Categoria E. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio professionali conseguiti, ove richiesti, - l’esecuzione di funzioni assistenziali e didattiche il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché in équipes interdisciplinari ed in generale nell’organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute; - lo svolgimento di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di équipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina; - l’esecuzione di attività finalizzate all’attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall’Amministrazione comportanti specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché costante aggiornamento nella propria disciplina; Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità. L’attività esercitata è soggetta a controlli periodici. Per l’accesso è richiesto il diploma di laurea e/o titolo abilitante all’esercizio della professione. Sono compresi nella categoria “E” le lavoratrici e i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni: direttore corsi di formazione professionale, responsabile area tecnico- sociale, psicologo, pedagogista, responsabile unità operativa complessa. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura e che richiedono competenza progettuale e gestionale, nonché pianificazione e previsione nell’ambito di sole direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall’azienda al fine di conseguire gli obiettivi prefissati. Titolo di studio: diploma, laurea e/o titolo abilitante all’esercizio della professione. Sono compresi nella categoria “F” i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni dirigenziali: responsabile di funzione, direttore amministrativo, direttore sanitario (nelle more della definizione delle figure dirigenziali e sanitarie).
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Categoria E. (ex terza categoria operai) Declaratorie Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedonocategoria: - conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio professionali conseguiti, ove richiesti, - l’esecuzione di funzioni assistenziali e didattiche il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché in équipes interdisciplinari ed in generale nell’organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute; - lo svolgimento di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di équipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina; - l’esecuzione di attività finalizzate all’attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall’Amministrazione comportanti specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché costante aggiornamento nella propria disciplina; Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità. L’attività esercitata è soggetta a controlli periodici. Per l’accesso è richiesto il diploma di laurea e/o titolo abilitante all’esercizio della professione. Sono compresi nella categoria “E” le lavoratrici e i lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per le seguenti mansioni: direttore corsi quali sono richieste una generica capacità ed una generica preparazione pratica. Profili - Lavoratori addetti all'esecuzione di formazione professionalelavori semplici su macchine già attrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori. - Lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie o a catena, responsabile area tecnico- socialenonché all'assemblaggio di prodotti d'arredamento o parti di essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti. - Frenatore di teleferiche. - Lavoratori addetti all'assemblaggio dei prodotti di sughero naturale o agglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti precedentemente classificati. - Lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che eseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, psicologononché di carico e scarico di materiali. - Lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti automatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero. NOTA I lavoratori, pedagogista, responsabile unità operativa complessa. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono posizioni privi di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzionequalificazione, in relazione alle dimensioni dell’ufficio fase di primo inserimento in azienda percepiranno per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto del 10% rispetto a quello della categoria E. Qualora entri in vigore una nuova normativa di legge o servizio contrattuale che disciplini la materia della retribuzione dei lavoratori privi di qualificazione in cui sono preposti o alle dimensioni operative fase di primo inserimento in azienda, le Parti si incontreranno per una verifica finalizzata alla stipulazione di un eventuale accordo di armonizzazione della struttura e che richiedono competenza progettuale e gestionale, nonché pianificazione e previsione nell’ambito di sole direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall’azienda al fine di conseguire gli obiettivi prefissati. Titolo di studio: diploma, laurea e/o titolo abilitante all’esercizio della professione. Sono compresi nella categoria “F” i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni dirigenziali: responsabile di funzione, direttore amministrativo, direttore sanitario (nelle more della definizione delle figure dirigenziali e sanitarie)presente normativa.
