Comitato Esecutivo. Le Parti si sono impegnate affinché il comitato esecutivo, ove costituito in seno al consiglio di amministrazione, sia composto dall’amministratore delegato e da altri due amministratori tratti dalla Lista CdA, ma non designati da SGBS. Il Patto indica i poteri esecutivi che il consiglio di amministrazione si impegna a delegare al comitato esecutivo. In particolare, al comitato esecutivo è attribuito il potere, inter alia, di concludere contratti di compravendita di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, nonché di concludere vari accordi, quali, tra gli altri, operazioni di garanzia, contratti derivati, accordi interbancari che prevedono operazioni in pool, contratti di finanziamento, contratti di factoring, di valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000; contratti di fornitura di servizi di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 20.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, contratti di locazione di valore superiore ad Euro 5.000.000. E’ altresì attribuito al comitato esecutivo il potere di concedere fideiussioni o altre garanzie per un valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000 e costituire ipoteche di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale. In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente del comitato esecutivo del/degli eventuale/i amministratore/i indipendente/i tratto/i dalla lista CdA ma non designato/i da SGBS, la/le Parte/i che lo/li abbia/abbiano designato/i si impegna/impegnano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c., a far sì che il/i medesimo/i rassegni/rassegnino le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione con efficacia immediata. Il Patto prevede che, in un’ottica di maggiore efficienza gestionale, tenuto conto delle dimensioni della Società e del suo grado di complessità operativa e dei nuovi assetti partecipativi, non è necessaria la presenza di un Comitato Esecutivo, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di mantenerlo o, ove eventualmente soppresso, istituirlo nuovamente in conformità alle previsioni statutarie, di legge e regolamentari.
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Sources: Patto Parasociale
Comitato Esecutivo. Le Parti si sono impegnate affinché il comitato esecutivo, ove costituito in seno al consiglio di amministrazione, sia composto dall’amministratore delegato e da altri due amministratori tratti dalla Lista CdA, ma non designati da SGBS. Il Patto indica i poteri esecutivi che il consiglio di amministrazione si impegna a delegare al comitato esecutivo. In particolare, al comitato esecutivo è attribuito il potere, inter alia, di concludere contratti di compravendita di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, nonché di concludere vari accordi, quali, tra gli altri, operazioni di garanzia, contratti derivati, accordi interbancari che prevedono operazioni in pool, contratti di finanziamento, contratti di factoring, di valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000; contratti di fornitura di servizi di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 20.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, contratti di locazione di valore superiore ad Euro 5.000.000. E’ altresì attribuito al comitato esecutivo il potere di concedere fideiussioni o altre garanzie per un valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000 e costituire ipoteche di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale. , In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente del comitato esecutivo del/degli eventuale/i amministratore/i indipendente/i tratto/i dalla lista CdA ma non designato/i da SGBS, la/le Parte/i che lo/li abbia/abbiano designato/i si impegna/impegnano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c., a far sì che il/i medesimo/i rassegni/rassegnino le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione con efficacia immediata. Il Patto prevede che, in un’ottica di maggiore efficienza gestionale, tenuto conto delle dimensioni della Società e del suo grado di complessità operativa e dei nuovi assetti partecipativi, non è necessaria la presenza di un Comitato Esecutivo, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di mantenerlo o, ove eventualmente soppresso, istituirlo nuovamente in conformità alle previsioni statutarie, di legge e regolamentari.
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Sources: Patti Parasociali