Contratto condizionato Clausole campione

Contratto condizionato. 1. L'efficacia dei contratti, di cui è parte il Comune, è subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

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  • Contratto L'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca è regolato da apposito contratto individuale. Il contratto disciplina il rapporto di collaborazione sulla base dei seguenti criteri: flessibilità rispondente alle esigenze dell'attività, carattere continuativo dell'attività, definizione temporale, non mera occasionalità, coordinamento rispetto alla complessiva attività dell'Ateneo committente, legame stretto con la realizzazione di un programma di ricerca, svolgimento autonomo della collaborazione nell'ambito del programma, assenza di orari di lavoro predeterminati. Con la sottoscrizione del contratto gli assegnisti si impegnano a svolgere il Corso on-line sulla Sicurezza previsto dall'Ateneo disponibile nel portale dei Servizi on line del Politecnico alla voce "dati - corsi sulla sicurezza" e a trasmettere, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, copia del relativo attestato al Dipartimento presso cui si svolgerà l'attività di ricerca. Alla conclusione del contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati che saranno raggiunti nell'ambito del progetto. In caso di mancata consegna della relazione non si potrà procedere al rinnovo dell'assegno oppure alla stipulazione del contratto per un nuovo assegno di ricerca. La prestazione oggetto del rapporto di collaborazione di cui al presente bando rientra nella tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative a tempo determinato. All'assegno di ricerca si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per quanto compatibili. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal Politecnico di Milano fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea, che non siano in grado di produrre il modello S1 relativo all'assistenza sanitaria nel Paese di provenienza, potranno richiedere agli uffici ASL istruzioni in merito all'iscrizione a pagamento al Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Il Politecnico di Milano provvederà alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio. Sarà invece a carico dei titolari di assegni di ricerca il premio assicurativo annuo, pari a 3,97 Euro, dell'ulteriore copertura assicurativa "Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate" relativa gli infortuni subiti durante lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività correlata all'assegno di ricerca.

  • Contrattazione Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Importo contrattuale 8.1. L’’importo massimo del presente contratto è stabilito in € …………,00 ( /00)

  • Aggiudicazione L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, espresso con il ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sorteggiato in sede di gara. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il predetto ribasso percentuale dovrà riportare tre cifre decimali. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. La procedura di esclusione automatica, ai sensi dell"art. 97, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci. Nel caso le offerte risultassero inferiori a dieci, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà proposto il minor prezzo. L'offerta deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del R. D. 827 del 23 maggio 1924. Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 77 del R. D. 827 del 23 maggio 1924. Restano salve le definitive ed insindacabili decisioni dell’Amministrazione che si riserva la facoltà di non convalidare l’aggiudicazione per irregolarità formali o per motivi di opportunità o per indisponibilità dei fondi stanziati. Il contratto sarà stipulato, a seguito della procedura in oggetto, con le modalità e le tempistiche previste all'art.32, commi 10 e 14 del D.Lgs. 50/2016 pertanto, è indispensabile che entrambe le parti del negozio giuridico (dirigente dell'Amministrazione e legale rappresentante del contraente) siano munite di idoneo dispositivo di firma digitale rilasciata da Certificatori accreditati pubblici o privati che emettono certificati qualificati conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e alla normativa nazionale. Si prevede che i lavori oggetto dell’appalto saranno espletati da un’unica impresa pertanto come previsto dal Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 aggiornato al D.Lgs 106/09 art.131 lettera b) e c), l’impresa affidataria presenterà prima dell’inizio dei lavori il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il relativo Piano Operativo di Sicurezza. Nell’ipotesi in cui nel proseguo dei lavori, l’impresa affidataria chieda di subappaltare alcuni lavori, si procederà alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione che valuterà l’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento sulla base del quale l’impresa affidataria e l’impresa subappaltatrice produrranno un nuovo Piano Operativo di Sicurezza. L'Amministrazione, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione d'urgenza del presente appalto, cosi come previsto all'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

  • Funzionamento (1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'art. 27 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'art. 29 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (………….), al netto dell’I.V.A per un importo pro die pro capite massimo stabilito in € (euro ) oltre IVA se e quanto dovuta suddiviso in € quale quota fissa ed € quale quota variabile per n. persone in regime H : Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto applicativo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: