Competenze. 1 La CDGD: ▇. ▇▇▇▇▇ prese di posizione e raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni nell’ambito della politica sui giochi in denaro; b. nomina: i. i membri del Comitato direttivo; ii. l’Ufficio di revisione; iii. i membri del Consiglio dell’Autorità di vigilanza e la sua presidenza; iv. i giudici, i giudici supplenti e i giudici straordinari del Tribunale intercantonale e la sua presidenza; v. i membri del Consiglio della FPSS nonché della sua presidenza; vi. i rappresentanti delle autorità di esecuzione cantonali e dell’Autorità di vigilanza nell’organo di coordinamento ai sensi degli articoli 113 e seguenti LGD; c. nomina il membro o i membri dei Cantoni nella Commissione federale delle case da gioco ai sensi degli articoli 94 e seguenti LGD; d. emana il regolamento interno dell’Ente; e. decide: i. il preventivo; ii. il rapporto annuale e il consuntivo; iii. la parte destinata alla vigilanza dei proventi della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1; iv. il mandato di prestazione con l’Autorità di vigilanza rinnovato ogni quattro anni; v. il contributo annuale all’Autorità di vigilanza dal ricavato della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 su richiesta della stessa; vi. il regolamento interno della FPSS su richiesta della stessa; vii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale l’importo per la promozione dello sport nazionale secondo la procedura definita dall’articolo 34; viii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale le priorità per l’impiego dei mezzi a favore dello sport nazionale; ix. modifiche di lieve entità della presente convenzione in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 71 capoverso 3; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇: i. il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza; ii. il regolamento degli emolumenti dell’Autorità di vigilanza; iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio dell’Autorità di vigilanza; iv. il rapporto di attività quadriennale dell’Autorità di vigilanza; v. il regolamento interno del Tribunale intercantonale; vi. il rapporto annuale e i conti speciali del Tribunale intercantonale; vii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio della FPSS; viii. il rapporto di attività quadriennale della FPSS; g. prende conoscenza: i. del preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza; ii. del rapporto annuale e del consuntivo dell’Autorità di vigilanza; iii. del rapporto annuale e del consuntivo della FPSS; h. si fa inoltre carico di tutte le competenze dell’Ente intercantonale non trasferite ad altri organi di quest’ultimo.
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Sources: Convenzione Sui Giochi in Denaro
Competenze. COMPETENZE E IMPEGNI DELLA SCUOLA
A) Alla articolazione territoriale della Direzione Regionale del Veneto, denominata Ufficio X – Ufficio Scolastico di Rovigo competono: - l'assegnazione degli insegnanti di sostegno dall’UST alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base delle risorse assegnate dalla Direzione Regionale; - la promozione e l'attivazione, a livello provinciale, di progetti, consulenze, programmi formativi, archivi documentali, convegni e collaborazioni con Enti, Associazioni e Centri Specializzati per l'integrazione; - l’attivazione del Gruppo di Lavoro Interistituzionale, costituito con le finalità previste dall’art 15 L.104/92 e successive modificazioni. In particolare, individua i criteri e definisce gli indicatori per il monitoraggio dell’accordo, monitora la distribuzione sul territorio degli alunni iscritti e delle risorse impiegate, al fine di favorire gli opportuni adeguamenti degli interventi promossi dai soggetti firmatari del presente accordo, redige proposte per il rinnovo del presente accordo, adotta gli adeguamenti della modulistica allegata al presente accordo, secondo quanto previsto dal successivo art. 10; - la promozione del ruolo e il funzionamento dei Centri di Supporto Territoriale istituiti dal Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” nonché quella dei Centri di Documentazione /consulenza in quanto luoghi dedicati per realizzare e far circolare esperienze, disporre di consulenze esterne (linee Guida per l’ integrazione scolastica degli alunni con disabilità). - la promozione e il sostegno dei CTI (Centri Territoriali per l'Integrazione) di cui alla CM 139/01 per l'implementazione di reti territoriali a favore della diffusione di pratiche per l'integrazione coerenti con i bisogni e le esigenze del territorio. I Centri territoriali per l'Integrazione (CTI) rappresentano reti di scuole che intendono promuovere azioni coerenti ed integrate finalizzate al miglioramento dei processi di integrazione scolastica. Nella provincia di Rovigo i CTI sono collocati rispettivamente presso gli Istituti Comprensivi di Badia Polesine, Adria 1 La CDGDe Rovigo 1. I CTI si assumono i compiti di:
▇1. ▇▇▇▇▇ prese diffondere informazioni (anche con l’ausilio della rete web) e iniziative su problematiche relative alla disabilità;
2. attivare percorsi di posizione formazione, anche in collaborazione con Università, Enti qualificati, ecc.;
3. documentare le esperienze di buone prassi;
4. offrire sportelli di consulenza a insegnanti e raccomandazioni all’indirizzo genitori, anche con riferimento ai Bisogni Educativi Speciali;
5. fornire, attraverso i Centri Territoriali di Supporto, ausili informatici e supporti specifici per la disabilità, compatibilmente con le risorse a disposizione.
