Definizione di non fumatore Clausole campione

Definizione di non fumatore. Si definisce Non Fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato – sigarette, sigari, pipe o sigarette elettroniche – neanche sporadicamente, nel corso degli ultimi 12 mesi. Alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, lo stato di Non Fumatore deve essere attestato da dichiarazione rilasciata dall’Assicurato nella compilazione del Questionario Sanitario e sottoscritta dall’Assicurato stesso e dal Contraente. Nel caso in cui l’Assicurato alla sottoscrizione del contratto abbia dichiarato di essere un “Non fumatore” e, successivamente, abbia iniziato o ripreso a fumare, il Contraente e l’Assicurato stesso sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni. In tal caso il Capitale Assicurato verrà immediatamente ricalcolato in base alle condizioni previste dalla tariffa “Fumatori”. Nel caso in cui l’Assicurato alla sottoscrizione del contratto si trovi nello stato di "Fumatore" e successivamente invii alla Compagnia una dichiarazione attestante che ha smesso di fumare da almeno 12 mesi, subordinatamente agli esiti degli esami medici eventualmente richiesti per accertare l’insorgenza di patologie derivanti dalla passata abitudine al fumo, si applicheranno, a partire dalla ricorrenza annuale seguente la comunicazione, le condizioni spettanti ai "non fumatori". In particolare, il Capitale Assicurato verrà ricalcolato secondo quanto previsto dalla tariffa “Non fumatori”. I l Premio Annuo potrà essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali con una maggiorazione r ispettivamente del 3%, del 2% e del 1%. Nel caso di frazionamento mensile del premio, alla sottoscrizione del Contratto dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intend erà estinto ed i Premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia. Il premio deve essere versato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale, mensile) e comunque non oltre la morte dell’Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate: − assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon f...
Definizione di non fumatore. Si definisce non fumatore l’Assicurato che non ha fatto uso neanche sporadicamente di tabacco negli ultimi due anni e che non ha smesso di fumare su consiglio di un medico. Alla data di sottoscrizione del contratto di assicurazione, lo stato di non fumatore deve essere attestato da apposita dichiarazione sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato.
Definizione di non fumatore. La Copertura Assicurativa sia nella versione Base che in quella Completa prevede l’applicazione di due tariffe diverse, ovvero per Assicurandi fumatori (V1BF e V1CF) o non fumatori (V1BNF e V1CNF). L’Assicurando si definisce non fumatore se non ha fatto uso neanche sporadicamente di tabacco negli ultimi 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che non ha smesso di fumare su consiglio di un medico a causa di patologia preesistente. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione lo stato di non fumatore deve essere attestato da apposita dichiarazione sottoscritta dall’Assicurando. Sono considerati fumatori tutti gli Assicurandi che non rientrano nella definizione di non fumatore.
Definizione di non fumatore. Il contratto prevede l’applicazione di due diverse tariffe in funzione del consumo di tabacco da parte dell’Assicurato, cioè per soggetti fumatori o non fumatori. Si definisce Non Fumatore l’Assicurato che • non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipao altro) • che abbia smesso di fumare da almeno 36 mesi. Alla sottoscrizione della proposta, nella compilazione del questionario anamnestico, l’Assicurato deve dichiarare il proprio stato di Non Fumatore ovvero di Fumatore, ai fini della corretta applicazione della tariffa.
Definizione di non fumatore. Il contratto prevede l’applicazione di due diverse tariffe in funzione del consumo di tabacco da parte dell’Assicurato, cioè per soggetti fumatori o non fumatori. Si definisce Non Fumatore l’Assicurato che - non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) - che abbia smesso di fumare da almeno 36 mesi. Alla sottoscrizione della proposta, nella compilazione del que- stionario anamnestico, l’Assicurato deve dichiarare il proprio stato di Non Fumatore o di Fumatore, ai fini della corretta ap- plicazione della tariffa.
Definizione di non fumatore. Si definisce non fumatore l’Assicurato che nei 36 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta/polizza o la data della comunicazione in corso di contratto dell’eventuale passaggio dallo stato di fumatore a quello di non fumatore, non abbia mai fumato sigarette, sigari, pipa, sigaretta elettronica o altro, neanche sporadicamente, e che non abbia dovuto smettere di fumare dietro consiglio medico. Alla sottoscrizione della proposta/polizza l’Assicurato deve attestare lo stato di non fumatore con apposita dichiarazione sottoscritta, riportata sul questionario assuntivo. Set Informativo Mod. V PIU’PROTEZIONE ASSIMOCO SI 06 ED. 06/21
Definizione di non fumatore. Ai fini dell’applicazione delle Condizioni Speciali per non-fumatori, si intende per non-fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.