COLLO Clausole campione

COLLO. Un oggetto che è identificabile singolarmente (confezionato o meno) e che viene trasportato e/o spedito dall'Assicurato (a titolo esemplificativo: involto, pacco, borsa, valigia, baule, zaino e simili). L'insieme dei colli costituisce il Bagaglio. Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
COLLO. Confezione di uno o più prodotti movimentati come singola unità.
COLLO. Il collo, alla coreana, è in doppio tessuto, alto 50mm al centro, leggermente imbottito all’interno e ribattuto perimetralmente a piedino. Posteriormente alla base del collo è inserito un tratto di cordone elastico della lunghezza di circa 60mm per consentire l’ancoraggio alla giacca esterna. Sulle due parti terminali del collo sono cuciti due tratti di velcro femmina di dimensioni 40 x 20mm di colore blu, in tono con il tessuto, per l’applicazione degli alamari in PVC di prescrizione.

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  • COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

  • Collaudo Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.

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  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Collaudi 1. Al termine di ciascun intervento PISAMO si riserverà di sottoporre, con propri tecnici incaricati, il parcometro alle seguenti prove e verifiche: a) esame tendente ad accertare l’accuratezza delle lavorazioni; b) verifica dei ricambi impiegati, allo scopo di accertare l’originalità dei materiali impiegati. 2. Per l’esecuzione dei predetti accertamenti, qualora effettuali con personale della ditta aggiudicatrice, PISAMO non riconosce alcun compenso. 3. Qualora nel corso delle verifiche saranno riscontrate anomalie di lavorazione la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese, entro i termini temporali previsti per le manutenzioni conseguenti a “guasti”, fermo restando l’applicazione delle relative penalità in caso di inadempienza. 4. Oltre ai riferimenti normativi specifici delle singole attività lavorative, la società aggiudicatrice dovrà rispettare, nell’esecuzione del servizio, sia le norme in termini di sicurezza del lavoro, di cui al TU 81/2008, DPR 303/56, L 186/68 , che le tecniche CEI e UNI. 5. In particolare viene richiesto: 6. le apparecchiature, gli utensili, gli abiti da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), impiegati dal personale della ditta aggiudicatrice dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 7. il personale della ditta aggiudicatrice dovrà portare in posizione ben visibile un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della ditta stessa, al fine di permettere la rapida identificazione del personale durante lo svolgimento dell’attività presso gli impianti. 8. Si precisa che PISAMO provvederà ad allontanare dai luoghi di intervento il personale trovato privo, durante lo svolgimento delle attività, dei DPI previsti e del tesserino di riconoscimento. 9. La ditta aggiudicatrice risponderà dei danni causati direttamente e/o indirettamente a persone e/o cose, sia dell’azienda che a terzi e terrà sollevata PISAMO da qualsiasi responsabilità riferibile alle prestazioni lavorative di cui al presente capitolato. 10. Per tale motivo sarà sollevato da ogni responsabilità, per tutte le conseguenze derivanti da qualsiasi ricorso o azione promossa, in qualsivoglia sede, per qualsiasi sinistro od evento comunque riferibile all’esecuzione dei lavori in oggetto, il responsabile dell’esecuzione del contratto. 11. In considerazione di quanto sopra si sottolinea che sarà onere della ditta aggiudicatrice: a. garantire l’impiego del personale con adeguata competenza tecnica in relazione ai lavori oggetto dell’appalto; b. garantire l’impiego di tutte le attrezzature ed utensili necessari per consentire l’esecuzione a regola d’arte ed in condizioni di sicurezza delle lavorazioni affidate; c. provvedere, prima della formulazione dell’offerta economica, a prendere visione dei luoghi di installazione dei parcometri, delle eventuali interferenze con eventuali attività specifiche di terzi, degli accessi e/o della viabilità, e di quanto altro possa influire sul regolare andamento delle attività manutentive d. fornire a PISAMO il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile Tecnico e il nominativo e le qualifiche dei dipendenti che saranno impiegati nelle attività di cui al presente capitolato.