Dimissioni. 1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità. 2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni. 3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato. 4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità. 5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 39, comma 5.
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Sources: Dirigenti Aziende Commerciali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Dimissioni. 1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità dell’anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda nell’azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'artdall’art. 19 o alla conclusione dell'eventuale dell’eventuale periodo di aspettativa di cui all'artall’art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'artdall’art. 39, comma 5.
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Dimissioni. 1. Il dirigente dipendente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità della anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda nella azienda in qualsiasi qualifica: - mesi duetre: fino a due tre anni di anzianità; - mesi trecinque: da due tre a cinque sei anni di anzianità; - mesi quattrosei: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente dipendente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente dipendente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 3936. Uguale norma si applica per le dimissioni di una dipendente motivate da matrimonio, comma 5sempre che presentate entro i sei mesi successivi alla celebrazione.
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Dimissioni. 1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’artall'art. 55 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 39, comma 5.
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Dimissioni. L’art. 34 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 34 (Dimissioni)
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità dell’anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda nell’azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'artdall’art. 19 o alla conclusione dell'eventuale dell’eventuale periodo di aspettativa di cui all'artall’art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'artdall’art. 3936, comma 5.".
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Dimissioni. L'art. 34 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 34 (Dimissioni)
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità del 'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda nel 'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla al a data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della del a comunicazione delle del e dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla al a retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle del e dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla al a prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'artdal 'art. 19 o alla al a conclusione dell'eventuale del 'eventuale periodo di aspettativa di cui all'artal 'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’artal 'art. 55 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'artdal 'art. 3936, comma 5.".
Art. 35 (Dimissioni per giusta causa) Il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente al egata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili al 'azienda, può ricorrere al Col egio di conciliazione ed arbitrato di cui al 'art. 31, dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al 'art. 410, 1° comma, del codice di procedura civile o al 'art. 44 del presente contratto, con esito negativo o per decorrenza del termine previsto nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile. L'onere del a prova del a sussistenza del a giusta causa spetta al dirigente. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma del 'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro. Ove il Col egio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, al egata e comprovata, dispone contestualmente a carico del 'azienda la corresponsione del 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 del 'indennità del preavviso stesso. In caso contrario, ferma restando la validità del e dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui al 'art. 34 del presente contratto. N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2012 prevede quanto segue:
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Dimissioni. 1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 3936.
6. Uguale norma si applica per le dimissioni di una dirigente motivate da matrimonio, comma 5▇▇▇▇▇▇▇▇▇ presentate entro i sei mesi successivi alla celebrazione.
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Dimissioni. L'art. 34 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 34 (Dimissioni)
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità del 'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda nel 'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla al a data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della del a comunicazione delle del e dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla al a retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle del e dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla al a prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'artdal 'art. 19 o alla al a conclusione dell'eventuale del 'eventuale periodo di aspettativa di cui all'artal 'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’artal 'art. 55 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'artdal 'art. 3936, comma 5.".
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Dimissioni. 1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - anzianità; mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - anzianità; mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 39, comma 5.
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Dimissioni. 1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 3935.
6. Uguale norma si applica per le dimissioni di una dirigente motivate da matrimonio, comma 5▇▇▇▇▇▇▇▇▇ presentate entro i sei mesi successivi alla celebrazione.
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Dimissioni. 1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, servizio puo` essere interrotto in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualificacaso di: - mesi due: fino a due anni Rinuncia volontaria dell'utente, del rappresentante volontario, del tutore legale, dell’amministratore di anzianitàsostegno; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianitàDecesso dell’utente; - mesi quattroDimissione d’autorita`. Nel caso di richiesta di dimissione volontaria, l'ospite e/o il familiare, tutore/amministratore di sostegno deve inoltrare una richiesta scritta almeno 10 giorni prima la dimissione stessa. L'ospite puo` anche essere dimesso d’autorita` dall’ASP Ambito 9, con il preavviso scritto di almeno 10 giorni, nel caso di: oltre cinque anni ⮚ Comportamento dell'ospite, anche dopo svariati richiami, palesemente in contrasto con le disposizioni del Regolamento e/o della Carta dei Servizi, oppure incompatibile con il buon andamento della vita comunitaria; ⮚ Mancata corresponsione, anche di anzianità.
2. Il periodo una soltanto, delle rette di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno ricovero, decorsi 30 giorni dalla scadenza del mese successivo alla data termine di pagamento, salva in ogni caso la facolta` della ASP Ambito 9 di agire in ogni sede per il recupero del ricevimento, relativo credito; ⮚ Specifica decisione da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissionidell'UVI relativamente a mutate ed aggravate condizioni dello stato psico-fisico e sanitario dell’utente ed alla disponibilita` dei posti-letto convenzionati.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 39, comma 5.
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Sources: Contratto Di Ospitalità
Dimissioni. L'art. 34 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 34 (Dimissioni)
1. Il dirigente che rassegna le dimissioni è tenuto, nei confronti del datore di lavoro, al rispetto del seguente periodo di preavviso, in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica: - mesi due: fino a due anni di anzianità; anzianità; - mesi tre: da due a cinque anni di anzianità; anzianità; - mesi quattro: oltre cinque anni di anzianità.
2. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
3. Al mancato rispetto di tale preavviso consegue il diritto del datore di lavoro di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione lorda del periodo non lavorato.
4. Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
5. Per i casi di maternità, ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro sei mesi dal termine dei periodi di assenza previsti dall'art. 19 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’artall'art. 55 55, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 151/2001, le spetterà, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 3936, comma 5.".
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