Common use of Competenze Clause in Contracts

Competenze. 1 Il Consiglio di vigilanza: a. emana: i. il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza, previa approvazione della CDGD; ii. il regolamento degli emolumenti dell'Autorità di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iv. il regolamento sul personale; b. può formulare raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni; c. adotta: i. il preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza; ii. il rapporto annuale e il consuntivo dell’Autorità di vigilanza; iii. il rapporto di attività quadriennale all’attenzione della CDGD; d. assume il direttore e il vicedirettore e approva l’assunzione dei restanti collaboratori dell’Ufficio. 2 Il Consiglio di vigilanza esercita le competenze previste ai sensi della LGD e tutte le competenze necessarie ad assolvere i compiti stabiliti dalla presente convenzione e dal mandato di prestazione non assegnati a nessun altro organo. 3 Il Consiglio di vigilanza emana in particolar modo le autorizzazioni per gli organizzatori e per i giochi e decide sulle relative tasse. 4 Il Consiglio di vigilanza può delegare competenze all’Ufficio del Consiglio di vigilanza tramite il regolamento interno. 5 Il Consiglio di vigilanza può trasferire singoli compiti ai Cantoni e ai Comuni di reciproco accordo e sulla base di una remunerazione che copra i costi.

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Sources: Convenzione Sui Giochi in Denaro

Competenze. 1. L’insegnante è competente per i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 del precedente Art. 40. 2. Il Consiglio di vigilanza:classe, nella composizione allargata a tutte le componenti (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o un genitore di questi), e presieduto dal Dirigente scolastico, è competente per i provvedimenti disciplinari di cui al punto 3 del suddetto Art.40. Per la validità delle riunioni e delle conseguenti decisioni è sufficiente sia presente la maggioranza assoluta dei membri. Eventuali astensioni non influiscono sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. a. emana: i. 3. Il Consiglio di Istituto è competente per i provvedimenti disciplinari di cui ai punti d), e) e f). Per la validità delle riunioni e delle conseguenti decisioni è sufficiente sia presente la maggioranza assoluta dei membri. Eventuali astensioni non influiscono sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza, previa approvazione della CDGD; ii. il regolamento degli emolumenti dell'Autorità di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iii. il regolamento sulle indennità dei membri voto del Presidente del Consiglio di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iv. il regolamento sul personale; b. può formulare raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni; c. adotta: i. il preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza; ii. il rapporto annuale e il consuntivo dell’Autorità di vigilanza; iii. il rapporto di attività quadriennale all’attenzione della CDGD; d. assume il direttore e il vicedirettore e approva l’assunzione dei restanti collaboratori dell’UfficioIstituto. 2 Il Consiglio 4. Nell’eventualità di vigilanza esercita sanzioni di cui ai punti 3,4,5,6, all’alunno (e alla famiglia) è data comunicazione formale del suo addebito, con invito a produrre controdeduzioni e/o indicare testimoni; lo studente ha la possibilità di esporre le competenze previste ai sensi della LGD e tutte le competenze necessarie ad assolvere i compiti stabiliti dalla presente convenzione e dal mandato proprie ragioni di prestazione non assegnati fronte all’organo competente a nessun altro organoirrogare la sanzione; la votazione avviene con la presenza dei soli membri dell’organo stesso. 3 Il Consiglio di vigilanza emana in particolar modo le autorizzazioni per gli organizzatori e per i giochi e decide sulle relative tasse. 4 Il Consiglio di vigilanza può delegare competenze all’Ufficio del Consiglio di vigilanza tramite il regolamento interno. 5 Il Consiglio di vigilanza può trasferire singoli compiti ai Cantoni e ai Comuni di reciproco accordo e sulla base di una remunerazione che copra i costi.

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Sources: Regolamento d'Istituto

Competenze. 1 Il Consiglio 1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta la verifica dell’attività di vigilanzaamministrazione della Fondazione. 2. In particolare il Collegio provvede a verificare: a. emana: i. il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza, previa approvazione a) la regolare tenuta della CDGDcontabilità; ii. il regolamento degli emolumenti dell'Autorità di vigilanza, previa approvazione della CDGDb) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; iiic) l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 del codice civile. 3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. 4. Nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza il regolamento sulle indennità Collegio dei membri revisori dei conti ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Direttore le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, proponendo se del caso al Ministero la revoca della concessione d’uso dei beni culturali conferiti. 5. I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iv. il regolamento sul personale; b. può formulare raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni; c. adotta: i. il preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza; ii. il rapporto annuale e il consuntivo dell’Autorità di vigilanza; iii. il rapporto di attività quadriennale all’attenzione della CDGD; d. assume il direttore e il vicedirettore e approva l’assunzione dei restanti collaboratori dell’Ufficioamministrazione. 2 6. Il Consiglio Collegio dei revisori informa immediatamente i Fondatori, i Partecipanti e gli organi della Fondazione di vigilanza esercita le competenze previste ai sensi della LGD e tutte le competenze necessarie ad assolvere tutti gli atti o i compiti stabiliti dalla presente convenzione e dal mandato fatti di prestazione non assegnati cui venga a nessun altro organoconoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle fondazioni. 3 Il Consiglio di vigilanza emana in particolar modo le autorizzazioni per gli organizzatori e per i giochi e decide sulle relative tasse. 4 Il Consiglio di vigilanza può delegare competenze all’Ufficio del Consiglio di vigilanza tramite il regolamento interno. 5 Il Consiglio di vigilanza può trasferire singoli compiti ai Cantoni e ai Comuni di reciproco accordo e sulla base di una remunerazione che copra i costi.