B) Alle singole ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME spettano i seguenti compiti e impegni: - Accompagnare le famiglie nel percorso di consapevolezza e accettazione delle difficoltà del proprio figlio/a rilevate e segnalate dalla scuola al fine di una valutazione diagnostica da parte dei Cantoni Servizi competenti; - Compilare la relazione descrittiva del team docente, firmata dal Dirigente scolastico, da affidare ai genitori per l’inoltro ai Servizi di competenza; - Prevedere nel Piano dell’Offerta Formativa le azioni necessarie per dare risposte educative, metodologiche e organizzative ai bisogni formativi degli alunni diversamente abili; - Istituire il GIS (Gruppo di inclusione scolastica) d’Istituto con il compito di coordinare le iniziative e promuovere la cultura dell’integrazione-inclusione in un processo continuo di miglioramento qualitativo del servizio scolastico; - Individuare una figura professionale di riferimento che coordina, su incarico del Dirigente scolastico le iniziative per l'integrazione, organizza e cura la documentazione; - Attivare i GIS Operativi (Gruppo di inclusione scolastica operativi), per promuovere il dialogo tra tutti i soggetti che si occupano del percorso formativo di ciascun allievo; - Assegnare il personale specializzato e/o altro personale idoneo per garantire pari opportunità agli alunni con disabilità inseriti nelle diverse sezioni/classi; - Procedere alla stesura definitiva del PDF e del PEI (documenti che prevedono un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione) durante gli incontri con gli operatori delle Aziende ULSS, concordati in orari che consentano la partecipazione dei genitori e dei docenti; - Impegnarsi a garantire la collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte nell'integrazione - docenti, operatori della Aziende ULSS, consulenti psicopedagogici, collaboratori scolastici, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, operatori per la disabilità sensoriale della Provincia, mediatori culturali, ed altre figure significative in casi specifici; - Organizzare le attività di sostegno e di recupero e potenziamento secondo un modello di personalizzazione che valorizzi anche l'attività di gruppo e il cooperative learning; - Ricercare, nell’ambito della politica sui giochi programmazione della sezione/classe, tutte le occasioni di apprendimento che valorizzino la presenza dell’alunno diversamente abile; - Coinvolgere anche il personale ausiliario, attraverso l'assolvimento di compiti ad esso ascritti dal CCNL in denaro;
b. nomina:
i. i membri essere; - Comunicare mensilmente alle Aziende ULSS di riferimento le ore effettivamente prestate dall’O.S.S. assegnato; - Incentivare la formazione e l'aggiornamento del Comitato direttivo;
ii. l’Ufficio personale della scuola, di revisione;
iii. i membri eventuale altro personale di supporto e delle famiglie sulle tematiche dell'integrazione; - Realizzare, coinvolgendo le famiglie, efficaci iniziative di orientamento, per la pianificazione di un idoneo percorso scolastico, propedeutico al raggiungimento dell’autonomia personale dell’alunno; - Monitorare, puntualmente, la qualità del Consiglio dell’Autorità servizio di vigilanza inclusione erogato, attraverso la consultazione degli operatori e la sua presidenza;
iv. i giudicidegli utenti (famiglie e alunni); - Comunicare alle famiglie che, i giudici supplenti e i giudici straordinari del Tribunale intercantonale e la sua presidenza;
v. i membri del Consiglio della FPSS nonché della sua presidenza;
