Common use of CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO Clause in Contracts

CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO. L’Amministrazione trasmette al Fornitore l’Ordinativo di Fornitura, via fax o tramite internet (secondo le modalità previste nella Convenzione). Il Fornitore consegna il veicolo nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione (possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria). La consegna deve avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il Fornitore deve inviare comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo. Il Fornitore deve mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro: - 120 giorni per i veicoli ad alimentazione: benzina, gasolio ed ibrida; - 150 giorni per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a trazione elettrica 100% (lotto 5). Il termine di consegna inizia a decorrere dalla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore. In tale comunicazione il Fornitore deve indicare anche la data prevista per la consegna dei veicoli. I tempi massimi di consegna, sopra indicati, potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi 135 o 165 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1). Nel caso di allestimenti specifici che comportino un allungamento dei termini massimi di consegna, tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente. Tale accordo dovrà essere menzionato nell’Ordinativo di fornitura e confermato nella comunicazione di conferma dell’ordinativo. Il Fornitore deve tenere aggiornata l’Amministrazione su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili (scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.), che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tali casi, il fornitore è in ogni caso tenuto ad attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati intraprendendo tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata la Consip e l’Amministrazione contraente. Il Fornitore può sospendere l’Ordinativo di fornitura solo qualora questo sia stato inviato da un’Amministrazione che ha nei confronti del Fornitore medesimo un debito certo, liquido ed esigibile, scaduto da almeno 6 (sei) mesi derivante dalla prestazione di servizi di noleggio a lungo termine non retribuiti dall’Amministrazione al medesimo Fornitore, provenienti da Ordinativi di Fornitura legati a precedenti edizioni della Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. In tale caso, il Fornitore deve inviare una comunicazione all’Amministrazione motivando le cause della sospensione dell’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è, comunque, tenuto a dare seguito all’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui la medesima Amministrazione provi di aver saldato il suddetto debito o autorizzi la cessione del credito. Il canone di noleggio decorre a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del veicolo. Trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorre dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. È necessario che la persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro, verifichi che il veicolo sia conforme all’Ordinativo di Fornitura. Inoltre, la stessa persona delegata deve sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente/Assegnataria, il verbale di consegna che deve contenere almeno le seguenti informazioni: − n° di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura, − durata contrattuale, − percorrenza contrattuale, − descrizione del veicolo, targa, telaio, colore, − presenza a bordo di: contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo, ecc., − presenza di xxxxxx xxxxxx, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppione telecomando antifurto (se previsto), − km alla consegna, − data e ora consegna, − presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiaggio se consentiti), − dichiarazione di assenza di danni visibili. Il verbale di consegna è parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti. La persona delegata deve inoltre sottoscrivere per conto dell’Amministrazione il verbale di consegna, che costituisce parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

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Samples: presidenza.governo.it

CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO. L’Amministrazione trasmette 1. L’autoveicolo s’intende idoneo all’uso convenuto nel contratto di noleggio. Nel caso in cui il Cliente dovesse riscontrare danni e/o anomalie sull’autoveicolo noleggiato e non li denunciasse facendoli descrivere per iscritto in nota al Fornitore l’Ordinativo presente contratto, l’autoveicolo s’intenderà accettato senza esclusioni né riserve. 2. Nel caso di Fornituraindisponibilità dell’autoveicolo prenotato nel giorno stabilito per la consegna, via fax o tramite internet (secondo le modalità previste nella Convenzione)il Locatore potrà mettere a disposizione del Cliente un autoveicolo sostitutivo di pari categoria e livello. Il Fornitore Solo se la società Rental Plus Srl non dovesse essere in grado di fornire un autoveicolo sostitutivo, provvederà allo storno della quota giornaliera del canone di noleggio pattuito per il periodo intercorrente dal giorno della consegna prevista a quello della consegna effettiva, salvo il diritto del Cliente a rescindere dal contratto. 3. In caso di rinuncia del cliente al veicolo prenotato comunicata al Locatore con preavviso inferiore a 48 ore, egli dovrà pagare ugualmente una somma corrispondente alla tariffa minima di noleggio per i giorni prenotati. Analogo importo sarà dovuto al Locatore in caso di restituzione anticipata dell’automezzo. 4. L’autoveicolo sarà consegnato pronto per l’uso nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione (possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria)pattuito con il Cliente. La consegna deve avvenire in è subordinata all’avvenuta costituzione di un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00deposito cauzionale infruttifero pari all’importo delle franchigie e degli scoperti assicurativi, più il costo di un rifornimento totale di carburante. Il Fornitore deve inviare comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della L’ammontare del deposito cauzionale sarà specificato dal Locatore nell’offerta di locazione/scheda d’ordine. 5. Decorsi 30 giorni dalla data di messa a disposizione del veicolo, senza che il Cliente abbia provveduto al versamento, il Locatore potrà recedere dal contratto con addebito al Cliente di una penale pari all’importo di Euro 5.000,00. Il Fornitore deve mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro: - 120 giorni per i veicoli ad alimentazione: benzina, gasolio ed ibrida; - 150 giorni per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a trazione elettrica 100% (lotto 5). Il termine di consegna inizia a decorrere Cliente sarà tenuto altresì al pagamento del canone maturato dalla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore. In tale comunicazione il Fornitore deve indicare anche la data prevista per la consegna dei veicoli. I tempi massimi di consegna, sopra indicati, potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi 135 o 165 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1). Nel caso di allestimenti specifici che comportino un allungamento dei termini massimi di consegna, tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente. Tale accordo dovrà essere menzionato nell’Ordinativo di fornitura e confermato nella comunicazione di conferma dell’ordinativo. Il Fornitore deve tenere aggiornata l’Amministrazione su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili (scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.), che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tali casi, il fornitore è in ogni caso tenuto ad attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati intraprendendo tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata la Consip e l’Amministrazione contraente. Il Fornitore può sospendere l’Ordinativo di fornitura solo qualora questo sia stato inviato da un’Amministrazione che ha nei confronti del Fornitore medesimo un debito certo, liquido ed esigibile, scaduto da almeno 6 (sei) mesi derivante dalla prestazione di servizi di noleggio a lungo termine non retribuiti dall’Amministrazione al medesimo Fornitore, provenienti da Ordinativi di Fornitura legati a precedenti edizioni della Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. In tale caso, il Fornitore deve inviare una comunicazione all’Amministrazione motivando le cause della sospensione dell’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è, comunque, tenuto a dare seguito all’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui la medesima Amministrazione provi di aver saldato il suddetto debito o autorizzi la cessione del credito. Il canone di noleggio decorre a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del veicoloveicolo fino alla data di dichiarazione di recesso. Trascorso inutilmente tale termine6. L’offerta di locazione/scheda d’ordine, sottoscritta dal Cliente costituisce una richiesta di locazione e, una volta accettata dal Locatore, diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Locatore concederà in locazione al Cliente, conformemente alle presenti condizioni generali, il canone veicolo meglio descritto nella offerta di noleggio decorre dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizionelocazione/scheda d’ordine, nella quale saranno anche specificati i servizi richiesti, le caratteristiche principali della locazione e le condizioni economiche della medesima. È necessario che la persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro, verifichi che il veicolo sia conforme all’Ordinativo In caso di Fornitura. Inoltre, la stessa persona delegata deve sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente/Assegnataria, il verbale di consegna che deve contenere almeno le seguenti informazioni: − n° di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura, − durata contrattuale, − percorrenza contrattuale, − descrizione del veicolo, targa, telaio, colore, − presenza a bordo di: contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo, ecc., − presenza di xxxxxx xxxxxx, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppione telecomando antifurto (se previsto), − km alla consegna, − data e ora consegna, − presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiaggio se consentiti), − dichiarazione di assenza di danni visibili. Il verbale di consegna è parte integrante del singolo contratto di noleggio incompatibilità tra le parti. La persona delegata deve inoltre sottoscrivere per conto dell’Amministrazione il verbale presenti condizioni generali e l’offerta di consegnalocazione/scheda d’ordine, che costituisce parte integrante prevarranno le pattuizioni contenute in quest’ultima limitatamente alla locazione del singolo contratto di noleggio tra le partiveicolo oggetto della stessa.

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Samples: Condizioni Generali

CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO. L’Amministrazione trasmette al Fornitore l’Ordinativo di Fornitura, via fax o tramite internet (secondo le modalità previste nella Convenzione). Il Fornitore consegna il veicolo nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione (possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria). La consegna deve avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il Fornitore deve inviare comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo. Il Fornitore deve mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro: - 120 150 giorni per i veicoli ad alimentazione: alimentazione benzina, gasolio ed ibrida; - 150 180 giorni per i veicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a trazione elettrica 100% (lotto 5)propulsione elettrica. Il termine di consegna inizia a decorrere dalla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore. In tale comunicazione il Fornitore deve indicare anche la data prevista per la consegna dei veicoli. I tempi massimi di consegna, sopra indicati, potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi 135 o 165 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1). Nel caso di allestimenti specifici che comportino un allungamento dei termini massimi di consegna, tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente. Tale accordo dovrà essere menzionato nell’Ordinativo di fornitura e confermato nella comunicazione di conferma dell’ordinativo. Il Fornitore deve tenere aggiornata l’Amministrazione su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili (scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.), che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tali casi, il fornitore è in ogni caso tenuto ad attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati intraprendendo tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata la Consip e l’Amministrazione contraente. Il Fornitore può sospendere l’Ordinativo di fornitura solo qualora questo sia stato inviato da un’Amministrazione che ha nei confronti del Fornitore medesimo un debito certo, liquido ed esigibile, scaduto da almeno 6 (sei) mesi derivante dalla prestazione di servizi di noleggio a lungo termine non retribuiti dall’Amministrazione al medesimo Fornitore, provenienti da Ordinativi di Fornitura legati a precedenti edizioni della Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. In tale caso, il Fornitore deve inviare una comunicazione all’Amministrazione motivando le cause della sospensione dell’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è, comunque, tenuto a dare seguito all’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui la medesima Amministrazione provi di aver saldato il suddetto debito o autorizzi la cessione del credito. Il canone di noleggio decorre a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del veicolo. Trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorre dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. È necessario che la persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro, verifichi che il veicolo sia conforme all’Ordinativo di Fornitura. Inoltre, la stessa persona delegata deve sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente/Assegnataria, il verbale di consegna che deve contenere almeno le seguenti informazioni: − n di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura, − durata contrattuale, − percorrenza contrattuale, − descrizione del veicolo, targa, telaio, colore, − presenza a bordo di: contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo, ecc., − presenza di xxxxxx xxxxxx, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppione telecomando antifurto (se previsto), − km alla consegna, − data e ora consegna, − presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiaggio se consentiti), − dichiarazione di assenza di danni visibili. Il verbale di consegna è parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti. La persona delegata deve inoltre sottoscrivere per conto dell’Amministrazione il verbale di consegna, che costituisce parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

