Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno. 2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970. 4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). 7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. 9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale. 11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea. 12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione dall’Ente - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, ciascun Ente all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 33 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
97. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
118. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea8.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di durata non inferiore servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso Istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo e per la partecipazione a sei mesi continuativicorsi di qualificazione, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti pubblici territoriali o dalle aziende. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, permessi retribuiti di cui al comma 2precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore annue pro-capite, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche personale in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a forza all'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 10 ore per il numero dei dipendenti a tempo determinato, indeterminato. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda per la partecipazione ai sensi corsi di studio non dovranno superare il 3% del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente personale occupato a tempo parziale, i indeterminato e dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. In ogni caso potrà usufruire dei permessi per motivi retribuiti un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti con rapporto di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente lavoro a tempo parzialeindeterminato. Nell'eventualità che il numero dei richiedenti risulti superiore rispetto al numero dei beneficiari come sopra individuati, la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale concorderanno criteri obiettivi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. per l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi stessi, fermo restando quanto stabilito al 3° comma. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, a scadenze mensili, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Employment Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai I dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare iscritti e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli frequentanti corsi regolari di studio universitari, post- universitari, di in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate equiparate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamilegali, hanno diritto, su loro richiesta, ad ore giornaliere di permesso retribuito nel limite massimo di 150 ore individuali retribuite in un triennio, fruibili anche in un anno.
52. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha Gli stessi hanno diritto all’assegnazione a ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e o la preparazione agli degli esami e non può essere obbligato a prestazioni e, su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro supplementare e/o straordinario oltre il normale orario giornaliero di lavoro straordinario né e durante i riposi settimanali.
3. I dipendenti, che devono sostenere prove d’esame, compresi quelli universitari, usufruiscono – su richiesta – di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d’esame.
4. Per usufruire dei permessi di cui al lavoro nei giorni festivi comma precedente, l’interessato dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di riposo settimanaleprova).
5. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
6. Il limite individuale di cui al comma 1, è utilizzato annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno un’unità per Ente, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o in istituti regolarmente riconosciuti.
7. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 33 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordatasi procederà, nell’ordinein sede di confronto tra le parti a livello di Ente, ai dipendenti che frequentino corsi a definire i criteri di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitaripriorità per attribuzione delle ore di cui al comma 1.
8. Qualora Gli Enti possono attribuire, a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e 7 sussista ancora parità professionale attraverso periodi d’alternanza di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso e lavoro e consentendo così la partecipazione di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parzialestudio, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridottamaster, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialestage, ecc.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - I lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente articolo 45, volendo migliorare la propria cultura in aggiunta relazione all’attività aziendale (specializzazioni inerenti l’attività da essi svolta o potenzialmente utile per accrescere la loro professionalità all’interno dell’azienda , corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri, corsi di lingua straniera in aree geografiche e aziende ove questa sia utilizzabile ) , intendono frequentare, presso istituti pubblici, pareggiati e riconosciuti o anche presso istituti privati che diano obiettive garanzie di serietà secondo una valutazione autonoma dell’azienda, corsi istituiti in base a disposizioni di legge, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicati nei commi successivi in relazione alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, variazioni del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni annonumero dei dipendenti.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito devono superare il 2% del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulatototale della forza occupata; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva.
3. I lavoratori con contratto di In deroga al predetto limite del 2% del totale della forza occupata è stabilito che nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti potrà comunque assentarsi dal lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970un dipendente.
4. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al comma 1 sono concessi 150 ore pro-capite per la partecipazione a corsitriennio, svolti utilizzabili anche in modalità telematicaun solo anno, destinati sempreché il corso al conseguimento quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di titoli ore almeno doppio di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamiquelle richieste come permesso.
5. Il personale I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla direzione nei termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Tali termini di cui norma non saranno inferiori al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanalesemestre.
6. Qualora il numero delle richieste superi dei richiedenti comporti il limite massimo superamento di 1/3 del 3% monte-ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitaricomma, la condizione direzione e gli organismi di cui rappresentanza sindacale aziendale stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattichefrequenza dei corsi, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al secondo comma.
7. Nell’ambito Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. L’interessato dovrà far pervenire all’azienda un certificato d’iscrizione al corso e, successivamente, certificati mensili di ciascuna effettiva frequenza con l’indicazione delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariore relative.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di consultazione tra la direzione e 7 sussista ancora parità gli organismi di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di etàrappresentanza sindacale aziendale.
9. Per Le aziende erogheranno, durante la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita presupposto per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialepagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al secondo comma, è costituito dalla regolare frequenza all’intero corso.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, Azienda o Ente all’inizio di ogni anno, fatto salvo quanto previsto dall’art…. (Disposizioni particolari del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria).
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 all’art.10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitaripost-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, articolo i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 10.Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 11.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami. ▇▇.
10. Ai ▇▇ lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - In tal caso i permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per ciascun anno solare e nel limite massimotriennio, arrotondato all’unità superioreutilizzabili anche in un solo anno, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ogni anno.
2ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I permessi Nel caso di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto frequenza di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti corsi sperimentali per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella nota a verbale 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche posta in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui calce al presente articolo), i dipendenti interessati devono presentareper l'alfabetizzazione degli adulti, prima dell’inizio dei corsie di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione, il certificato monte ore di iscrizione epermesso retribuito, al termine degli stessicomprensivo delle prove di esame, l’attestato "pro-capite" nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di partecipazione permesso retribuito e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10250 ore. Ai lavoratori a che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l'orario di lavoro, l'ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatolavoro, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari cumulabili con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione quanto previsto al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialesuccessivo art. 57.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, azienda all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-post- universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un’adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999.
7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’azienda, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
109. Ai lavoratori a Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con rapporto il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatoservizio, ai sensi modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialetitolo stesso.
1110. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 4021, comma 1, primo alineaalinea del CCNL del 1 settembre 1995.
1211. Il presente articolo disapplica e sostituisce Sono disapplicati l’art. 45 3 del CCNL 21.05.2018.DPR 23 agosto 1988, n. 395 e l’art. 20 del DPR 384/1990
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di durata non inferiore servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo e per la partecipazione a sei mesi continuativicorsi di qualificazione, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3specializzazione e riqualificazione professionale promossi da enti pubblici territoriali o dalle aziende. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, permessi retribuiti di cui al comma 2precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore annue "pro-capite", che non si avvalgano dei permessi retribuiti per nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche personale in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui forza alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 10 ore per il numero dei dipendenti a tempo determinato, indeterminato. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla azienda per la partecipazione ai sensi corsi di studio non dovranno superare il 3% del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente personale occupato a tempo parziale, i indeterminato e dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. In ogni caso potrà usufruire dei permessi per motivi retribuiti un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti con rapporto di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente lavoro a tempo parzialeindeterminato. Nell'eventualità che il numero dei richiedenti risulti superiore rispetto al numero dei beneficiari come sopra individuati, la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale concorderanno criteri obiettivi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. per l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi stessi, fermo restando quanto stabilito al 3° comma. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, a scadenze mensili, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - concessi, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dai datori di lavoro, speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e anno, nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2, con arrotondamento all’unità superiore. I permessi Il datore di lavoro, con atti organizzativi interni, provvede a ripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di personale di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi contrattazione integrativa di cui all’art. 10 della L. n. 300/197010, comma 2.
42. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto diritto, compatibilmente con le esigenze aziendali, all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiprecedenti ovvero siano in regola con il piano degli studi;
bc) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera ab);
cd) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e bc).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
97. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata con il datore di lavoro e, comunque, quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
119. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea37.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - In tal caso i permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per ciascun anno solare e nel limite massimotriennio, arrotondato all’unità superioreutilizzabili anche in un solo anno, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ogni anno.
2ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I permessi Nel caso di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto frequenza di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti corsi sperimentali per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella nota a verbale n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche posta in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui calce al presente articolo), i dipendenti interessati devono presentareper l’alfabetizzazione degli adulti, prima dell’inizio dei corsie di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione, il certificato monte ore di iscrizione epermesso retribuito, al termine degli stessicomprensivo delle prove di esame, l’attestato pro-capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di partecipazione permesso retribuito e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10250 ore. Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto nella nota a con verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatolavoro, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari cumulabili con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione quanto previsto al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialesuccessivo art. 28.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale Il personale interessato alla prosecuzione del percorso di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati studi o al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o alla specializzazione al sostegno ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di titoli di studio universitariservizio, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei o durante i giorni festivi o e di riposo settimanale.. Nel caso in cui non sia possibile favorire il diritto allo studio attraverso una migliore organizzazione del lavoro, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue. I permessi per il diritto allo studio sono concessi per la frequenza a corsi regolari di studi in scuole di Istruzione secondaria statali e paritarie e di qualificazione professionale abilitate a rilasciare titolo di studio, per la frequenza del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria per i lavoratori privi di titolo abilitante e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o della specializzazione al sostegno. Nella concessione dei permessi di cui sopra vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% a. i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 12, per la concessione dei permessi avviene secondo non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentipersonale dell’ente;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi b. a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al condizioni il beneficio i compete ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso corso. Il personale interessato è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessarie, ulteriori modalità applicative e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per /o particolari per la concessione dei permessi partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche. Per quanto non previsto dal presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato si fa riferimento all'art. 10 della Legge n. 300/70 e alle disposizioni di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatocui alla Legge n. 53/2000.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: CCNL Fism 2021 2023, CCNL Fism 2021 2023
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall'ENAC – speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Ente, con atti organizzativi interni, provvede a ripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) a. dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b. dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) c. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera ab);
c) d. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e bc).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-post- universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
97. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art.6.
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata preventivamente con l'ENAC e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
119. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40dall’art.21, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.201814/7/1997 del personale non dirigente.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - concessi, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dalla Società, speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e anno, nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 34% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. La Società, con atti organizzativi interni, provvede a ripartire tra le Divisioni e le sedi territoriali il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in una apposita sessione negoziale all’inizio di ciascun anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto diritto, compatibilmente con le esigenze societarie , all’assegnazione a orari e turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso ovvero siano in regola con il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a)piano degli studi;
c) dipendenti iscritti ad anni successivi al primo del corso di studi, sempre che non siano ripetenti;
d) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e bc).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma 64, lettere b), c) e d), la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
97. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata con la Società e, comunque, quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
119. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea38.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall'Amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio l'Amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. L'Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo l'ultimo e successivamente quelli che, nell’ordinenell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) ), e b).
75. Nell’ambito Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordinenell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 4, lettera “ A “.
97. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1.
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato l'attestato di partecipazione e quello agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'Amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali opersonali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, a domandal'Amministrazione potrà valutare con il dipendente, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatonel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’artdall'art. 4047, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 4031, comma 11 lettera a), primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post- universitaripostuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
53. Il personale In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni all’art. 30, comma 4, lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di lavoro che agevolino relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorità per la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli fermo restando che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6in ogni caso, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
84. Qualora Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e 7 sussista ancora parità la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di condizioni, sono ammessi al beneficio lavoro straordinario o durante i dipendenti giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale che non abbiano mai usufruito fruisce dei permessi relativi al per diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli nonché agli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatocon relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
106. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i I criteri per la fruizione dei permessi per motivi il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di studio sono concessi in misura ridottacui all’art. 30, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialecomma 4, lett. b4).
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
127. Il presente articolo disapplica e sostituisce abroga l’art. 45 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL 21.05.201829/11/2007 e disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, straordinari retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni annoannue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e dall'ordinamento pubblico. Sono altresì utilizzabili per sostenere i la preparazione dei relativi esami, con attestazione del sostenimento degli stessi.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni I dipendenti che contemporaneamente possono usufruire nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% limiti di cui al comma 1, per la concessione dei non devono superare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore.
4. Qualora le richieste superino il limite di cui al comma precedente i permessi avviene secondo il seguente ordine di prioritàcui al comma 1 sono concessi, garantendo in ogni caso le pari opportunità, osservando i seguenti criteri:
a) ai dipendenti che frequentino l’ultimo frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che nell'ordine, frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli chead esso anteriori, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, restando per gli studenti universitari e post- universitari, post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6precedenti, la precedenza è accordata, nell’ordinenell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.;
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora d) persistendo le parità di condizioni, condizioni i permessi sono ammessi al beneficio i accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine l'ordine decrescente di età;
e) ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.
95. Per la concessione Il permesso per il conseguimento dei permessi titoli di studio o di attestati professionali di cui al presente articolocomma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Azienda.
6. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i dipendenti interessati devono presentaregiorni festivi e di riposo settimanale.
7. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o con attestati professionali conseguiti, costituisce titolo di servizio valutabile dall’Azienda.
8. Il personale interessato alle attività didattiche, di cui al comma 2 è tenuto a presentare all'Azienda, prima dell’inizio dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato il certificato di partecipazione frequenza e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In ; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
109. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatoNel caso che il lavoratore venga respinto, ai sensi del comma 1può fruire dei suddetti permessi solamente una seconda volta, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialepurché detti esami abbiano esito positivo.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 all’art.10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitaripost-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, articolo i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 10.Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 11.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami. ▇▇.
10. Ai ▇▇ lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dal l° ottobre 1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
2. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno. In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare a domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d’accordo con la Rappresentanza Sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma 1 spettano anche ai potranno altresì usufruire i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi extracomunitari per la partecipazione a corsicorsi di scolarizzazione dedicati, svolti anche in organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli cui ai commi precedenti. È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio universitariche, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale garantendo le finalità di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni l° comma, favoriscano l’acquisizione di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi più elevati valori professionali e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6siano appropriati alle caratteristiche dell’attività commerciale. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle Eventuali condizioni di cui alle lettere a) e b).
7miglior favore istituite in relazione al precedente art. Nell’ambito 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al permesso accordate con il presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno. Le amministrazioni articolate sul territorio provvedono a ripartire il contingente di personale di cui al presente comma tra le varie sedi.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
54. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
65. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 11 del presente articolo.
76. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 65, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 11.
87. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 5 e 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
98. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
109. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, determinato ai sensi del comma 12, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
1110. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 4, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 4024 (Permessi retribuiti), comma 11 lettera a), primo alineadel CCNL 9 maggio 2022.
