Common use of DONATORI DI SANGUE Clause in Contracts

DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo ed il riconoscimento della medesima come prestazione sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, di richiedere il rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Appears in 1 contract

Samples: www.csdl.sm

DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modifiche ed il riconoscimento della medesima come prestazione presenza sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, facoltà di richiedere il rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo in base alla Legge 28 gennaio 1975 n. 2 ed il riconoscimento della medesima come prestazione presenza sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, facoltà di richiedere il rimborso all’Istituto all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni ed il riconoscimento della medesima come prestazione presenza sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavorodall'Impresa, il la quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, facoltà di richiedere il rimborso all’Istituto all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Colletivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Compagnie Di Assicurazione Sammarinesi‌ Tra Asia Associazione Sammarinese Imprese Di Assicurazione, Rappresentata Dal Vice Presidente Dott. Gianfilippo Dughera