dotazione tecnica minima per la partecipazione alla presente procedura Per poter partecipare alla presente gara procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima ri- portata riportata al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx- host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta tecnica ed tecnica/economica, è altresì è, altresì, obbligatorio il possesso, (laddove espressamente indicato) da parte del legale rappresentante o procuratore sottoscrittore dell’Allegato A “Istanza di ammissione alla garaammissione”, di un certificato di firma digitale, in corso di va- liditàvalidità alla data di apposizione della firma, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGITPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/200582/2005 e s.m.i.) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/200582/2005 e s.m.i. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisi- ti requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CEnormativa vigente. Sono altresì Sono, altresì, ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: • il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; • il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in pos- sesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; • il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e in- dicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Poste effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale e, nel caso di verifica con esito negativo, una volta scaricato/i in lo- cale il /i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come RTI o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: • in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; • in caso di Consorzio ordinario costituito nonché Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera:

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Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla presente gara è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima ri- portata riportata al seguente indirizzoindi- xxxxx: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx. Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta tecnica ed economica, è altresì obbligatorio il possesso, (laddove espressamente indicato) da parte del legale rappresentante o procuratore pro- curatore sottoscrittore dell’Allegato A dell’allegato “Istanza di ammissione alla gara”, di un certificato di firma digitale, in corso di va- liditàvalidità alla data di apposizione della firma, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGITPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.LgsD.lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo di- spositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.LgsD.lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata rila- sciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisi- ti requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CEnormativa vigente. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D.LgsD.lgs. 82/2005 certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti seguen- ti condizioni: • il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; • il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in pos- sesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; • il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e in- dicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Poste effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale e, nel caso di verifica con esito negativo, una volta scaricato/i in lo- cale il /i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come RTI o Consorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: • in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; • in caso di Consorzio ordinario costituito nonché Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera:

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Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla presente gara procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima ri- portata riportata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta tecnica ed economica, è altresì obbligatorio il possesso, La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove espressamente indicatorichiesto) da parte del legale rappresentante o procuratore sottoscrittore dell’Allegato A “Istanza di ammissione alla gara”, di utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di va- liditàvalidità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale digitale – ex DIGITPA DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisi- ti requisiti previsti dalla Direttiva direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato stato non facente parte dell'Unione europeaEuropea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: - il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in pos- sesso possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea Europea e Paesi paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa A tal fine è necessario indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegandone allegando documentazione a comprova, e in- dicare indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Poste effettuerà Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente. E’ onere del concorrente verificare la verifica validità della validità delle firme digitali firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti: ▪ (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento automatico di verifica presente all’interno del Portale fornitori; ▪ (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul portale e, nel caso di verifica con Portale fornitori restituisce un esito negativo, una volta scaricato/i in lo- cale il /i file, utilizzerà i ) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia)Italiane. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, valido alla data di sottoscrizione inserimento del documentodocumento stesso nel sistema. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come RTI o Consorzio, la La firma digitale dovrà essere posseduta: • in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante al RTI o Consorzio; • in caso di Consorzio ordinario costituito nonché Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, letteraè considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Dotazione tecnica minima. Per poter partecipare alla presente gara procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima ri- portata riportata al seguente indirizzo: Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare ai fini della partecipazione nonché ai fini della formulazione dell’offerta tecnica ed economica, è altresì obbligatorio il possesso, La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove espressamente indicatorichiesto) da parte del legale rappresentante o procuratore sottoscrittore dell’Allegato A “Istanza di ammissione alla gara”, di utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di va- liditàvalidità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale digitale – ex DIGITPA DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisi- ti requisiti previsti dalla Direttiva direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato stato non facente parte dell'Unione europeaEuropea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in pos- sesso possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea Europea e Paesi paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sarà onere dell’Impresa A tal fine è necessario indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegandone allegando documentazione a comprova, e in- dicare indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Poste Si fa presente che sul Portale fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. Coni Servizi effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale eo, nel caso di verifica con esito negativo, una volta scaricato/i in lo- cale il /i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). E’ necessario effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, valido alla data di sottoscrizione inserimento del documento stesso nel sistema. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto; il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma. I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative). Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici. Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come RTI raggruppamento o Consorzioconsorzio, la firma digitale dovrà essere posseduta: in caso di RTI raggruppamento già costituito/da costituirsi o Consorzio consorzio ordinario costituendoda costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa partecipante delle imprese partecipanti al RTI o Consorzioraggruppamento/consorzio; in caso di Consorzio consorzio ordinario già costituito nonché Consorzio consorzio di cui all’art. 34, comma 1, letteralettera b) o c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e Coni Servizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

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