Conferimento degli assegni di ricerca Clausole campione

Conferimento degli assegni di ricerca. I vincitori delle selezioni saranno chiamati a sottoscrivere un contratto di diritto privato attraverso il quale non viene in alcun modo ad essere instaurato un rapporto di lavoro subordinato. La sottoscrizione del contratto non attribuisce diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del
Conferimento degli assegni di ricerca. I vincitori delle selezioni saranno chiamati a sottoscrivere un contratto di diritto privato attraverso il quale non viene in alcun modo ad essere instaurato un rapporto di lavoro subordinato. La sottoscrizione del contratto non attribuisce diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I vincitori dovranno presentare a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il conferimento dell'assegno di ricerca. I vincitori dovranno altresì dichiarare di non essere coniuge, convivente (ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76) parente o affine fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che ha richiesto il bando ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. L’assegno di ricerca non può essere cumulato con retribuzioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni. Il titolare di un assegno di ricerca se dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche dovrà essere posto in aspettativa senza assegni. La titolarità dell’assegno non è inoltre compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero. I titolari di assegni di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche, in correlazione alle esigenze finalizzate alla loro attività di ricerca e compatibilmente con queste ultime, possono svolgere anche attività assistenziale, su proposta motivata della struttura che ha richiesto il bando, sentito il responsabile della ricerca e previo formale accordo tra l’Università e le strutture sanitarie di rif...
Conferimento degli assegni di ricerca. 1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il direttore dell’Organo, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista nell’avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest’ultimo, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.3, comma 2, del presente disciplinare e fornendo copia di una polizza assicurativa, stipulata a proprio carico, contro gli infortuni derivanti dall’attività di collaborazione e per la responsabilità civile verso i terzi.

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  • TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

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  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

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