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Sources: Statute

Competenze. 1 Il Consiglio 1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta la verifica dell’attività di vigilanzaamministrazione della Fondazione. 2. In particolare il Collegio provvede a verificare: a. emana: i. il regolamento interno dell’Autorità di vigilanza, previa approvazione a) la regolare tenuta della CDGDcontabilità; ii. il regolamento degli emolumenti dell'Autorità di vigilanza, previa approvazione della CDGDb) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; iiic) l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 del codice civile. 3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle ope- razioni della Fondazione o su determinati affari. 4. Nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza il regolamento sulle indennità Collegio dei membri revisori dei conti ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Ve- nezia Giulia e al Direttore le attività della Fondazione dif- formi rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, proponendo se del caso al Ministero la revoca della concessio- ne d’uso dei beni culturali conferiti. 5. I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iv. il regolamento sul personale; b. può formulare raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni; c. adotta: i. il preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza; ii. il rapporto annuale e il consuntivo dell’Autorità di vigilanza; iii. il rapporto di attività quadriennale all’attenzione della CDGD; d. assume il direttore e il vicedirettore e approva l’assunzione dei restanti collaboratori dell’Ufficioamministrazione. 2 6. Il Consiglio Collegio dei revisori informa immediatamente i Fondato- ri, i Partecipanti e gli organi della Fondazione di vigilanza esercita le competenze previste ai sensi della LGD e tutte le competenze necessarie ad assolvere tutti gli atti o i compiti stabiliti dalla presente convenzione e dal mandato fatti di prestazione non assegnati cui venga a nessun altro organoconoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle fondazioni. 3 Il Consiglio di vigilanza emana in particolar modo le autorizzazioni per gli organizzatori e per i giochi e decide sulle relative tasse. 4 Il Consiglio di vigilanza può delegare competenze all’Ufficio del Consiglio di vigilanza tramite il regolamento interno. 5 Il Consiglio di vigilanza può trasferire singoli compiti ai Cantoni e ai Comuni di reciproco accordo e sulla base di una remunerazione che copra i costi.

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Sources: Statute

Competenze. 1 1. Il Consiglio soggetto competente all’assegnazione e all’erogazione dei contributi di vigilanza: a. emana: i. cui al presente regolamento è di regola il regolamento interno dell’Autorità Responsabile del servizio, con riferimento all’area a lui affidata, che vi provvederà, quando non sussistano margini di vigilanzadiscrezionalità sull’importo del contributo: 🟃 con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici; 🟃 con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi; 🟃 con buono di economato o buono d’ordine, quando si tratti di acquistare oggettistica, materiale di consumo o generi diversi di valore contenuto, non superiore complessivamente ad euro 500,00. Nel caso sussistano margini di discrezionalità, la concessione viene operata con determinazione del responsabile del servizio previa approvazione acquisizione di atto di indirizzo della CDGD; ii. il regolamento degli emolumenti dell'Autorità di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio di vigilanza, previa approvazione della CDGD; iv. il regolamento sul personale; b. può formulare raccomandazioni all’indirizzo dei Cantoni; c. adotta: i. il preventivo annuale dell’Autorità di vigilanza; ii. il rapporto annuale e il consuntivo dell’Autorità di vigilanza; iii. il rapporto di attività quadriennale all’attenzione della CDGD; d. assume il direttore e il vicedirettore e approva l’assunzione dei restanti collaboratori dell’UfficioGiunta Comunale. 2 Il Consiglio 2. In nessun caso è consentita l’erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di vigilanza esercita le competenze previste ai sensi fornitori del beneficiario da parte della LGD e tutte le competenze necessarie ad assolvere i compiti stabiliti dalla presente convenzione e dal mandato Città di prestazione non assegnati a nessun altro organoGiaveno. 3. Competente ad assumere la decisione di cui all’art. 3 Il Consiglio lett. c), di vigilanza emana in particolar modo cui al Capo II e Capo III del presente regolamento è la Giunta Comunale, che impartirà al Responsabile del servizio le autorizzazioni per gli organizzatori e per i giochi e decide sulle direttive relative tasse. 4 Il Consiglio di vigilanza può delegare competenze all’Ufficio del Consiglio di vigilanza all’obiettivo da realizzare tramite il regolamento internoPiano Esecutivo di Gestione o ulteriori specifici provvedimenti. 5 Il Consiglio di vigilanza può trasferire singoli compiti ai Cantoni e ai Comuni di reciproco accordo e sulla base di una remunerazione che copra i costi.

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Sources: Regolamento Comunale Per La Disciplina Delle Concessioni