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Categoria E. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori i dipendenti che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio professionali conseguiti, ove richiesti, - l’esecuzione di funzioni assistenziali e didattiche il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché in équipes equipe interdisciplinari ed in generale nell’organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute; - lo svolgimento di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di équipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina; - l’esecuzione di attività finalizzate all’attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall’Amministrazione comportanti specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché costante aggiornamento nella propria disciplina; Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità. L’attività esercitata è soggetta a controlli periodici. Per l’accesso è richiesto il diploma di laurea e/o titolo abilitante all’esercizio della professione. Sono compresi nella categoria “E” le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che svolgono le seguenti mansioni: direttore corsi di formazione professionale, responsabile area tecnico- sociale, psicologo, pedagogista, responsabile unità operativa complessa. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori i dipendenti che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura e che richiedono competenza progettuale e gestionale, nonché pianificazione e previsione nell’ambito di sole direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall’azienda al fine di conseguire gli obiettivi prefissati. Titolo di studio: diploma, laurea e/o titolo abilitante all’esercizio della professione. Sono compresi nella categoria “F” i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni dirigenziali: responsabile di funzione, direttore amministrativo, direttore sanitario (nelle more della definizione delle figure dirigenziali e sanitarie). L’inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori rispetto a quella di primo inquadramento, nell’ambito della medesima categoria, si potrà realizzare in stretto rapporto con la realtà effettiva dell'organizzazione aziendale e nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie aziendali, sulla base dei percorsi lavorativi formativi di riqualificazione e di aggiornamento. La progressione economica interna alla categoria, verrà disciplinata dalla contrattazione integrativa a livello aziendale. In mancanza di contrattazione integrativa, intervenuta entro il 31 dicembre 2012 e comunque, fino alla definizione della stessa, La progressione economica orizzontale avverrà come segue: Per le categorie A, B e C - il passaggio dalla posizione economica 1 (cui saranno inquadrati i nuovi assunti) alla posizione economica 2 avverrà dopo tre anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione; - il passaggio dalla seconda alla terza posizione economica avverrà dopo quattro anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione. La progressione economica orizzontale si realizza in assenza di provvedimenti disciplinari (superiori al rimprovero verbale) nel periodo considerato. I tempi su indicati sono ridotti, rispettivamente, a diciotto mesi e ventiquattro mesi, nel caso in cui, nel periodo considerato, il lavoratore faccia rilevare un basso tasso di assenteismo. Per le categorie D e E - il passaggio dalla posizione economica 1 (cui saranno inquadrati i nuovi assunti) alla posizione economica 2 avverrà dopo quattro anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione; - il passaggio dalla seconda alla terza posizione economica avverrà dopo sei anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione. La progressione economica orizzontale si realizza in assenza di provvedimenti disciplinari (superiori al rimprovero verbale) nel periodo considerato. I tempi su indicati sono ridotti, rispettivamente, a due anni e tre anni, nel caso in cui, nel periodo considerato, il lavoratore faccia rilevare un basso tasso di assenteismo da definirsi in sede di contrattazione aziendale e/o territoriale. Per il passaggio dalla terza posizione economica alle posizioni economiche successive, la progressione orizzontale potrà realizzarsi senza automatismi, solo ed esclusivamente sulla base di appositi accordi decentrati che tengano conto dei seguenti criteri: - percorso lavorativo, formativo, di riqualificazione e/o di aggiornamento che dovranno permettere, tra l’altro, la verifica dell'avvenuta acquisizione di competenze che consentano la loro valorizzazione, anche attraverso l'assunzione di maggiore autonomia e responsabilità, e che possano trovare concreta utilizzazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Il passaggio da una posizione economica all’altra, per effetto del presente articolo, determina l’assorbimento degli elementi retributivi aggiuntivi (ad es.: eventuali assegni ad personam riassorbibili, E.R.C.), in ragione del 50% per ogni singolo passaggio. Ove la somma da riassorbire sia inferiore al 50% dell’incremento economico avverrà in un’unica soluzione all’atto del primo passaggio. Nella posizione economica n.5 delle categorie A, B, C, D e E viene inquadrato il personale cui viene conferito, con atto scritto, incarico di referenza o di coordinamento di reparto, settore, unità organizzativa etc..; alla posizione economica n.6 accede il dipendente che abbia effettivamente svolto almeno per 10 anni di ininterrotto servizio le mansioni di coordinamento. In considerazione della forte rilevanza dell’elemento fiduciario su base personale e salvo patto contrario risultante da atto scritto, l’incarico di coordinamento deve intendersi conferito per una durata determinata (non superiore a 3 anni) ed è rinnovabile senza limitazioni; in caso di mancato rinnovo o revoca dell’incarico il lavoratore mantiene la posizione economica raggiunta. Si chiarisce che sulla base dei criteri definiti nei commi precedenti del presente articolo, alla contrattazione aziendale è delegata la possibilità di consentire la progressione economica orizzontale, nell’ambito della stessa categoria, con l’accesso alle posizioni economiche dalla quarta in poi, del personale in possesso di particolari requisiti, pur in assenza di incarico di coordinamento.
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