Disciplina comune. La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità. Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e ar- ricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionali, sia presenti sia nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano a essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo in- terconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si in- tendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non po- tranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999.
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Disciplina comune. L’apprendistato è confermato essere di regola un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una durata minima di almeno sei mesi. Potrà essere prevista, la stipulazione a tempo determinato relativamente alla tipologia professionalizzante nonché per quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (quest’ultimo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro), per i datori di lavoro che svolgono la propria attività̀ in cicli stagionali. Tuttavia, tale possibilità è ammessa laddove previsto dai CCNL da associazioni sindacali comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale. Non è consentito di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. La forma del contratto viene confermata quella scritta ma viene ora puntualizzato espressamente che assume rilevanza ai fini della prova. In esso deve essere contenuto, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale che potrà essere predisposto sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, a cura delle parti contrattuali per l’apprendistato professionalizzante, mentre per gli altri due tipi, dall’istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa. Si è visto che il contratto è a tempo indeterminato ma ai fini della risoluzione occorre distinguere il periodo formativo dal quello di scadenza. Durante il periodo di apprendistato si applicano le regole generali previste per il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e cioè che la risoluzione è possibile per giusta causa o giustificato motivo. Alla scadenza del periodo formativo, invece, le parti possono recedere liberamente ai sensi dell’art.2118 c.c. con il solo onere del preavviso. Tale periodo decorre dalla scadenza del periodo formativo e durante il medesimo si applicherà la disciplina dell’apprendistato. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore una novità del nuovo testo consiste nella previsione che costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. La prosecuzione del rapporto di lavoro determina l’applicabilità delle normali regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Confermato l’impianto generale del previgente Testo Unico sull’apprendistato relativamente ai principi cui si devono attenere accordi interconfederali e contratti collettivi, sul numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro che occupa più di 49 lavoratori può assumere e sulle clausole di stabilizzazione contrattuali o legale; anche se la nuova classificazione può determinare disciplina limita la condizione di stabilizzazione esclusivamente all’apprendistato professionalizzante. Tale tipologia di apprendistato risulta modificata significativamente rispetto a quello analogo previsto dal D.Lgs. n.167/2011. Lo scopo è quello di coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei passaggi sistemi regionali di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalitàistruzione e formazione. Il presente sistema ricorso all’apprendistato di classificazione primo livello è possibile in ogni settore e riguarda i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25; potrà avere una durata fissata in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire. Comunque, la durata non potrà superare tre anni, ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale. Sono peraltro possibili in alcuni casi proroghe per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico- professionali e specialistiche, ovvero qualora l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale. Una novità consiste nella possibilità di stipula di contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti a giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del personaleconseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere stipulati contratti di apprendistato, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’art. 6, comma 5, del presente articolo, individua lo strumento idoneo D.P.R n. 87/2010. Tale possibilità è chiaramente finalizzata a cogliere il valore professionale del favorire l’ingresso dei giovani al lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni ma anche ai datori di lavoro presenti nelle aziendedi poter valutare e formare nuove risorse umane degli istituti tecnici e professionali. Viene abrogato il programma sperimentale, consente un ampliamento ai sensi del comma 2 dell’art. 8-bis del D.L. n. 104/2013, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle ipotesi scuole secondarie di mobilitàsecondo grado per il triennio 2014-2016. Sono fatti salvi, accorpamento e ar- ricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionalituttavia, sia presenti sia nuovefino alla loro conclusione, i programmi già attivati. La classificazione unicadisciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica, mentre determina comuni livelli il diploma e la specializzazione professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di retribuzione minima Trento e Bolzano, ma poiché la volontà del legislatore è quella di far decollare tale tipologia contrattuale, non modifica è previsto che in assenza di regolamentazioni regionali la disciplina per l’attivazione è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il funzionamento è il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori dei trattamenti seguente: il datore di carattere normativo ed economico lavoro che continuano intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a essere previsti differenziati cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università̀ e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i quadri, gli impiegatirapporti tra lo Stato, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo in- terconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si in- tendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione regioni e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. Lo stesso provvedimento definisce i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali e, in questo ambitoparticolare, ai livelli previsti il monte orario massimo del percorso scolastico che può̀ essere svolta in apprendistato ed i requisiti delle imprese nelle quali si svolge. Molte novità sono rinvenibili sul fronte della formazione, sia quella esterna che quella da svolgersi presso il datore di lavoro. La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, salvo non sia previsto diversamente dai contratti collettivi, non è retribuita. L’ammontare della componente formativa esterna non può essere superiore al 60 per area nonchécento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché́ per i quadril’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Una novità riguarda l’esonero da ogni obbligo retributivo per il datore di lavoro relativamente alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa. le ore di formazione a carico del datore di lavoro, invece, è riconosciuta al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica quella che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non po- tranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999gli sarebbe dovuta.
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Sources: Legislative Decree
Disciplina comune. La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità. Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento strumen- to idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e ar- ricchimento delle arricchimento del- le mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionaliprofes- sionali, sia presenti sia che nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori singoli lavo- ratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano a continua- no ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo in- terconfederaleinterconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si in- tendono intendono qui riconfermatericonfer- mate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti pre- visti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente presente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero ve- nissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta Re- sta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non po- tranno potranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999.
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Disciplina comune. La nuova classificazione può determinare dei passaggi formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le al- tre materie potranno essere oggetto di area formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qua- lora l’azienda disponga di livel- lo; capacità formativa interna. La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualita- tivamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimen- sioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le variazioni retributive conseguenti ini- ziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta. Le funzioni di tutor possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalitàsvolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Il presente sistema Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro presenti nelle aziendeo presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, consente purché non separati da interruzioni superiori ad un ampliamento delle ipotesi anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di mobilità, accorpamento e ar- ricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionali, sia presenti sia nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli cumulabilità di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano a essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegatipiù rapporti, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni ore di legge, formazione di accordo in- terconfederale, cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di contratto collettivo e apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di accordo aziendale che si in- tendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di inserimento nell’inquadramento formazione. Al termine del periodo di nuove posizioni professionali apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un docu- mento che venissero attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non po- tranno derivare pregiudizi livel- lo interconfederale finalizzate a diritti acquisiti in base alla classificazione dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al ccnl D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 luglio 1999giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
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Disciplina comune. La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti Il lavoro supplementare è utilizzabile in alternativa al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalitàlavoro straordinario. Il presente sistema lavoro supplementare potrà essere effettuato dal personale a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature. Il lavoro supplementare potrà essere effettuato anche dal personale a tempo parziale, assunto a tempo indeterminato o determinato. Per il personale a tempo parziale il lavoro supplementare verrà utilizzato in ragione di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni punte di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e ar- ricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionali, sia presenti sia nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano a essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo in- terconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si in- tendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi più intensa attività lavorativa e/o indifferibili esigenze di inserimento nell’inquadramento mercato. Le ore di nuove posizioni professionali lavoro supplementare sono effettuate a ore, mezze ore e quarti di ora. Le ore di lavoro supplementare saranno recuperate fruendo di permessi equivalenti alle ore supplementari effettuate. I recuperi possono essere effettuati utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con il responsabile diretto, al di fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie. Il recupero delle ore di lavoro supplementare deve essere effettuato entro il mese di dicembre dell’anno successivo. La programmazione del lavoro supplementare e le modalità del recupero per gli uffici o i settori interessati all’attività che venissero presentino fenomeni di “punte” di lavoro per periodi prolungati dovranno essere concordati fra le parti. Al lavoratore a configurarsi nei settori tempo pieno che effettua il lavoro supplementare al venerdì pomeriggio con il rientro pomeridiano dopo l’intervallo pranzo viene erogato il buono pasto. Quando il recupero del lavoro supplementare avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare il rientro pomeridiano, il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto. I lavoratori a part-time hanno diritto al buono pasto nel caso in cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione venga effettuato lavoro supplementare con un intervallo non po- tranno derivare pregiudizi inferiore a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 199930 minuti.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Disciplina comune. La nuova classificazione può determinare dei passaggi A far data dall’1/1/2012, il lavoro supplementare è utilizzabile – a seguito di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti opzione del lavoratore - in alternativa al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalitàlavoro straordinario e viene effettuato su richiesta e autorizzazione del responsabile diretto. Il presente sistema lavoro supplementare può essere effettuato dal personale a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ giornata ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ anche dal personale che adotta il regime delle 2 timbrature. Il lavoro supplementare può essere effettuato anche dal personale a part time, assunto a tempo indeterminato o determinato. Per il personale a part time il lavoro supplementare viene utilizzato in ragione ▇▇ ▇▇▇▇▇ di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e ar- ricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionali, sia presenti sia nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano a essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo in- terconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si in- tendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi più intensa attività lavorativa e/o indifferibili esigenze di inserimento nell’inquadramento mercato. Il lavoro supplementare viene effettuato dopo aver completato le ore contrattualmente previste per quella giornata e dopo il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ fascia rigida d’orario. Le prestazioni di nuove posizioni professionali lavoro supplementare vengono riconosciute solo se di durata superiore a 15 minuti e sono conteggiate a multipli di 15 minuti. In presenza di un saldo negativo del monte ore flessibile, il conteggio delle ore di lavoro supplementare viene effettuato solo dopo aver compensato la flessibilità negativa. Il lavoro supplementare viene recuperato fruendo di permessi equivalenti alle prestazioni effettuate a frazioni minime di 15 minuti. I recuperi possono essere effettuati utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con il responsabile diretto, al di fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie. Quando il ▇▇▇▇▇▇▇▇ del lavoro supplementare avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare il rientro pomeridiano, il dipendente non ha diritto all’erogazione del ▇▇▇▇▇ pasto. Il ▇▇▇▇▇▇▇▇ delle ore di lavoro supplementare deve essere effettuato di ▇▇▇▇▇ entro il mese di dicembre dell’anno successivo, fatti ▇▇▇▇▇ i casi di oggettiva difficoltà per i quali d’intesa con il responsabile diretto potrà essere riportato ulteriormente all’anno seguente. La programmazione del lavoro supplementare e le modalità del ▇▇▇▇▇▇▇▇ per gli uffici o i settori interessati all’attività che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presentino fenomeni di “punte” di lavoro per periodi prolungati dovranno essere concordati fra le parti. Fino al 31/12/2011 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non po- tranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999CIA.
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