11. I permessi di cui al presente articolo sono fruiti, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.
12. Resta fermo che tutti i lavoratori che non possono avvalersi dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, ivi inclusi quelli con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della legge n. 300 del 1970.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 46 del CCNL 21.05.201812 febbraio 2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 centocinquanta ore annue individuali; il contingente dei permessi retribuiti concedibili per ciascun anno solare l’a.a. 2020/2021 al personale a tempo indeterminato e nel limite massimodeterminato, arrotondato all’unità superiore, è quantificato nella percentuale massima del 3% del per il personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazioneorganico. La domanda di concessione dei permessi retribuiti e le relative graduatorie dei richiedenti avverranno sulla base della normativa vigente e previo apposito bando. Nell’ipotesi di pluralità di richieste di personale docente o di personale T.A., all’inizio le unità previste potranno essere aumentate o diminuite, sempre entro il limite del 3% complessivo, al fine di ogni anno.
2soddisfare le esigenze dei dipendenti. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori Per il personale docente il diritto allo studio viene esercitato nell’ambito del rispetto dell’art. 49 del C.C.N.L. del 16.02.2005, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui particolare riferimento al comma 2; il Conservatorio si impegna ad agevolare la fruizione di tale diritto mediante una flessibile organizzazione del monte ore, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studiocompatibilmente con le esigenze didattiche e logistiche dell’Istituto. Le modalità di fruizione e le priorità nell’accoglimento delle domande sono determinate da: • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), possono fruire dei permessi triennale o specialistica; • frequenza di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitaridi qualifica professionale, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale pubblico; • frequenza di cui corsi finalizzati al presente articolo interessato ai conseguimento di titolo di studio in corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami purché previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della Legge 341/90; • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (ad es. seconda laurea), sempre coerenti con la funzione svolta; • anzianità di ruolo per la prima volta gli il personale con contratto a tempo indeterminato e anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre servizio per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi personale con contratto a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora tempo determinato; • a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioniogni altra condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità dalla minore età; • proseguendo, sono a parità di condizione, verranno ammessi al beneficio i dipendenti soggetti che non abbiano hanno mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9permessi. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatoquanto non disciplinato si rimanda ai contratti CCIR in materia.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Integrativo Di Istituto
Diritto allo studio. 1I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’a- zienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - In tal caso i permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per ciascun anno solare e nel limite massimotriennio, arrotondato all’unità superioreutilizzabili anche in un solo anno, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio sempreché il corso al quale il lavoratore intende par- tecipare si svolga per un numero di ogni anno.
2ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I permessi Nel caso di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano frequenza dei permessi retribuiti corsi sperimentali per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. recupero dell’attuale scuola dell’obbligo (fermo restando quanto previsto nella nota a verbale n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche posta in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui calce al presente articolo), i dipendenti interessati devono presentareper l’alfabetizzazione degli adulti, prima dell’inizio dei corsie di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione il monte ore di permesso retribuito, il certificato comprensivo delle prove di iscrizione eesame, al termine degli stessi, l’attestato pro-capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di partecipazione permesso retribuito e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10250 ore. Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto nella nota a con verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatolavoro, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari cumu- labili con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione quanto previsto al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialesuccessivo art. 29.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’Azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte di ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’Azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con le R.S.U./R.S.A.. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 90 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’Azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1° comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 5° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi di recupero della scuola dell’obbligo. Ai dipendenti Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale elevate fino ad un massimo di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimoin un triennio, arrotondato all’unità superiore, usufruibili anche in un solo anno. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio monte ore triennale o determini l’insorgere di ogni anno.
2. I permessi situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 1 spettano anche quarto comma, la Direzione e le R.S.U./R.S.A. stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al quarto comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all’Azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con rapporto l’indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di lavoro a tempo determinato esame congiunto tra Direzione e R.S.U./R.S.A.. Le Aziende erogheranno durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di durata non inferiore a sei mesi continuativipermesso usufruito, comprensivi anche fermo restando che il presupposto per il pagamento di eventuali proroghedette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale NOTA A VERBALE Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I presente articolo anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione determinato superiore a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
56 mesi. Il personale numero di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e tali lavoratori, comunque, non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanaleconcorrerà alla determinazione del monte ore triennale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi lavoratori studenti I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio - diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria dell’obbligo e di qualificazione professionale, superiore statali, pareggiate paritarie o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a studio, possono usufruire su loro richiesta dei seguenti benefici:a) saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi scolastica e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di degli esami;b) saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario né al lavoro nei o durante i riposi settimanali;c) usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni festivi o delle prove di riposo settimanale.
6esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;d) usufruiranno di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato all’inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell’azienda. Qualora Tali permessi competono nella misura massima individuale di 100 ore annue pro-capite. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero delle richieste superi il limite massimo di dipendenti. I permessi retribuiti a carico del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione monte ore di cui alla precedente lettera a);
cd) dipendenti ammessi possono essere accordati - con lestesse modalità - anche ai lavoratori che si iscrivano a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi per l’apprendimento o l’approfondimento della lingua italiana. In tal caso le attività didatticheoreannue di permesso individuale retribuito sono elevate a 200. I lavoratori, che inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge. Tali aspettative non si trovino nelle condizioni retribuite non comporteranno alcun onere per l’azienda, non saranno computabili nell’anzianità di cui alle lettere a) servizio e b).
7non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Nell’ambito Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda alla direzione con 30 giorni di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, anticipo fornendo la precedenza è accordata, nell’ordinedocumentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai dipendenti che frequentino corsi fini della rispondenza ai requisiti di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitarilegge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: CCNL Tessile Abbigliamento Moda
Diritto allo studio. 1I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - In tal caso i permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per ciascun anno solare e nel limite massimotriennio, arrotondato all’unità superioreutilizzabili anche in un solo anno, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ogni anno.
2ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I permessi Nel caso di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto frequenza di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti corsi sperimentali per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella dichiarazione a verbale 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche posta in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui calce al presente articolo), i dipendenti interessati devono presentareper l'alfabetizzazione degli adulti, prima dell’inizio dei corsie di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione, il certificato monte ore di iscrizione epermesso retribuito, al termine degli stessicomprensivo delle prove di esame, l’attestato "pro-capite" nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di partecipazione permesso retribuito e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10250 ore. Ai lavoratori a che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l'orario di lavoro, l'ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatolavoro, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari cumulabili con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione quanto previsto al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialesuccessivo art. 57.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima massimo individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 all’art.10 della L. n. 300/1970legge n.300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, articolo i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami.
12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: CCNL Sanità Pubblica
Diritto allo studio. 1Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell' ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni dipendente. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti per un massimo di 150 (centocinquanta) ore di un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio un numero di ogni anno.
2ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’artsopra escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 25 dipendenti, tra lavoratori nelle aziende con più di 25 dipendenti. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all' impresa almeno un mese prima dell' inizio del corso specificando il tipo di cui al comma 1 sono concessi per corso, la partecipazione a corsidurata, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5l' istituto organizzatore. Il personale lavoratore dovrà fornire all' impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l' indicazione delle ore lavorative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni limite sopraindicato, sarà seguito l' ordine di lavoro che agevolino la precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per trova applicazione la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi disciplina di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai i lavoratori che frequentino i corsi indicati nel comma 4 per la scuola d' obbligo il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alineamonte ore pro-capite previsto è di 200.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuitiLe lavoratrici studentesse ed i lavoratori studenti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare iscritti e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli frequentanti corsi regolari di studio universitari, post- universitari, di in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad essere ammesse/i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e o la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerate/i dal prestare lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6e durante i riposi settimanali. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1Le lavoratrici ed i lavoratori, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattichecompresi quelle/i universitarie/i, che non si trovino nelle condizioni devono sostenere prove di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito esame usufruiscono, su richiesta, di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio retribuiti giornalieri per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9sostenere le prove d'esame. Per la concessione usufruire dei permessi di cui al presente articoloprecedente comma la lavoratrice ed il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, i dipendenti interessati devono presentaredichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, prima dell’inizio dei corsifermo restando il limite individuale di cui sopra, il certificato sono utilizzate annualmente in ragione di iscrizione un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al termine degli stessi, l’attestato conseguimento di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi titoli di studio sono concessi o di abilitazione in misura ridottacorsi universitari, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialescuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinatostudenti, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio universitari, post- universitari, di in scuole di istruzione primaria, secondaria e o di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate, o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha hanno diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e o la preparazione agli esami e non può essere obbligato sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro o nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi, anche coloro che si preparano privatamente per sostenere i medesimi esami, hanno diritto, ferma restando la successiva e tempestiva presentazione di cui idonea certificazione, a permessi con decorrenza della retribuzione globale pari a: • giorni 3 per esami di licenza elementare; • giorni 6 per esami di licenza media inferiore; • giorni 12 per esami di licenza media superiore. I permessi sono attribuiti al comma 1lavoratore, nell’arco dell’intera vita lavorativa, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine un massimo di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita due volte per il medesimo corso tipo di esame. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame presso facoltà universitarie hanno diritto per lo studente ogni esame a tempo parzialedue permessi giornalieri, con decorrenza della retribuzione globale, ferma restando la successiva a tempestiva presentazione di idonea certificazione. I lavoratori studenti iscritti e frequentanti, qualora la frequenza coincida con l’orario di lavoro, hanno diritto a permessi, con decorrenza della retribuzione globale, nel limite massimo di 150 ore procapite all’anno, previa presentazione del certificato di frequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello richiesto all’azienda.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Absence and Health Checks Policy
Diritto allo studio. 1(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto;
b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto;
c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i multipli di cinque. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano Possono usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti con esclusione degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955. N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue: Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la preparazione agli esami stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola d'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di:
1) oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
2) mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
1) un lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
2) per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata dall'azienda con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in Nel caso di ulteriore paritàgrave e documentata infermità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, individuata ai sensi del comma 1decreto ministeriale 21 luglio 2000, iscritti a corsi universitari con lo specifico status n. 278 e comunicata per iscritto al datore di studente a tempo parzialelavoro, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialecongedo è interrotto.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1La normativa del diritto allo studio è regolata nelle linee generali dalla legge n. 300/1970, mentre la contrattazione collettiva ha apportato miglioramenti alla disciplina legale. Ai dipendenti sono In particolare, l’art. 38 del CCNL, definisce il numero dei giorni di permesso spettanti ai lavoratori che devono sostenere le prove d’esame e, al p. 9, dispone che detti giorni possono essere concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - anche ai lavoratori che hanno già conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea, purchè si tratti di corsi di specializzazione attinenti al diploma conseguito. Il citato articolo, inoltre, prevede, per la frequenza ai corsi scolastici e ai corsi professionali attinenti ai servizi erogati ed all’attività aziendale, un monte ore di permessi retribuiti, retribuiti fruibile nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare scolastico. L’indicazione delle caratteristiche dei corsi sopra evidenziati, risponde ad una precisa funzione di garanzia sia per il datore di lavoro che per il lavoratore: delimitando l’area in cui si possono esercitare i diritti previsti dalla norma contrattuale a quelle scuole che forniscono, in particolare, una formazione culturale attinente ai servizi aziendali, si tutela, da un lato, il lavoratore e non si aumentano, dall’altro, incondizionatamente, gli oneri dell’imprenditore nel limite massimomomento in cui deve adottare le misure necessarie ad attuare il diritto allo studio costituzionalmente garantito (art. 34 Cost.), arrotondato all’unità superiorecon un considerevole peso sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della delimitazione del 3% suo potere direttivo. Nel caso in cui i lavoratori abbiano già conseguito un diploma di scuola media superiore e chiedono permessi per conseguirne un secondo, si è del personale parere che l’azienda possa concedere permessi in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio occasione delle giornate di ogni anno.
2. I permessi esame e non anche le 150 ore di cui al comma 1 spettano p. 5. Ed ancora, riteniamo che i lavoratori iscritti a corsi universitari, possano usufruire oltre che dei giorni di permesso in occasione degli esami (p. 4) e delle agevolazioni previste dal p. 2 della citata norma contrattuale, anche ai lavoratori con rapporto delle 150 ore di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale permesso di cui al medesimo comma 1p. 5, riproporzionata alla durata temporaleallorquando il datore di lavoro, nell’anno solare di riferimentonell’ambito della sua discrezionalità, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinatovaluti il titolo universitario attinente all’attività svolta dal lavoratore nell’ambito dell’azienda o, di cui al comma 2comunque, ritenga che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli titolo di studio universitariconseguito, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso epossa, in caso di ulteriore paritàqualche modo, secondo l’ordine decrescente di etàtornare utile all’organizzazione dell’azienda stessa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: CCNL 22.5.2003
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di durata non inferiore servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso Istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo o per la partecipazione a sei mesi continuativicorsi di qualificazione, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti territoriali o dalla FORM. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, permessi retribuiti di cui al comma 2precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore annue pro-capite, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche personale in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui forza alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a Fondazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I1 monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 5 ore per il numero dei dipendenti a tempo determinato, indeterminato. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla Fondazione per la partecipazione ai sensi corsi di studio non dovranno superare il 3% del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente livello dei soli dipendenti a tempo parzialeindeterminato e, i garantendo l’accessibilità ad almeno 1 dipendente, dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. Nell'eventualità che il numero dei richiedenti risulti superiore rispetto al numero dei beneficiari come sopra individuati, la Direzione aziendale e la R.S.U. concorderanno criteri obiettivi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. per l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi per motivi stessi, fermo restando quanto stabilito al 3° comma. I lavoratori dovranno fornire alla Fondazione un certificato di studio sono concessi in misura ridottaiscrizione al corso e, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso a scadenze mensili, certificati di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialefrequenza con l'indicazione delle ore relative.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% 3 5%67 del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 33 5% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).. nonché dipendenti di cui al comma 12.68
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 4031, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.201821 maggio 2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima individuale di 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno solare e nel limite massimoannue individuali, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale da utilizzare in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni un solo anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, della Scuola secondaria di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamisecondo grado.
53. Il personale Nella concessione dei permessi di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro lavoro, nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% limiti di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo non dovranno supe- rare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentipersonale della struttura scolastica;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni a parità di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio didattiche i dipendenti dipen- denti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di etàcorso.
