Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro
Danni. Si considerano 1) In caso di danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati ai beni comunali cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici e da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenzaaltra attrezzatura/impianto utilizzati per l’erogazione del servizio, fermo restando quanto stabilito dall’art. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 18 del presente Capitolatoregolamento in ordine alla polizza assicurativa, restano comunque salvi i diritti del Comune di Turi al risarcimento dei danni subiti e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il Comune, addebitando la relativa spesa allo stesso concessionario, avvalendosi anche della garanzia fideiussoria depositata di cui all’art. 19 del presente regolamento.
2) Anche tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi e dei locali concessi o relativamente all’uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rifondere al Comune di Turi delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario a valere sulla garanzia fideiussoria depositata di cui all’art. 19 del presente regolamento.
3) La constatazione dei danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edificisarà verbalizzata in contraddittorio tra il Comune, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede l’Istituto scolastico e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta al Comune e comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione all’atto della riconsegna dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 locali e degli artt. 14 e 20 spazi stessi.
4) E’ altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Capitolato Generale Comune di Appalto Turi per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei LL.PP. (D.M. 145/2001)distributori automatici o dei corrispettivi rivenienti dalla vendita dei prodotti in essi contenuti.
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Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I La Ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa dovesse arrecare, durante l’esecuzione del servizio in oggetto, ai beni di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente CapitolatoASA. In caso di danni arrecati a accertati, il Responsabile incaricato procederà alla contestazione scritta degli stessi provvedendo, nel contempo, alla richiesta di risarcimento che verrà quantificato secondo i criteri di seguito riportati: – per i beni preesistenti e/o su cui di cui, ad insindacabile giudizio di ASA, si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.)rendesse necessaria l’integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, la Stazione Appaltante provvede comunque Ditta appaltatrice sarà tenuta a trattenererimborsare ad ASA il relativo onere, sugli importi che verranno salvo il diritto della Ditta appaltatrice ad acquisire la disponibilità dei beni sostituiti; – per i beni di cui ▇▇▇, a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo proprio insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ritenga opportuno procedere alla sola riparazione, la Ditta appaltatrice sarà tenuta al rimborso dell’onere relativo alla stessa riparazione e dell’eventuale onere derivante dal deprezzamento del bene. In ogni caso la misura del danno da risarcire sarà stabilita da ASA, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice. La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile per i danni cagionati per aver eseguito le prestazioni non a “regola d’arte”, o in modo difforme da quanto previsto in contratto e nella normativa vigente, o per averle eseguite in ritardo. In dette ipotesi la ▇▇▇▇▇ dovrà rimborsare ad eseguire direttamente ASA gli importi delle sanzioni eventualmente erogate dagli organi di vigilanza, comprese le eventuali spese legali. Tutte le somme risultanti a carico della Ditta appaltatrice, per i motivi di cui ai punti precedenti, saranno recuperate dal primo pagamento utile in scadenza e, se questo non fosse sufficiente, dai successivi pagamenti o dalla cauzione definitiva. In caso di controversie derivanti da danni ai beni di ASA o a terzi, la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 Ditta appaltatrice non potrà sospendere la fornitura oggetto del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001)presente Capitolato.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione 1) L’Aggiudicatario è responsabile di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro infortunio e/o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti il proprio personale, apparecchiature e/o sistemi od impianti, possono causare a persone e cose e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato od infortunato .
2) L’Aggiudicatario è totalmente responsabile della corretta gestione dell’area d’installazione delle apparecchiature e/o sistemi od impianti e della relativa sicurezza, sia per il proprio personale che per i terzi, risultando in capo allo stesso la gestione esclusiva dell’area su cui eseguire le Opere e gli Oneri, dalla apertura del “cantiere” alla consegna dello stesso.
3) L’Aggiudicatario garantisce inoltre l’ASL2 contro ogni azione giudiziaria per danni risultanti dall’uso illegittimo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si interviene (edificiimpegna formalmente, impianticon la presentazione d’offerta, manufattiad indennizzare l’ASL2 per ogni danno che derivasse da controversie riguardo a marchi, eccbrevetti o privative industriali relativi all’uso dei beni. In particolare il Aggiudicatario:
a) assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.)
b) qualora venga promossa nei confronti dell’ ASL2 azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la Stazione Appaltante provvede comunque a tratteneredifesa in giudizio. In questa ipotesi, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatorel’ASL2 si impegna ad informare prontamente l’Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.
c) nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al punto precedente tentata nei confronti dell’ASL2, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno dall’Aggiudicatario nel caso in cui la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppurepretesa azionata sia fondata, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizioavrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causatirecuperando il corrispettivo versato, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001)detratto un equo compenso per i servizi già erogati.
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Sources: Service Agreement
Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore l’Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore dell’Assuntore (ad es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I dell’Assuntore stesso.) AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall’esecuzione all’Assuntore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. A tal fine, l’Assuntore presterà la relativa garanzia, ai sensi e nei termini di cui all’art. 129, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. L’Assuntore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, nonché a causa dell’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a causa di forza maggiore e tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. Essi dovranno essere riparati riparti a cura e spese dell’Appaltatoredell’Assuntore, il quale è altresì quale, altresì, obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabileL’Assuntore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare all’Assuntore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a qualsiasi titolomezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di ogni sinistro o danno pagamento da effettuare in favore dell’Assuntore. L’Assuntore si obbliga a garantire e sollevare AMA S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare alle cose ed alle persone da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Accordo Quadro, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza dell’esecuzione dei lavori diretta o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo indiretta delle riparazioni eseguiteopere. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001)Regolamento.
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Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore l’Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore dell’Assuntore (d es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimodell’Assuntore stesso). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatoredell’Assuntore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore L’Assuntore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'artdal successivo art. 20 del presente Capitolato15. In caso di danni arrecati a ai beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatoredell’Assuntore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore l’Assuntore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).
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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Edili
Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore il Fornitore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore del Fornitore (ad es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I del Fornitore stesso.) AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall’esecuzione al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, nonché a causa dell’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a causa di forza maggiore e tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. Essi dovranno essere riparati riparti a cura e spese dell’Appaltatoredel Fornitore, il quale è altresì quale, altresì, obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabileIl Fornitore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare al Fornitore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a qualsiasi titolomezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di ogni sinistro o danno pagamento da effettuare in favore del Fornitore. Il Fornitore si obbliga a garantire e sollevare AMA S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare alle cose ed alle persone da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Accordo Quadro, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza dell’esecuzione dei lavori diretta o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, eccindiretta delle opere.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).
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