vi. i rappresentanti delle autorità di esecuzione cantonali e dell’Autorità di vigilanza nell’organo di coordinamento ai sensi della DGR 2248 del 17/07/2007, per usufruire dell’insegnante di sostegno è necessario disporre di Certificazione di disabilità rilasciata dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale (UVMD), competente per ULSS di appartenenza, sulla base di diagnosi/relazioni cliniche effettuate dal S.S.N. e/o da Enti accreditati dalla Regione Veneto. - Comunicare alle famiglie degli articoli 113 alunni in transizione da un ordine scolastico all’altro che, per poter continuare ad usufruire degli interventi di sostegno, è necessario un rinnovo della certificazione di disabilità da parte dei servizi ULSS di competenza. A tale scopo la scuola si adopera per facilitare la comunicazione tra Servizi e seguenti LGD;
c. nomina il membro o i membri dei Cantoni nella Commissione federale delle case da gioco ai sensi degli articoli 94 e seguenti LGD;
d. emana il regolamento interno dell’Ente;
e. decide:
i. il preventivo;
ii. il rapporto annuale e il consuntivo;
iii. la parte destinata alla vigilanza dei proventi della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1;
iv. il mandato di prestazione con l’Autorità di vigilanza rinnovato ogni quattro anni;
v. il contributo annuale all’Autorità di vigilanza dal ricavato della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 su richiesta della stessa;
vi. il regolamento interno della FPSS su richiesta della stessa;
vii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale l’importo per la promozione dello sport nazionale secondo la procedura definita dall’articolo 34;
viii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale le priorità per l’impiego dei mezzi a favore dello sport nazionale;
ix. modifiche di lieve entità della presente convenzione famiglie in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 71 capoverso 3;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇:
i. il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza;
ii. il regolamento degli emolumenti dell’Autorità di vigilanza;
iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio dell’Autorità di vigilanza;
iv. il rapporto di attività quadriennale dell’Autorità di vigilanza;
v. il regolamento interno del Tribunale intercantonale;
vi. il rapporto annuale e i conti speciali del Tribunale intercantonale;
vii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio della FPSS;
viii. il rapporto di attività quadriennale della FPSS;
g. prende conoscenza:
i. del preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza;
ii. del rapporto annuale e del consuntivo dell’Autorità di vigilanza;
iii. del rapporto annuale e del consuntivo della FPSS;
h. si fa inoltre carico di tutte le competenze dell’Ente intercantonale non trasferite ad altri organi di quest’ultimotal senso.
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Sources: Accordo Di Programma
Competenze. 1 La CDGD3.1 Sono competenze della Provincia di Mantova che le esercita mediante l’Azienda Speciale:
a) Individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il Servizio Idrico Integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge;
b) L'individuazione degli agglomerati serviti o servibili da pubblica fognatura;
c) La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto gestore, nonché il controllo del rispetto del Contratto di Servizio;
d) Il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, in relazione alla vigente normativa in materia di Autorizzazioni Uniche e Integrate Ambientali, allo scarico delle acque reflue industriali, delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio nonché di acque meteoriche nella rete fognaria e della loro eventuale assimilazione ad acque reflue domestiche, acquisito il parere dell’Ente Gestore quando previsto, nonché la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
e) L’approvazione su proposta dell’Ente Gestore, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria.
