Definizione di trasformazione Clausole campione

Definizione di trasformazione. Per trasformazione si intendono i seguenti trattamenti di prodotti agricoli: < processi lavorativi per la conservazione < ogni tipo di mescolanza < macellazione o taglio della carne < tutte le altre fasi della trasformazione < il condizionamento di frutta e verdura < l’imballaggio o la modifica dell’imballaggio esistente < l’applicazione di etichette La presente prescrizione vale per la trasformazione di prodotti freschi nonché di prodotti già trasformati.
Definizione di trasformazione. Per trasformazione di bosco (o disboscamento) si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l.r. 27/2004, ogni intervento artificiale che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale. Come già indicato in d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005, la trasformazione del bosco non indica il taglio del soprassuolo, bensì una destinazione diversa da quella forestale dell’area soggetta ad intervento. Per questo motivo la superficie oggetto di trasformazione può essere costituita, ad esempio, da una radura posta all’interno del bosco e che, ai sensi della normativa forestale, sia classificata come superficie a bosco. Conseguentemente dovrà intendersi che viene realizzata una trasformazione del bosco anche laddove non si abbia alcun taglio di soggetti arborei come, ad esempio, nel caso di realizzazione di un edificato in una radura del bosco o se una porzione dello stesso venisse destinata a giardino. Non vengono considerati trasformazione del bosco gli interventi colturali condotti in osservanza delle norme forestali (r.r. 5/2007). L’autorizzazione alla trasformazione di bosco di cui all’art. 4 della l.r. 27/2004 può essere concessa solo successivamente al rilascio, da parte della Provincia, dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e all’art. 80 della l.r. 12/2005. Non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesistica. Tuttavia, gli interventi compensativi disposti dall’art. 4 della l.r. 27/2004, dalla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e dal presente Piano assolvono anche agli obblighi previsti dall’art. 4 del d.lgs. 227/2001.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).