Collaudo del sistema e monitoraggio Clausole campione

Collaudo del sistema e monitoraggio. Il collaudo deve dare esito positivo rispetto a: -congruità del progetto con le richieste delle Aziende Sanitarie -corrispondenza dei prodotti e dei servizi con l'offerta tecnica -efficacia ed efficienza del sistema in relazione alle aspettative delle Aziende Sanitarie. A tal fine il fornitore deve includere nella proposta un piano attuativo per il collaudo, semplice ma efficace, che deve essere preventivamente approvato, e può essere pertanto modificato secondo le esigenze delle Aziende Sanitarie. Il collaudo definitivo avverrà dopo un periodo di funzionamento a regime fino a un massimo di tre mesi. In caso di esito negativo, dopo tale periodo massimo, la fornitura sarà respinta. Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare nel tempo che la fornitura soddisfi in pieno le esigenze del committente. Il monitoraggio, pertanto, risponde anch’esso a canoni di efficacia ed efficienza, ma deve coprire l’intero arco temporale di fornitura del servizio. Il primo obiettivo, a breve termine, riguarda l’identificazione di scostamenti dalle prescrizioni contrattuali. Da questo obiettivo discendono due tipi di azioni. Da un lato esso deve identificare azioni preventive e correttive atte a superare le eventuali anomalie rilevate; d’altro lato esso deve modulare l’adeguamento del sistema rispetto alle aspettative definite. Il secondo obiettivo, a lungo termine, si lega all’evoluzione delle forme contrattuali. Da questo obiettivo discendono: l’azione di rilevamento dei dati a consuntivo, la creazione di un "project repository" che accumuli la conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative del sistema informativo inerente la fornitura.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).