Clausola beneficiaria Clausole campione

Clausola beneficiaria. Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di vita o di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario. Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
Clausola beneficiaria. Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, nel quadro delle disposizioni ai sensi delle Condizioni particolari (CP) "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", la persona assicurata può nominare le persone beneficiarie che percepiranno le prestazioni maturate in caso di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata dalla persona assicurata nel quadro delle disposizioni ai sensi delle Condizioni particola- ri (CP) "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)" tramite comu- nicazione scritta ad Allianz Suisse. L'ammontare della prestazione assicurata è indicato nella polizza. In caso di incapacità di guadagno della persona assicurata, l'ammontare della prestazione viene determinato in base al grado di incapacità, senza arrotondamenti, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado di incapacità al guadagno è pari o superiore al 70%, la prestazione viene erogata per intero. Se invece il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto alla prestazione. Grado dell'incapacità di guadagno Ammontare della prestazione inferiore al 40% 0% dal 40% 25% dal 50% 50% dal 60% 75% dal 70% 100% In caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, una volta trascorso il termine di attesa indicato nella polizza sussiste un diritto all'accredito della prestazione nella misura definita dalla scala sopra indi- cata. L'accredito avviene anticipatamente pro rata temporis fino alla sca- denza principale successiva, quindi anticipatamente con cadenza annuale al 1° novembre dell'anno di assicurazione corrispondente. Gli accrediti vengono effettuati fintanto che sussiste il diritto alla prestazione, non oltre però la scadenza del contratto concordata.
Clausola beneficiaria. Lei può designare anche terzi come beneficiari della prestazione as- sicurata. Una clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se la clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, deve attestare con la sua firma sulla polizza la rinuncia alla revoca e consegnare la polizza al beneficiario. Se non è possibile stabilire l’avente diritto, siamo autorizzati ad ef- fettuare il pagamento con effetto liberatorio al titolare della polizza.
Clausola beneficiaria. La clausola beneficiaria per la previdenza vincolata è disciplinata dall’art. 2 OPP 3. Come beneficiaria si intende la persona che percepisce la prestazione assicurativa. In caso di sopravvivenza, la persona beneficiaria è sempre la persona intestataria della previdenza. In caso di decesso, si applica l’ordine delle persone beneficiarie secondo l’art. 2 OPP 3. Potete in parte designare una o più persone come beneficiarie e precisare i loro diritti. Se desiderate avvalervi di questa possibilità, dovete comuni- care alla CONCORDIA per iscritto tutti i dati necessari relativi alle persone che intendete designare come beneficiarie. Lo stesso vale anche quando volete modificare le persone bene- ficiarie. La CONCORDIA vi mette a disposizione un promemo- ria e un formulario per agevolarvi la comunicazione dei dati.
Clausola beneficiaria. La persona intestataria della previdenza è la persona beneficiaria del capitale in caso di vita (capitale in fondi) e del capitale di invalidità assicurato. In caso di decesso della persona intestataria della previdenza le persone indicate di seguito sono benefi- ciarie secondo il seguente ordine:
Clausola beneficiaria. Il contratto e la copertura assicurativa terminano con la disdetta prima della scadenza del periodo contrattuale di un anno, il raggiungimento del periodo contrattuale di un anno senza che il premio successivo sia stato pagato in tempo o con il decesso della persona assicurata. Lei può designare anche terzi come beneficiari della prestazione assicurata. Una clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se la clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, deve attestare con la sua firma sulla polizza la rinuncia alla revoca e consegnare la polizza al beneficiario. Se non è possibile stabilire l’avente diritto, siamo autorizzati ad effettuare il pagamento con effetto liberatorio al titolare della polizza.
Clausola beneficiaria. Se alla data di scadenza contrattuale il figlio assicurato è in vita, la Società, fatte salve eventuali comunicazioni scritte divergenti del contraen- te, corrisponde al figlio assicurato stesso l’eventuale valore di riscatto e il capitale previsto per il caso vita. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comuni- cazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario. di premio. In caso di suicidio successivo alla scadenza di tale termine, Allianz Suisse versa l’intera prestazione assicurata. Sussiste suicidio anche se l’adulto assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento. Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le presta- zioni qualora il decesso dell’adulto assicurato sia stato cagionato da colpa grave.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).