f) La definizione di un Programma di Controllo degli scarichi industriali e di prima pioggia, oggetto di autorizzazione o nulla osta da parte dell’Azienda Speciale in relazione alla vigente normativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, nella rete di pubblica fognatura e la sua attuazione; inoltre l’applicazione di sanzioni amministrative nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
g) L’adozione di procedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
h) L’approvazione dei progetti definitivi delle opere, degli interventi e impianti previsti (o loro modifiche) nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito, provvedendo alla convocazione di apposita conferenza di servizi, alla dichiarazione di pubblica utilità, e all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al Servizio Idrico Integrato (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 158 bis);
i) L'Azienda speciale fornisce il supporto segretariale ed organizzativo alla Conferenza dei Comuni.
3.2 Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell’Ente Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
a) la gestione e l'esercizio delle opere di pubblica fognatura esistenti (di cui al punto 1.5 lettere a, b, d ed e) e che verranno in futuro realizzate;
b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, adeguamenti ed eventuali modifiche che si renderanno necessarie;
c) la costruzione, il collaudo e la manutenzione degli allacciamenti in suolo pubblico, o più precisamente dal punto di consegna fino ai collettori fognari, nonché dei collettori fognari stessi; ove non presente un pozzetto di ispezione in corrispondenza del punto di consegna, la manutenzione ordinaria dell’allacciamento sarà competenza del titolare dell’allacciamento.
d) la gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere di cui al precedente punto a);
e) la prescrizione di norme tecniche per la costruzione delle reti private di fognatura in suolo privato, laddove infine impattanti nella pubblica fognatura
f) la proposta delle norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi da insediamenti produttivi nella rete fognaria e l’adozione degli stessi successivamente all’approvazione dell’Autorità competente;
g) l’espressione del parere sia per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali, di prima e seconda pioggia e di lavaggio nonché di acque meteoriche nella rete fognaria sia, eventualmente, per il rilascio dell’assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche;
h) l’espressione del parere per gli interventi di piano attuativo proposti da soggetti pubblici o privati al fine di verificare la compatibilità delle opere proposte con il sistema di recapito finale (impianto fognario e di depurazione)
i) organizzazione di un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria, secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06 e nel contratto di convenzione per l’effettuazione dei controlli sugli scarichi industriali nella rete fognaria di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato A della D.g.r. N.8/11045;
j) la verifica dell’idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.
k) Il rilascio del permesso all’allacciamento alla Pubblica Fognatura sia per scarichi domestici che industriali.
3.3 L’ARPA collabora con l’Azienda Speciale per la definizione del Programma di controllo degli scarichi industriali e di prima pioggia di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato A della D.g.r. N.8/11045 ed esprime parere per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all’art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/▇. ▇.▇▇▇▇▇ prese , inoltre, si configura come il soggetto principale per le attività di posizione controllo ambientale.
3.4 La Provincia di Mantova esercita, ai sensi dell’art.1 comma 85 della L.56/2014, tra le altre, le funzioni di tutela e raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni nell’ambito valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza; con riferimento a provvedimenti autorizzativi che possono comprendere autorizzazioni allo scarico, ad essa compete, tra l’altro:
a) il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 (parte II) e della politica sui giochi in denaroL.R. 24/2006,;
b. nominab) il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi del d. lgs. 152/2006 (parte IV),;
c) il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013.
d) il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del d. lgs. 387/2003
e) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in recapiti diversi dalla pubblica fognatura ai sensi del d. lgs. 152/2006 (parte III) per tutti gli scarichi non ricompresi nelle autorizzazioni citate ai punti precedenti.