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Samples: presidenza.governo.it

CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO. L’Amministrazione trasmette al Fornitore l’Ordinativo di FornituraLa Ditta aggiudicataria comunicherà, via fax o tramite internet (secondo le modalità previste nella Convenzione). Il Fornitore consegna il per iscritto, alla Stazione Appaltante la messa a disposizione del veicolo nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione (possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria). La consegna deve avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il Fornitore deve inviare comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolodi anticipo rispetto all’effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna. Il Fornitore deve mettere veicolo verrà consegnato nella sede indicata dalla ASL 8 al fornitore aggiudicatario. I canoni di leasing decorreranno a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro: - 120 giorni per i veicoli ad alimentazione: benzina, gasolio ed ibrida; - 150 giorni per i veicoli partire dal giorno successivo a doppia alimentazione (benzina/gpl quello del collaudo e benzina/metano) e a trazione elettrica 100% (lotto 5). Il termine di consegna inizia a decorrere dalla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura contestuale ritiro da parte del Fornitore. In tale comunicazione il Fornitore deve indicare anche la data prevista per la consegna dei veicolidella Stazione Appaltante. I tempi massimi di consegna, sopra indicati, potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi 135 o 165 consegna dopo l’aggiudicazione – 150 giorni) nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1). Nel caso di allestimenti specifici che comportino un allungamento dei termini Durante i suddetti tempi massimi di consegna, tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente. Tale accordo la Ditta aggiudicataria dovrà essere menzionato nell’Ordinativo di fornitura e confermato nella comunicazione di conferma dell’ordinativo. Il Fornitore deve tenere aggiornata l’Amministrazione la Stazione Appaltante su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili (scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.)riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tali casitale ipotesi, il fornitore è avente carattere eccezionale e debitamente documentabile, la Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso tenuto ad attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo delle autoambulanze siano rispettati intraprendendo ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere potere, affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata la Consip ASL8. La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I veicoli saranno ritirati da un delegato della Stazione Appaltante che dovrà: • Constatare che i veicoli siano di nuova immatricolazione e l’Amministrazione contraente. Il Fornitore può sospendere l’Ordinativo conformi all’offerta aggiudicata; • Controllare che siano dotati della seguente documentazione di fornitura solo qualora questo sia stato inviato da un’Amministrazione bordo: − Foglio di via o carta di circolazione; − manuale operativo; • Constatare che ha nei confronti del Fornitore medesimo un debito certonon vi siano danni visibili; • Predisporre, liquido ed esigibile, scaduto da almeno 6 (sei) mesi derivante dalla prestazione di servizi di noleggio a lungo termine non retribuiti dall’Amministrazione al medesimo Fornitore, provenienti da Ordinativi di Fornitura legati a precedenti edizioni della Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. In tale caso, il Fornitore deve inviare una comunicazione all’Amministrazione motivando in contraddittorio tra le cause della sospensione dell’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è, comunque, tenuto a dare seguito all’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui la medesima Amministrazione provi di aver saldato il suddetto debito o autorizzi la cessione del credito. Il canone di noleggio decorre a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del veicolo. Trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorre dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. È necessario che la persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro, verifichi che il veicolo sia conforme all’Ordinativo di Fornitura. Inoltre, la stessa persona delegata deve sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente/Assegnatariaparti, il verbale di consegna che deve contenere almeno le seguenti informazionie collaudo delle autoambulanze in due copie in originale (una per la stazione appaltante e una per il Fornitore), specificando: − n° di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura, − durata contrattuale, − percorrenza contrattuale, − - descrizione del veicolodell’ambulanza, targa, telaio, telaio e colore, − ; - presenza a bordo di: contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo, ecc., − presenza di xxxxxx xxxxxx, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppione telecomando antifurto (se previsto), − km alla consegna, − quanto precedentemente elencato; - data e ora consegna, − presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiaggio se consentiti), − dichiarazione di ; - assenza di danni visibili. Il verbale di consegna è parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti. La persona delegata deve inoltre sottoscrivere per conto dell’Amministrazione il verbale di consegna, che costituisce parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.;

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