DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo ed il riconoscimento della medesima come prestazione sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, di richiedere il rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale.
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DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modifiche ed il riconoscimento della medesima come prestazione presenza sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, facoltà di richiedere il rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale.
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DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo in base alla Legge 28 gennaio 1975 n. 2 ed il riconoscimento della medesima come prestazione presenza sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, facoltà di richiedere il rimborso all’Istituto all'Istituto per la Sicurezza Sociale.
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DONATORI DI SANGUE. Ai lavoratori dipendenti, donatori di sangue, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni ed il riconoscimento della medesima come prestazione presenza sul lavoro a tutti gli effetti contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavorodall'Impresa, il la quale ha facoltà, in base alla Legge 28 Gennaio 1975 n. 2 e successive modificazioni, facoltà di richiedere il rimborso all’Istituto all'Istituto per la Sicurezza Sociale.
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