3.5 I Comuni hanno le seguenti competenze:
i. i membri a) emanazione degli atti ordinativi (ordinanze e diffide) nei confronti degli utenti, affinché questi rispettino l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura nelle zone dichiarate servite, obbligo disposto dall’art.7 comma 1 del Comitato direttivoR.R. 3/06;
ii. l’Ufficio b) acquisiscono, previa verifica dell’Ente Gestore, le nuove infrastrutture realizzate in accordo con le specifiche tecniche definite dall’Ente Gestore mediante convenzione di revisionepiani attuativi di piani di governo del territorio;
iii. c) adottano i membri provvedimenti necessari per trasferire la gestione delle reti di Fognatura Pubblica al Gestore;
d) fintanto che le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione non saranno state conferite al Gestore, il Comune mantiene la competenza di rilasciare, previo parere del Consiglio dell’Autorità Gestore, il permesso di vigilanza allacciamento alla Pubblica Fognatura e la sua presidenzaconformità costruttiva della rete in suolo privato;
ive) mantengono la gestione della Rete di Pubblica Fognatura Bianca, laddove il servizio non sia previsto nel contratto di servizio sottoscritto dall’Ente Gestore, e l’erogazione del servizio e rilasciano il Permesso di Allacciamento. i giudici, i giudici supplenti Qualora tale rete confluisca in una rete di Pubblica Fognatura Mista il Permesso di Allacciamento è rilasciato previo parere dell’Ente Gestore.
f) svolgono le funzioni di “polizia idraulica e i giudici straordinari di pronto intervento” ai sensi dell’art.89 del Tribunale intercantonale e D.l.vo31 marzo 1998 n.112 per garantire la sua presidenzafunzionalità idraulica della rete di scolo superficiale;
v. i membri del Consiglio g) in caso di accertate necessità e in accordo con l’Ente Gestore, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso o di scarsa funzionalità idraulica, il Comune ha facoltà di imporre e/o regolamentare la manutenzione delle reti interne alle proprietà private; inoltre ha l’obbligo di imporre in proprietà privata la separazione delle acque meteoriche dalle acque provenienti da scarichi domestici e/o industriali qualora sopraggiungesse in zona la rete separata di fognatura.
3.6 Il Titolare dell’Allacciamento è il soggetto proprietario dell’immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell’immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura. Al Titolare dell’allacciamento spettano le seguenti competenze:
a) la progettazione e realizzazione della FPSS nonché della sua presidenzaRete di Fognatura Privata fino al Punto di Consegna coerentemente con: - le specifiche tecniche approvate dall’Ente Gestore; - le norme previste dal Regolamento; - le disposizioni previste dal Permesso di allacciamento.
b) la richiesta di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
vi. i rappresentanti c) laddove non delegato al titolare dello scarico, la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle autorità opere di esecuzione cantonali e dell’Autorità fognatura interna fino al Punto di vigilanza nell’organo Consegna ovvero la manutenzione ordinaria fino al punto di coordinamento ai sensi degli articoli 113 e seguenti LGDinnesto nei casi in cui non sia presente un pozzetto di ispezione in corrispondenza del Punto di Consegna;
c. nomina d) il membro o i membri dei Cantoni nella Commissione federale ripristino delle case da gioco ai sensi degli articoli 94 pavimentazioni nelle aree private garantendo l’accessibilità delle camerette di ispezione e seguenti LGDdel Punto di consegna;
d. emana e) laddove non delegato al titolare dello scarico, il regolamento interno dell’Enterisarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di Fognatura Privata o in genere di propria competenza.
