CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI Clausole campione

CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI. La Banca è dotata di apposito archivio informatico per la raccolta, il monitoraggio e l’aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione dei soggetti collegati (“Archivio”). La responsabilità della gestione e dell’aggiornamento dell’Archivio è affidata alla Funzione Compliance (o all’Ufficio Segreteria e Legale) della Banca. I soggetti interessati (tra i quali, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i membri della Direzione Generale e i soggetti che partecipino a un patto di sindacato o altro accordo parasociale) che siano Parti Correlate della Banca, forniscono alla citata funzione della Banca le informazioni che li riguardano - necessarie al fine di consentire l’identificazione dei soggetti connessi e le operazioni con i soggetti medesimi - e, in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti, ne danno immediata comunicazione alla Banca. A tal fine, le Parti Correlate provvederanno a compilare il modulo allegato al Regolamento Allegato C. I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti connessi. E’ altresì dovere delle Parti Correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati. La Funzione Compliance provvederà, in ogni caso, con cadenza annuale a richiedere ai soggetti interessati ogni variazione riguardante la loro posizione mediante la compilazione del predetto modulo. Il censimento dei Soggetti Collegati può avvenire anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti con i Soggetti Collegati. Sulla base delle informazioni raccolte, la Funzione Compliance predispone ed aggiorna l’elenco dei Soggetti Collegati, al fine di garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dal Regolamento, nonché l’adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).