94. Per la concessione dei permessi Il personale interessato ai corsi di cui al presente articolocomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all’iscrizione e alla frequenza alle Scuole e ai corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli nonché agli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: CCNL Scuola 2016 2018
Diritto allo studio. 1Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31/12/1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19/1/1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio - a decorrere dall’1/10/1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data, le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
2. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno. In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare a domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d’accordo con la Rappresentanza Sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma 1 spettano anche ai potranno altresì usufruire i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi extracomunitari per la partecipazione a corsicorsi di scolarizzazione dedicati, svolti anche in organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli cui ai commi precedenti. È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio universitariche, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale garantendo le finalità di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni 1° comma, favoriscano l’acquisizione di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi più elevati valori professionali e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6siano appropriati alle caratteristiche dell’attività commerciale. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle Eventuali condizioni di cui alle lettere a) e b).
7miglior favore istituite in relazione al precedente art. Nell’ambito 154 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al permesso accordate con il presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Agenzia – speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, Agenzia all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Le agenzie articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di Agenzia.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiprecedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) ), e b).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa).
97. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.)
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Agenzia, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali opersonali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, a domandal’Agenzia potrà valutare con il dipendente , come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatonel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 4046 (permessi retribuiti)
11. Le condizioni di estensione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato dei permessi di cui al presente articolo, comma 1, primo alineasono individuate in un’apposita sessione negoziale da tenersi entro il 30 giugno 2004.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione dall’Amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazionel’Amministrazione, all’inizio di ogni anno. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-post- universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12 del presente articolo.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 4, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea42.
12. Il I permessi di cui al presente articolo disapplica sono fruiti, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.
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Diritto allo studio. presentazione delle domande e criteri di graduatoria
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - Le domande per usufruire dei permessi retribuiti, nella misura massima individuale per motivi di 150 ore per studio previsti dal CCNL di riferimento devono essere presentate all’ufficio personale della Cooperativa entro il 31 dicembre di ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I La domanda dovrà, quindi, a pena di esclusione, essere presentata a mano o fatta pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio personale della Cooperativa Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione. L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) Residenza;
c) L’indirizzo, con l’eventuale recapito telefonico, dove si desidera che siano inviate le
d) eventuali comunicazioni relative alla procedura.
e) Corso di studi o di abilitazione e Università o Scuola prescelta, con indicazione specifica della tipologia, della durata legale del corso di studio, e dell’anno di corso;
f) Di non essere in possesso di un titolo di studio dello stesso livello o di livello superiore rispetto a quello per il quale chiede la concessione dei suddetti permessi oppure di esserne in possesso;
g) Se per il corso di studio per il quale si richiedono i permessi in oggetto è previsto o meno un test d’ingresso e/o un esame di profitto finale;
h) Di avere già usufruito di detti permessi negli ultimi dieci anni, specificando il numero di volte in cui ne ha usufruito, oppure di non averne mai usufruito negli ultimi dieci anni;
i) Consenso al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulatotrattamento dei dati personali;
j) Data e sottoscrizione.
3. I lavoratori con contratto Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione di lavoro a tempo determinatoiscrizione al corso di studi o di abilitazione. Tale documento potrà essere prodotto in originale, di cui al comma 2, in copia conforme all’originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970ne attesti l’autenticità.
4. I permessi di cui Entro il 31 gennaio dell’anno successivo l’ufficio personale della Cooperativa provvede a predisporre la graduatoria degli aspiranti che sarà resa pubblica al termine dei lavori sulla base dei criteri elencati al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamisuccessivo.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, previsto dal CCNL d riferimento la graduatoria per la concessione dei permessi avviene è predisposta secondo il seguente ordine di priorità:
I. Scuola media superiore;
II. Laurea triennale o specialistica o corsi di studio o di abilitazione organizzati da strutture pubbliche o private legalmente riconosciute, abilitate al rilascio di attestati di abilitazione professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, con indirizzo attinente le mansioni svolte dal socio lavoratore all’interno della Cooperativa;
III. Laurea triennale con indirizzi diversi da quelli di cui al punto II ;
IV. Laurea Specialistica con indirizzi diversi da quelli di cui al punto II;
▇. ▇▇▇▇▇ di studio o di abilitazione organizzati da strutture pubbliche o private legalmente riconosciute, abilitate al rilascio di attestati di abilitazione professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico con indirizzi diversi da quelli di cui al punto II;
VI. Corso di studi per il conseguimento di titolo di studio dello stesso livello di titolo già posseduto o di livello inferiore. Nell’ambito delle priorità sopra indicate, la precedenza è accordata secondo il seguente ordine:
a) ai soci che frequentano l’ultimo anno di corso di studi. Nel caso di studenti universitari, si intende che siano inscritti in corso; b) ai soci che frequentano il penultimo anno di corso, il terzultimo e così via fino al primo. In caso di parità di condizioni, i permessi sono accordati ai soci che hanno usufruito di un minor numero di volte del beneficio in oggetto negli ultimi dieci anni e, a ulteriori condizioni di parità, ai dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso hanno una maggiore anzianità di studi eservizio in cooperativa. In ulteriore caso di parità di condizioni, se studenti universitari o post-universitariqualora il numero delle richieste superi il limite previsto dal CCNL di riferimento, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli cheil monte ore complessivamente spettante, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione nei limiti di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didatticheal CCNL di riferimento, sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione all’orario di lavoro svolto. ▇.▇▇ socio che non si trovino nelle condizioni ha ottenuto i permessi avvalendosi del criterio di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie priorità di cui al comma 64, e non abbia poi effettivamente sostenuto l’esame di diploma, di laurea, o di abilitazione in assenza di gravi motivi e giustificati motivi, non potrà più usufruire di tale diritto di precedenza in futuro. Sono da intendersi gravi e giustificati motivi quelle circostanze che per la precedenza è accordataloro gravità possono oggettivamente pregiudicare, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsiun congruo periodo, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza verificarsi delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatocondizioni prescritte.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Regolamento Interno
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima individuale di 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno solare e nel limite massimoannue individuali, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale da utilizzare in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni un solo anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, della Scuola secondaria di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamisecondo grado.
53. Il personale Nella concessione dei permessi di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro lavoro, nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% limiti di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentipersonale della struttura scolastica;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni a parità di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di etàcorso.
94. Per la concessione dei permessi Il personale interessato ai corsi di cui al presente articolocomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all’iscrizione e alla frequenza alle Scuole e ai corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli nonché agli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Ipotesi Di Accordo
Diritto allo studio. 1I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - In tal caso i permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per ciascun anno solare e nel limite massimotriennio, arrotondato all’unità superioreutilizzabili anche in un solo anno, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ogni anno.
2ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I permessi Nel caso di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto frequenza di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti corsi sperimentali per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella Nota a verbale n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche posta in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui calce al presente articolo), i dipendenti interessati devono presentareper l’alfabetizzazione degli adulti, prima dell’inizio dei corsie di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione, il certificato monte ore di iscrizione epermesso retribuito, al termine degli stessicomprensivo delle prove di esame, l’attestato pro-capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di partecipazione permesso retribuito e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10250 ore. Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto nella Nota a con verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinatolavoro, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari cumulabili con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione quanto previsto al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialesuccessivo art. 30.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Diritto allo studio. 1I lavoratori che, fuori dell’ipotesi di cui all’Art. Ai dipendenti 41 – Lavoratori studenti, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono concessi - usufruibili anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio un solo anno. All’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito per l’esercizio del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire moltiplicando ore dieci annue per 3 e per il numero totale dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante accordi con le R.S.U.. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al comma 1 sono concessi 150 ore pro-capite per la partecipazione a corsitriennio, svolti utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitariche saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di scuole di istruzione primarianorma, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate non saranno inferiori al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6trimestre. Qualora il numero delle richieste superi dei richiedenti comporti il limite massimo superamento della metà del 3% monte ore triennale, o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari4° comma, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare Direzione e le attività didatticheR.S.U., che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6o, in mancanza, la precedenza è accordataCommissione Interna, nell’ordinestabiliranno, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio ordine alla frequenza dei corsi, il i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4° comma quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, etc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione eal corso, al termine degli stessi, l’attestato e successivamente certificati di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se frequenza con esito negativol’indicazione delle ore relative. In mancanza Eventuali divergenze circa l’osservanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto esame congiunto tra la durata ordinaria del corso Direzione e le R.S.U.. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di laurea rispetto a quella stabilita permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il medesimo corso per lo studente a tempo parzialepagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Not Specified
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - L’art. 42 (Diritto allo studio) del CCPL di data 17 ottobre 2003 è sostituito dal seguente: “Art. 42
1. I permessi retribuiti, retribuiti per ragioni di studio nella misura massima individuale di 150 ore annue individuali sono concessi, per ciascun anno solare e nel scolastico ed entro il limite massimodel 4% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, arrotondato all’unità superiore, del 3% del al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro e a quello a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativicon incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari con durata almeno annuale, S.S.I.S. (Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario), para-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e secondaria, di qualificazione professionaleformazione professionale per il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale o dei diplomi di formazione professionale o di alta formazione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico pubblico. Tali permessi sono concessi anche per il conseguimento di diplomi di specializzazione e per sostenere perfezionamento o corsi di specializzazione inerenti i relativi esamisoggetti diversamente abili.
52. Il personale di cui al presente articolo interessato Relativamente ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e lingue (50 ore annue individuali) l’Amministrazione destina una quota parte, non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo superiore all’1%, del 3monte ore scaturente dal 4% di cui al comma 1, per la partecipazione a corsi, al termine dei quali venga rilasciato apposito attestato certificante la frequenza e il superamento di un esame finale. Qualora le richieste non determinino l’utilizzo dell’intero monte ore, la parte residuale è resa disponibile per eventuali domande inevase per l’attività di studio di cui al comma 1.
3. Le domande saranno presentate in una o più soluzioni nel corso dell’anno secondo modalità da stabilirsi da parte dell’Amministrazione previa concertazione con le ▇▇.▇▇.
4. La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami universitari o la mancata valutazione finale di altri esami, se non giustificate da reali motivi d'impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente, in misura pari alla retribuzione spettante per i permessi usufruiti.
5. La concessione dei del permesso agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di 15 crediti in ciascun anno accademico. In ogni caso non possono essere concessi complessivamente permessi avviene secondo per più di dieci anni scolastici.
6. Nel caso in cui le domande superino il seguente contingente previsto, l’Amministrazione garantisce la continuità ai dipendenti che avessero già usufruito del permesso studio nell’anno precedente, per lo stesso corso di studi per il quale tale permesso è richiesto e comunque fino al completamento del corso stesso. Per le restanti domande sarà assegnato un punteggio in ordine di prioritàdecrescente ai seguenti titoli:
a) dipendenti frequenza di corsi di scuola media inferiore;
b) frequenza di corsi di scuola media superiore e di formazione professionale per il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale o dei diplomi di formazione professionale o di alta formazione, in scuola statale, paritaria, pareggiata o legalmente riconosciuta o in ogni caso abilitata al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento pubblico, da parte di personale che frequentino l’ultimo anno non sia già in possesso di un titolo di studio di valore superiore;
c) frequenza di corsi universitari per il conferimento del corso titolo di studi estudio di laurea, se studenti universitari o laurea magistrale;
d) frequenza di corsi post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni il conseguimento del titolo di corso precedenti l’ultimo studio di specializzazione, di corsi di perfezionamento scientifico e successivamente quelli chedi alta formazione per il conseguimento di master universitari di primo e secondo livello; frequenza di corsi para-universitari, nell’ordine, frequentino, sempre intendendosi per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restandotali i corsi istituti da Enti diversi dalle università, per gli studenti universitari l'ammissione ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e post- universitariche danno comunque luogo ad un diploma riconosciuto dall'ordinamento pubblico. Qualora, la condizione in applicazione dei criteri sopra indicati, sussistano ancora situazioni di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didatticheparità, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la è data precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi con maggiore anzianità di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora servizio a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 tempo indeterminato e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, subordine secondo l’ordine l'ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.”
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Sources: Provincial Agreement
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di durata non inferiore servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo e per la partecipazione a sei mesi continuativicorsi di qualificazione, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti pubblici territoriali o dalle aziende. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, permessi retribuiti di cui al comma 2precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore annue pro-capite, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche personale in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a forza all'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per in numero di ore, anche non coincidenti, con l’orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinate all’1 settembre di ciascun anno moltiplicando 10 ore per il numero dei dipendenti a tempo determinato, indeterminato. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’azienda per la partecipazione ai sensi corsi di studio non dovranno superare il 3% del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente personale occupato a tempo parziale, i indeterminato e dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. In ogni caso potrà usufruire dei permessi per motivi retribuiti un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti con rapporto di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente lavoro a tempo parzialeindeterminato. Nell'eventualità che il numero del richiedenti risulti superiore rispetto al numero dei beneficiari come sopra individuati, la direzione aziendale e l’organismo rappresentativo aziendale concorderanno criteri obiettivi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. per l’individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi stessi, fermo restando quanta stabilito al 3° comma. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, a scadenze mensili, certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: CCNL 19.4.2018
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta Quale condizione di miglior favore riservata alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare lavoratrici e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto della cooperativa rispetto a quanto previsto dall’art. 69 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non inserimento lavorativo si avvalgano dei permessi retribuiti definisce per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi studio quanto segue. Le ore di cui all’artdiritto allo studio da concedere nell’anno sono date dal: totale ore retribuite a qualsiasi titolo nell’anno precedente (solare): ore individuali anno (solare) retribuite a un tempo pieno (38 ore) = totale lavoratori equivalenti a tempo pieno * 2% del totale lavoratori equivalenti a tempo pieno * 150 ore. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi La priorità viene riconosciuta alle richieste riguardanti ore di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso eportare a termine rispettivamente la scuola dell’obbligo, in caso la scuola media superiore e diplomi di ulteriore paritàlaurea triennali, secondo l’ordine decrescente laurea specialistica o del vecchio ordinamento); Post-universitari (Master, corsi di età.
9. Per la concessione dei permessi specializzazione o di perfezionamento e alta qualificazione) attinenti ai profili di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio punto 4 e utili al mantenimento dell’inquadramento o di una progressione di carriera dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro assunti a tempo indeterminato e aventi maggiore anzianità di servizio. Per il secondo titolo di studio (diploma o laurea) i permessi vengono concessi una volta esaurite le richieste di cui ai commi precedenti. Esse vengono riconosciute ad ognuno massimo per tre anni (fatta eccezione per la frequenza di scuola dell’obbligo e/o di scuola media superiore per cui il suddetto limite non opera), anche non consecutivi, al fine di favorire una rotazione del diritto su più lavoratori. Nel caso in cui una lavoratrice o un lavoratore abbia avuto il riconoscimento delle ore di diritto allo studio e utilizzi meno del 40% delle ore a tempo determinatodisposizione, esclusi i motivi indipendenti dalla sua volontà (es. infortunio, malattia e maternità), l’anno successivo decade dalla possibilità di avere nuovamente la disponibilità delle ore a prescindere dalla sua posizione in graduatoria e l’anno di sospensione viene considerato nel computo dei tre anni di massimo riconoscimento del diritto. Le ore vengono concesse proporzionalmente all’orario contrattuale del lavoratore e dovranno essere fruite nel periodo dal 15 novembre al 30 ottobre dell’anno successivo. Con la mensilità di maggio (20 giugno) la cooperativa informerà le lavoratrici e i lavoratori sull’esercizio del diritto allo studio presso la cooperativa. Le richieste dovranno essere indirizzate al responsabile formazione e inoltrate presso la sede legale della cooperativa o consegnate ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari propri responsabili di area/funzione di riferimento entro e non oltre il 30 settembre; la cooperativa con lo specifico status di studente a tempo parziale, i nota per iscritto informerà il lavoratore sull’accoglimento della sua richiesta entro e non oltre il 5 novembre. L’utilizzo dei permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria è subordinata alla preventiva programmazione ed autorizzazione da parte del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12Responsabile del Servizio. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 riconoscimento del CCNL 21.05.2018diritto allo studio potrà avvenire esclusivamente per le ore coincidenti con quelle delle ordinarie prestazioni lavorative.
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Sources: Regolamento Aziendale
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinatostudenti, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio universitari, post- universitari, di in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha studi legali, hanno diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né o a prestazioni durante i riposi settimanali. Detti lavoratori possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al lavoro nei giorni festivi o qual il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di riposo settimanale.
6ore doppio di quelle richieste come permesso. Qualora I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, per l’acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150-ore pro capite per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in ciascun Ateneo/Facoltà. A far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all’anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall’Azienda, all’atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di idonea certificazione. Il numero delle richieste superi dei lavoratori che può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle Aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il limite massimo del 3% del totale della forza occupata nelle Aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro. I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante la frequenza ad uno dei corsi di cui al primo comma 1ovvero l’effettuazione dell’esame. In occasione degli esami, per la concessione dei detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se retribuiti giornalieri. I lavoratori studenti universitari o post-universitarihanno diritto a due giorni di permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto. Si considerano lavoratori studenti, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio pertanto legittimati ad esercitare i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi diritti di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzaremenzionati, per il solo giorno periodo della provadurata legale prevista per il corso stesso. I permessi di cui i lavoratori possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. Le Aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche i permessi di lungo periodo, per esami previsti dall’art. 40consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di studio, comma 1master, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.stages, ecc..
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di durata non inferiore servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso Istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo e per la partecipazione a sei mesi continuativicorsi di qualificazione, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti pubblici territoriali o dalle aziende. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, permessi retribuiti di cui al comma 2precedente potranno essere usufniiti nella misura massima di 150 ore annue pro- capite, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche personale in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a forza all'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 10 ore per il numero dei dipendenti a tempo determinato, indeterminato. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda per la partecipazione ai sensi corsi di studio non dovranno superare il 3% del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente personale occupato a tempo parziale, i indeterminato e dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. In ogni caso potrà usufruire dei permessi per motivi retribuiti un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti con rapporto di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente lavoro a tempo parzialeindeterminato. Nell'eventualità che il numero dei richiedenti risulti superiore rispetto al numero dei beneficiari come sopra individuati, la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale concorderanno criteri obiettivi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. per l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi stessi, fermo restando quanto stabilito al 3° comma. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, a scadenze mensili, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.massima
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 all’art.10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitaripost-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, articolo i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 10.Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 11.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami. ▇▇.
10. Ai ▇▇ lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. ) Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato sono concessi - – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dalla scuola – permessi straordinari retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e scolastico; tali permessi vengono concessi annualmente nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del massimo di una persona. Sarà garantita l’alternanza tra il personale di Roma (tre persone per tre anni) e quello di Napoli (una persona ogni quattro anni) ; tali termini non vengono tenuti in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni annoconsiderazione qualora non ci fosse alcuna richiesta da una delle due sedi.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. ) I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statalistatale, pareggiate o pareggiate, paritarie, legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamiesami e per la preparazione dell’esame finale.
5. 3) Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un tirocinio, ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. 4) Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1), la priorità per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine viene stabilita sulla base dell’ordine cronologico di priorità:
a) dipendenti presentazione della domanda, fermo restando che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-post- universitari. La domanda va presentata al Preside.
8. Qualora 5) Il personale interessato alle attività didattiche è tenuto a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e 7 sussista ancora parità di condizioniai corsi, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di etànonché agli esami sostenuti.
9. Per la concessione dei permessi 6) il Preside unitamente alle RSA con circolare interna stabilisce le modalità di cui al applicazione del presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Di Lavoro
Diritto allo studio. 1lavoratori studenti Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell' ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni dipendente. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti, nella misura massima individuale retribuiti per un massimo di 150 (centocinquanta) ore di un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio un numero di ogni anno.
2ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’artsopra escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 25 dipendenti, tra lavoratori nelle aziende con più di 25 dipendenti. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all' impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso specificando il tipo di cui al comma 1 sono concessi per corso, la partecipazione a corsidurata, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5l'istituto organizzatore. Il personale lavoratore dovrà fornire all' impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore lavorative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di lavoro che agevolino la precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per trova applicazione la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi disciplina di cui al presente articolo.Per i lavoratori che frequentino i corsi per la scuola d' obbligo il monte ore pro-capite previsto è di 200 ore.TirocinioI lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22 della legge 56/87 saranno inquadrati nella categoria D. Gli stessi percepiranno per un periodo di 6 mesi una retribuzione tabellare mensile ridotta del 10%. Congedi per formazioneIl dipendente con almeno cinque anni di anzianità nel medesimo settore ed almeno 2 anni di servizio presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, i dipendenti interessati devono presentarecontinuativo o frazionato, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione eper un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al termine degli stessiconseguimento del titolo di studio di secondo grado, l’attestato del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativocomprovata impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In mancanza delle predette certificazionicaso di comprovate esigenze organizzative, che saranno comunicate in forma scritta al lavoratore, la richiesta potrà essere differita per un massimo di sei mesi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con rapporto contratto di inserimento; per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. Al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell’arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Permessi brevi Altri permessi Durante l’orario di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà usciredall’azienda senza esserne autorizzato. Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi. Permessi di entrata e di uscitaDurante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non debitamente autorizzato dal datore di lavoro. ▇▇▇▇▇ permesso del datore di lavoro non è consentito ai lavoratori di entrare o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status trattenersi nell'impresa in ore non comprese nel loro orario di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12lavoro. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dal lavoratore al datore di lavoro nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.
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Sources: CCNL Legno Arredamento Mobili
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 all’art.10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitaripost-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, articolo i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 10.Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 11.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami. ▇▇.
10. Ai ▇▇ lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale. ▇▇.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il ▇▇ presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 48 (Diritto allo studio) del CCNL 21.05.2018del 21 maggio 2018.
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Diritto allo studio. 1L’art. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale 68 del CCNL delle Cooperative sociali regolamenta i quantitativi individuali ed aziendali nonché le modalità di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli le lavoratrici e i lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio universitari, post- universitari, di in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali legali. Le Parti, pur mantenendo i limiti quantitativi individuali ed aziendali previsti dall’art 68 del CCNL, concordano di estendere, con effetto dall’anno 2007, la possibilità di fruizione di detti permessi -attualmente previsti per la sola frequenza dei corsi e/o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e partecipazione ad esami- alla preparazione di esami nonché alla preparazione per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino regolari corsi di studio della scuola media inferiorecitati, della scuola media superiore, universitari limitatamente alla durata legale dei corsi. Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiranno di detti permessi saranno tenuti a esibire documentazione ufficiale dell’avvenuta frequenza -se obbligatoria- o post-universitari.
8degli esami sostenuti. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 Nel caso di mancanza di detta documentazione le lavoratrici e 7 sussista ancora parità i lavoratori saranno tenuti: - in costanza di condizioni, sono ammessi rapporto di lavoro al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, recupero delle ore di permesso usufruite; - in caso di ulteriore paritàrisoluzione del rapporto le ore di permesso usufruite saranno trattenute come ore ordinarie dalle competenze di fine rapporto. Le lavoratrici e i lavoratori che non raggiungeranno la promozione o il minimo di 15 crediti nei corsi universitari, secondo l’ordine decrescente non potranno, ai sensi del presente articolo, presentare domanda per i permessi dell’anno successivo. In caso di età.
9. Per la concessione più richieste di utilizzazione dei permessi di cui al presente articoloall’art. 68 del CCNL, i dipendenti interessati devono presentareda formularsi alla cooperativa entro il 31 dicembre di ciascun anno (salvo diversa determinazione della cooperativa), prima dell’inizio dei corsisi conviene in linea di principio la suddivisione del monte ore spettante per la citata norma fra il personale che ne abbia fatto richiesta, con priorità in ogni caso per chi abbia già iniziato il certificato percorso di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatostudi.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Sources: Contratto Di Secondo Livello
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - – speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, l’amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:: CCNL_PCM_definitivo.doc
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) ), e b).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa).
97. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’amministrazione, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali opersonali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, a domandal’amministrazione potrà valutare con il dipendente , come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatonel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
1244 (Permessi retribuiti). Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.CCNL_PCM_definitivo.doc
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - – speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Le amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiprecedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera ab);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) ), e b).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite in sede di contrattazione integrativa di amministrazione.
97. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 8 del CCNL 24.5.2000.
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’amministrazione, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali opersonali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, a domandal’amministrazione potrà valutare con il dipendente, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatonel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 4024, comma 1, primo alineaprima alinea del CCNL del 5.4.1996.
1211. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 18 del CCNL 21.05.2018DPR 335/1990.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo
Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima individuale di 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno solare e nel limite massimoannue individuali, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale da utilizzare in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni un solo anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, della Scuola secondaria di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamisecondo grado.
53. Il personale Nella concessione dei permessi di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: • i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro lavoro, nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% limiti di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo non dovranno supe- rare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il seguente ordine personale della struttura scolastica; • a parità di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di etàcorso.
94. Per la concessione dei permessi Il personale interessato ai corsi di cui al presente articolocomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all’iscrizione e alla frequenza alle Scuole e ai corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli nonché agli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - concessi, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dai datori di lavoro, speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e anno, nel limite massimomassimo previsto dagli accordi integrativi in materia. Il datore di lavoro, arrotondato all’unità superiorecon atti organizzativi interni, del 3% del provvede a ripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi contrattazione integrativa di cui all’art. 10 della L. n. 300/197010, comma 2.
42. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
53. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto diritto, compatibilmente con le esigenze aziendali, all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
64. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo le disponibilità individuate ai sensi del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiprecedenti ovvero siano in regola con il piano degli studi;
bc) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera ab);
cd) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e bc).
75. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 64, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
86. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 4 e 7 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
97. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
8. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, ai commi precedenti i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata con il datore di lavoro e, comunque, quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
119. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 2 il dipendente dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea37.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 all’art.10 della L. n. 300/1970legge n.300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, articolo i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
10. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami.
12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
1113. Per sostenere gli esami relativi I permessi di cui al presente articolo sono fruiti, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzaredi formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, per il solo giorno ai sensi della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alineavigente normativa in materia.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 all’art.10 della L. n. 300/1970legge n.300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitaripost-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, articolo i dipendenti interessati devono debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 10.Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 11.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami. ▇▇.
10. Ai ▇▇ lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1Per elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze professionali i lavoratori e le lavoratrici dipendenti possono utilizzare permessi retribuiti per diritto allo studio. Ai dipendenti I permessi per il diritto allo studio sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuitidisciplinati dall’art. 3 del DPR 395/1988 e dall’art. 15 del CCNL 14/09/2000, nella misura massima individuale essi sono fruibili per un massimo di 150 ore per ciascun all’anno, inteso come anno solare e dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel limite massimo, arrotondato 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno con arrotondamento all’unità superiore, . Ai fini del computo della percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio va considerata come base di ogni anno.
2calcolo la dotazione organica dell’ente relativamente ai posti coperti. I permessi La domanda di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire redatta in carta semplice, accompagnata dal certificato di iscrizione, deve essere presentata entro il mese di dicembre alla Sezione Personale e deve contenere: - nome e cognome - motivo della richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4studio che si intendono frequentare) La Sezione Personale determinerà, con atto da affiggere in tutte le sedi dell’Ente, entro il 15 gennaio il numero dei permessi concedibili. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, o qualificazione professionale la cui frequenza può dar titolo ai permessi retribuiti sono quelli indicati nell’art. 15 del CCNL 14/09/200. E’ consentito usufruire permessi per: - frequentare lezioni - sostenere esami La fruizione dei permessi a richiesta degli interessati può essere così articolata: - permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di scuole servizio - permessi giornalieri - utilizzando l’intero orario giornaliero di istruzione primaria, secondaria servizio - cumulo dei permessi di cui al punto 1 e 2 Se l’orario delle lezioni si colloca al di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate fuori dell’orario di servizio il lavoratore non ha diritto al rilascio permesso. Nell’ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5svolgimento dei corsi. Il personale di cui al beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente articolo interessato ai corsi contratto ha diritto all’assegnazione diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai dei corsi stessi e la preparazione agli esami e degli esami; inoltre non può essere è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei e/o durante i giorni festivi o di riposo settimanale.
6festivi. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione La fruizione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno deve essere garantita tramite la riorganizzazione del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo servizio. La certificazione relativa alla effettiva frequenza dei corsi e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello sostenimento degli esami sostenuti, anche se va presentata alla Sezione Personale subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare. La mancata presentazione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni con esito negativo. In mancanza relativo recupero delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatosomme indebitamente corrisposte.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. legge n. 300/1970300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuatopersonali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 4031, comma 1, primo alinea.
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018.
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