Commissione del personale Clausole campione

Commissione del personale. 1 Per promuovere un proficuo dialogo e una fruttuosa collaborazio- ne interna, nelle aziende con più di 50 dipendenti viene costituita una commissione del personale. Nelle aziende con meno di 50 dipenden- ti può essere costituita una rappresentanza del personale in accordo con la direzione. La nomina, il funzionamento e le competenze della commissione sono retti da un apposito Regolamento allegato al CCL.
Commissione del personale. La partecipazione è esercitata dalla CoPe eletta. Essa rappresenta tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori sottoposti al CCL. La CoPe sorveglia il rispetto e l’applicazione delle disposizioni normative del CCL.
Commissione del personale. (CPeSUPSI) (vedi allegato 2)
Commissione del personale. L’incarico ha una durata di 2 anni e inizia il 1° giugno. - La CoPe è composta da tre membri. Essi si costituiscono da sé ed eleggono un presidente al loro interno.
Commissione del personale. 29.1 Se il personale ne fa richiesta, l’azienda riconosce una Commissione del personale composta da tre membri nominati dall’assemblea del personale. Questa collabora con la direzione in merito all’applicazione ed alla interpretazione del CCL ed esamina e risolve con la direzione eventuali divergenze che dovessero insorgere.
Commissione del personale. 11.1 Nel loro settore di lavoro, le/i collaboratrici/tori hanno il diritto di designare le com- missioni del personale indicate nel Regolamento sulle commissioni del personale (CP) vigente al momento. Le commissioni del personale rappresentano per le/i col- laboratrici/tori i vettori di partecipazione alle discussioni aziendali e sono composte da almeno 3 membri.
Commissione del personale. 1 La Commissione del personale ha il diritto legittimo di tutelare, nei confronti dell’impresa, gli interessi comuni di tutte le collaboratrici e di tutti i collaboratori che rappresenta e salvaguarda i loro diritti di partecipazione.
Commissione del personale. Nelle aziende con più di 50 lavoratori è data facoltà di istituire una Commissione del personale.
Commissione del personale. 1. Nei suoi rapporti con la TPL, in particolare per l’esercizio del diritto all’informazione e il diritto alla partecipazione previsti dagli articoli 9 e 10 della Legge federale sull’informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) del 17.12.1993, i dipendenti saranno rappresentati da una Commissione del personale (CP), che ha carattere consultivo.
Commissione del personale. Art. 5 3