3.7 Il Titolare dello Scarico è il soggetto titolare dell’attività da cui si origina lo scarico finale. Il Titolare dello scarico può essere:
a) Persona fisica se privato;
e. decideb) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, ecc., nella persona del legale rappresentante. Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell’Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell’Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell’Autorizzazione allo Scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata. Al Titolare dello Scarico competono:
i. il preventivoa) la presentazione della domanda/rinnovo dell’Autorizzazione allo Scarico;
ii. b) il rapporto annuale rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e il consuntivodal presente Regolamento; l’obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
c) Ogni eventuale delega da parte del Titolare dell’Allacciamento;
iii. la parte destinata alla vigilanza dei proventi della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1;
iv. il mandato di prestazione con l’Autorità di vigilanza rinnovato ogni quattro anni;
v. il contributo annuale all’Autorità di vigilanza dal ricavato della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 su richiesta della stessa;
vi. il regolamento interno della FPSS su richiesta della stessa;
vii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale l’importo per la promozione dello sport nazionale secondo la procedura definita dall’articolo 34;
viii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale le priorità per l’impiego dei mezzi a favore dello sport nazionale;
ix. modifiche di lieve entità della presente convenzione in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 71 capoverso 3;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇:
i. il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza;
ii. il regolamento degli emolumenti dell’Autorità di vigilanza;
iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio dell’Autorità di vigilanza;
iv. il rapporto di attività quadriennale dell’Autorità di vigilanza;
v. il regolamento interno del Tribunale intercantonale;
vi. il rapporto annuale e i conti speciali del Tribunale intercantonale;
vii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio della FPSS;
viii. il rapporto di attività quadriennale della FPSS;
g. prende conoscenza:
i. del preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza;
ii. del rapporto annuale e del consuntivo dell’Autorità di vigilanza;
iii. del rapporto annuale e del consuntivo della FPSS;
h. si fa inoltre carico di tutte le competenze dell’Ente intercantonale non trasferite ad altri organi di quest’ultimo.
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Sources: Regolamento Di Fognatura
Competenze. 1 La CDGD:
▇1. ▇▇▇▇▇ prese di posizione Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni nell’ambito della politica sui giochi in denaro;
b. nomina:
i. i membri del Comitato direttivo;
ii. l’Ufficio di revisione;
iii. i membri del Consiglio dell’Autorità di vigilanza nei casi richiamati è promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sua presidenza;sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
iv2. i giudici, i giudici supplenti e i giudici straordinari del Tribunale intercantonale L'Ispettorato generale per la circolazione e la sua presidenza;sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
v. i membri del Consiglio della FPSS nonché della sua presidenza;
vi3. i rappresentanti All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attività di raccolta dei dati e delle autorità di esecuzione cantonali e dell’Autorità di vigilanza nell’organo di coordinamento ai sensi degli articoli 113 e seguenti LGD;
c. nomina il membro o i membri dei Cantoni nella Commissione federale delle case da gioco ai sensi degli articoli 94 e seguenti LGD;
d. emana il regolamento interno dell’Ente;
e. decide:
i. il preventivo;
ii. il rapporto annuale e il consuntivo;
iii. la parte destinata informazioni necessari alla vigilanza dei proventi della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1;
iv. il mandato di prestazione con l’Autorità di vigilanza rinnovato ogni quattro anni;
v. il contributo annuale all’Autorità di vigilanza dal ricavato della tassa ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 su richiesta della stessa;
vi. il regolamento interno della FPSS su richiesta della stessa;
vii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale l’importo per la promozione dello sport nazionale secondo la procedura definita dall’articolo 34;
viii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale le priorità per l’impiego dei mezzi a favore dello sport nazionale;
ix. modifiche di lieve entità della presente convenzione in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 71 capoverso 3;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇:
i. il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza;
ii. il regolamento degli emolumenti dell’Autorità di vigilanza;
iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio dell’Autorità di vigilanza;
iv. il rapporto di attività quadriennale dell’Autorità di vigilanza;
v. il regolamento interno del Tribunale intercantonale;
vi. il rapporto annuale e i conti speciali del Tribunale intercantonale;
vii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio della FPSS;
viii. il rapporto di attività quadriennale della FPSS;
g. prende conoscenza:
i. del preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza;
ii. elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, l'attività del consuntivo dell’Autorità Centro di vigilanza;coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.
iii5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del rapporto proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo- contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo 401.
10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del consuntivo della FPSS;
h. si fa inoltre carico di tutte le competenze dell’Ente intercantonale non trasferite codice e agli oneri ad altri organi di quest’ultimoessi conseguenti.
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Sources: Regolamento Di Esecuzione E Di Attuazione Del Nuovo Codice Della Strada