Danni causati Clausole campione

Danni causati sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti ille- citi di questi ultimi. La prestazione opera: • dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità ci- vile per spese di resistenza e soccom- benza su fattispecie coperte dalla po- lizza di responsabilità civile; • in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.
Danni causati. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento di ▇▇▇▇▇ per ▇▇▇▇▇ extra contrattuali causati dagli Assicurati. La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi: • La Polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il Danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista in Polizza • La Polizza di responsabilità civile non opera perché non c’è responsabilità dell’Assicurato • La Polizza di responsabilità civile non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il Massimale per liquidare il Danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di ▇▇▇▇▇ eccedente il Massimale La garanzia non opera se: • La Polizza di responsabilità civile non esiste • L’assicuratore di responsabilità civile copre il Danno ma non le Spese Legali per la resistenza alla Richiesta di Risarcimento. A titolo esemplificativo: se l’assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il Danno al Terzo con un esborso inferiore al Massimale di Polizza o per violazione del patto di gestione lite • Il Sinistro è denunciato all’assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di Prescrizione La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Danni causati. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati. Sono escluse le spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all’intervento dell’assicuratore di responsabilità civile. La garanzia opera in secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del Massimale per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza ex art. 1917 comma 3 codice civile. La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi: ▪ la polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza. ▪ la polizza di responsabilità civile non opera perché non c’è responsabilità dell’assicurato. ▪ la polizza di responsabilità civile non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale. ▪ l’assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo: se l’assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite.
Danni causati. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Animali Domestici di proprietà degli Assicurati. La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c.. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Danni causati. Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Massimo 1 sinistro per anno assicurativo Non previsto
Danni causati. 6.1 al contraente (ai contraenti) stesso (i);
Danni causati. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati. Sono escluse le spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all’intervento dell’assicuratore di responsabilità civile. La garanzia opera in secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del Massimale per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza ex art. 1917 comma 3 codice civile. La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi:  la polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza.  la polizza di responsabilità civile non opera perché non c’è responsabilità dell’assicurato.  la polizza di responsabilità civile non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale. Mod. NET/0207/01 - Ed. 01-2022  l’assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo: se l’assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite.
Danni causati. 45.5.1. al Contraente stesso; 45.5.2. ai condomini assicurati in proporzione della loro quota di proprietà.
Danni causati. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento di ▇▇▇▇▇ per danni extra contrattuali causati dagli assicurati. La garanzia opera a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.
Danni causati. 72.6.1 al Contraente stesso; 72.6.2 alle persone conviventi e iscritte nello stesso certificato di famiglia del Contraente (persone assicurate); 72.6.3 relativamente all’assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di fabbricati, agli assicurati nella loro qualità di proprietari di fabbricati in proporzione della loro quota di proprietà.