Comitato Esecutivo Clausole campione

Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da n.8 membri, scelti nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell'E.BI.P.I.C. in ogni caso devono esservi rappresentati tutti i soci di cui all’art.1. I componenti scelti dal Consiglio Direttivo saranno così ripartiti: a. Presidente del Comitato; b. Vice-Presidente del Comitato; c. n.2 membri nominati della parte datoriale; d. n. 2 membri nominati dalle ▇▇.▇▇ dei lavoratori. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, i quali assumono la stessa carica in seno al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'E.BI.P.I.C. assicura l'attivazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti. Il Comitato Esecutivo, inoltre: • elabora e propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'E.BI.P.I.C.., le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo; • predispone il regolamento dell'E.BI.P.I.C..; • Predispone i contenuti e redige i testi dei CC.NN.LL. di nuova sottoscrizione e di rinnovo; • nomina il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze; • assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'E.BI.P.I.C..; • può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo. • vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; • Elabora i programmi al fine di soddisfare i fabbisogni formativi delle Imprese associate; • Predispone la banca dati dei formatori per l’attività didattica e di vigilanza sulla buona esecuzione di tutta l’attività formativa demandata al territorio e/o Ente di formazione convenzionato; Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se si svolgono secondo quanto previsto al precedente articolo 11. Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e, se presente, assume le funzioni di segretario; elabora inoltre proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.
Comitato Esecutivo. Le Parti si impegnano - nei limiti di legge - a dare indicazione ai Consiglieri di loro designazione affinché sia costituito un Comitato Esecutivo, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste.
Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto di sette componenti nominati come segue: (i) sei componenti su designazione di Consival e (ii) un componente su designazione degli Investitori. Qualora cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei componenti il Comitato Esecutivo, la parte che lo aveva designato avrà il diritto di designare il sostituto e le altre parti coopereranno con la stessa in modo che il sostituito così designato sia nominato componente del Comitato Esecutivo. A tal fine, le parti faranno sì che venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio di Amministrazione medesimo deliberi la nomina, mediante il meccanismo della cooptazione, del componente designato dalla stessa parte che aveva designato quello cessato. Il Patto Parasociale prevede, infine, un impegno di ▇▇▇▇▇▇▇▇ a far sì che il Comitato esecutivo attribuisca ad un osservatore designato dagli Investitori il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo (senza diritto di voto).
Comitato Esecutivo. Ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione ha attribuito al comitato esecutivo, composto attualmente di 3 membri, funzioni consultive e il compito di collaborare all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici e operativi da sottoporre al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ha inoltre conferito al comitato esecutivo specifici poteri, da esercitarsi comunque nel rispetto di limiti di valore determinati. Il comitato esecutivo è composto dai seguenti membri: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Presidente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Vice Presidente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Amministratore Delegato
Comitato Esecutivo. (a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, con- trollare l’esecuzione del programma.
Comitato Esecutivo. (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
Comitato Esecutivo. Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio. Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti favorevoli. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci. Fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
Comitato Esecutivo. Le Parti si sono impegnate affinché il comitato esecutivo, ove costituito in seno al consiglio di amministrazione, sia composto dall’amministratore delegato e da altri due amministratori tratti dalla Lista CdA, ma non designati da SGBS. Il Patto indica i poteri esecutivi che il consiglio di amministrazione si impegna a delegare al comitato esecutivo. In particolare, al comitato esecutivo è attribuito il potere, inter alia, di concludere contratti di compravendita di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, nonché di concludere vari accordi, quali, tra gli altri, operazioni di garanzia, contratti derivati, accordi interbancari che prevedono operazioni in pool, contratti di finanziamento, contratti di factoring, di valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000; contratti di fornitura di servizi di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 20.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, contratti di locazione di valore superiore ad Euro 5.000.000. E’ altresì attribuito al comitato esecutivo il potere di concedere fideiussioni o altre garanzie per un valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000 e costituire ipoteche di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale. In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente del comitato esecutivo del/degli eventuale/i amministratore/i indipendente/i tratto/i dalla lista CdA ma non designato/i da SGBS, la/le Parte/i che lo/li abbia/abbiano designato/i si impegna/impegnano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c., a far sì che il/i medesimo/i rassegni/rassegnino le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione con efficacia immediata. Il Patto prevede che, in un’ottica di maggiore efficienza gestionale, tenuto conto delle dimensioni della Società e del suo grado di complessità operativa e dei nuovi assetti partecipativi, non è necessaria la presenza di un Comitato Esecutivo, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di mantenerlo o, ove eventualmente soppresso, istituirlo nuovamente in conformità alle previsioni statutarie, di legge e regolamentari.
Comitato Esecutivo. Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo 26
Comitato Esecutivo. 1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando la composizione, il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe. 2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio. 3. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con un minimo di tre voti favorevoli. In caso di parità, la proposta si ha per non approvata. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo. 4. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce. 5. Delle riunioni e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 38. 6. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza successiva.