Classificazione E' istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2004. In particolare, la Commissione dovrà effettuare: ▪ l' analisi e l'eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione; ▪ l'introduzione di nuove figure professionali; ▪ la revisione delle competenze delle figure tradizionali; ▪ la revisione dei periodi di preavviso. Nel vigente sistema di classificazione è comunque inserita la seguente figura professionale: Operaio di 4° livello Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. La Commissione paritetica provvederà prioritariamente entro il 30 settembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure : Responsabile recupero archeologico e del restauro 6° livello Operatore archeologico 5° livello Operatore del restauro 5° livello Operaio in cantiere archeologico 4° livello Operatore del restauro 4° livello Operaio specializzato archeologico 3° livello Operatore del restauro 3° livello LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO Coordinatore di impianti 6° livello Capo impianto venditore 5° livello Operatore di centrale 5° livello Operatore di centrale di 4° livello Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 3°livello Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° livello Entro la medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie della figura del Rocciatore. Le parti contraenti, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l’occupazione e agevolare lo sviluppo locale, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione di incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori. A questo fine le parti nazionali si riservano entro il 31 dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compiti istituzionali delle Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolvere le nuove funzioni, con particolare riguardo: ✓ alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili ✓ all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali; ✓ all'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori; ✓ alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi; ✓ all’orientamento al settore. Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa ▇▇▇▇▇ potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro. Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature. A decorrere dal 1° ottobre 2004, è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl. Le parti si riservano di definire le modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004. ALLEGATO VENTICINQUE Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n.443/2001 (Legge obiettivo) e all'art.16 del D.Lgs. n.90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto. L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro. La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa stessa.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
Classificazione del personale I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli ope- rai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presen- te contratto, nonché per l’altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti della legge D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e suc- cessive modificazioni. Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati, con decorrenza 1 novembre 2009, nelle seguenti aree, posizioni organizzati- ve e profili professionali: Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo complesso, arti- colato in più sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipen- denti appartenenti alle aree inferiori. Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo dotato di auto- nomia funzionale ed organizzativa, nell’ambito del quale operino dipen- denti con mansioni di concetto. Tutto il personale con mansioni e qualifica di Quadro è tenuto a svol- ▇▇▇▇ in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza di pertinenza del settore cui è preposto. Ai quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansio- ni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teori- co pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’am- ministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le orga- nizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a sei settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti. Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al con- trollo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima per- sona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezio- ne cui sono preposti. Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operati- va, in via prevalente e cumulativamente, le seguenti attività di carattere tec- nico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in pos- sesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente atti- vità tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Al personale dell’area in possesso di una superiore capacità, relati- va alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuo- le universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti. Capi operai preposti all’esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerar- chicamente subordinati. I Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di “Capo”, a svolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squa- dra cui sono preposti. Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in possesso di un’acquisita superiore capacità tecnico- pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall’am- ministrazione attraverso apposita prova di idoneità. Operai che svolgono cumulativamente attività di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nel- l’area C. Al personale dell’area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di for- mazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuo- le universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti. Operai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità tecnico- pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad un’idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di atti- vità conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professio- nale e che sono in grado di compiere a regola d’arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione. Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi com- prese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le pic- ▇▇▇▇ riparazioni. Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchi- nari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi. Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di pro- grammi informatici. Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requi- sito per l’assunzione. Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di per- sone e/o cose. Operai qualificati addetti alla custodia, all’esercizio e alla manutenzio- ne delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico. Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo. Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impian- ti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico. Le parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inqua- drati sulla base delle mansioni affidate.
NORMATIVA APPLICABILE Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
Normativa Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 172, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225, del presente contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente contratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225, del presente contratto. Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.