Common use of Dichiarazioni false, inesatte o reticenti Clause in Contracts

Dichiarazioni false, inesatte o reticenti. La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato. ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Infortuni E Spese Veicolo

Dichiarazioni false, inesatte o reticenti. La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte le mensilità di premio pagata Premio pagate e non goduta calcolata godute calcolate alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato. ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Vita

Dichiarazioni false, inesatte o reticenti. La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare da parte dell’Assicurato può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato. ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato dall’assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società societa’ circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

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Samples: Assicurazione Multirischi – Sezione Coperture Danni

Dichiarazioni false, inesatte o reticenti. La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato. ATTENZIONE: le Le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativaPrestazione Assicurativa.

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Samples: Assicurazione Gap

Dichiarazioni false, inesatte o reticenti. La comunicazione alla Società da parte del Cliente e dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato al Cliente la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato al Cliente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato al Cliente la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicuratoal Cliente e, nel caso di contratti che prevedono il pagamento di un Premio annuo a frazionamento mensile, le mensilità di Premio pagate e non godute calcolate alla data della dichiarazione di recesso fatta al Cliente. ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

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Samples: Assicurazione Cpi Vita

Dichiarazioni false, inesatte o reticenti. La comunicazione alla Società da parte del Cliente e dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato al Cliente la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato al Cliente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte al Clientessicurato le mensilità di premio pagata pagate e non goduta calcolata godut calcolate alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicuratoal Cliente. ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni