Common use of Clausole finali Clause in Contracts

Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6. 4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte. 6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

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Sources: Accordo Di Facilitazione Del Rilascio Dei Visti

Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegrodi Serbia, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6. 4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte. 6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

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Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano noti- ficano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminatoindetermi- nato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6. 4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte. 6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica noti- fica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

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Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano noti- ficano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegrodi Serbia, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminatoindetermi- nato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6. 4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte. 6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica noti- fica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

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Clausole finali. 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano noti- ficano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del MontenegroBosnia-Erzegovina, se posteriore alla data di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminatoindetermi- nato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6. 4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte. 6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica noti- fica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

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