Canone di concessione. Quale corrispettivo della concessione la Società concessionaria dovrà versare al Clausole campione

Canone di concessione. Quale corrispettivo della concessione la Società concessionaria dovrà versare al. Comune concedente il canone di Lit. …. Tale canone dovrà essere corrisposto ad annualità anticipate, maggiorato di ogni eventuale onere fiscale a decorrere dalla data di inizio della concessione.

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  • CANONE DI CONCESSIONE La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell’ADISU di un canone di concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara. Il canone di concessione minimo, soggetto a possibile rialzo in sede di gara (offerta economica), è determinato in €900,00+IVA per ogni distributore automatico. Il canone di distributori combinati tipo "master-slave" è pari al canone di concessione offerto per un singolo distributore moltiplicato per il numero di elementi che compongono il distributore combinato stesso. L'importo del canone annuo offerto in sede di gara dal Concessionario verrà maggiorato in presenza di: • distributori “a freddo” con potenza assorbita in standby superiore a 300 Wh o con potenza massima assorbita di 600Wh • distributori “a caldo” con potenza assorbita massima superiore a 2.000Wh. La predetta maggiorazione sarà applicata, per ciascun distributore, nella misura del 10% per ogni 50Wh aggiuntive rispetto ai limiti suddetti. Il corrispettivo annuo è comprensivo anche del rimborso delle spese sostenute dall’ADISU per i consumi di energia elettrica e acqua. L’operatore economico concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare alla sola quota fissa, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, eventuali allacci e lavori relativi all’installazione. Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 24 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo il canone verrà adeguato secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata, rispetto all’anno di riferimento, entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'ADISU. La prima fatturazione avverrà entro i sei mesi successivi alla firma del contratto.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE Il contratto di concessione avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01.09.2019, o dalla data del verbale di avvio del servizio, e fino al 31.08.2022. Fatto salvo l’esercizio di opzioni, Il termine finale non è soggetto a modifica neppure nel caso di avvio del servizio successivo al 01.09.2019. È prevista la consegna anticipata o in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016. Detto periodo ricomprende in maniera completa la gestione degli anni educativi, ciascuno dei quali inizia indicativamente il 1 settembre di ciascun anno solare e termina indicativamente il 31 luglio dell’anno successivo, per un minimo di 47 settimane. Ai sensi della normativa vigente in materia, è facoltà del Comune, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto, esercitare le opzioni di modifica previste dal successivo art. 13 compresa l’opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi, dal 01.09.2022 sino al 31.08.2024, alle stesse condizioni della concessione in corso comprese le condizioni migliorative per il Comune riportate nella Relazione tecnica. Le opzioni di modifica possono essere esercitate anche nel corso del periodo di ripetizione del servizio. Il Comune di Vedano al Lambro si riserva di sospendere la presente procedura, o successivamente di risolvere il contratto conseguente, in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse di bilancio. Quanto sopra senza che i concorrenti o gli assegnatari possano vantare diritti di qualsiasi tipo, anche in relazione ai costi di predisposizione dell’offerta presentata o da presentare in sede di gara.

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE L’affidamento ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, attraverso la produzione, distribuzione e somministrazione dei pasti, a beneficio degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, scuola secondaria di I° grado e asilo nido comunale “Aquilone”e per gli insegnanti aventi diritto al pasto, del Comune di Monterotondo. Il servizio consiste nella preparazione, cottura e confezionamento in multirazione di pasti caldi, preparati presso il centro cottura, e da qui trasportati in legame fresco-caldo, ai refettori scolastici, ove si provvederà allo sporzionamento e alla somministrazione. L'Impresa Aggiudicataria a tale scopo, dovrà essere dotata della struttura organizzativa in grado di produrre, per il Comune di Monterotondo, circa n. 1450 pasti giornalieri, così come di idonei mezzi di trasporto per la distribuzione ai refettori scolastici, in modo tale che la distribuzione dei pasti caldi sia garantita nei luoghi e tempi previsti come indicato nel presente capitolato di gara. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di apportare variazione sia al numero dei pasti e sia alle sedi dei refettori scolastici indicati, con preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni, senza che tali variazioni possano incidere sul corrispettivo unitario del medesimo pasto. La dimensione complessiva dell'utenza è di circa 261.000 pasti per anno (numero pasti / die x 180 giorni di servizio - dato riferito all’anno scolastico 2018/2019 pre-covid), distribuiti negli attuali refettori scolastici, dato estrapolato dal calendario minimo scolastico, che prevede l’erogazione del servizio per circa 180 giorni all'anno. Il numero dei pasti annui è da considerarsi solo indicativo e potrebbero esserci eventuali variazioni in più o in meno del numero di pasti. Si evidenzia che negli ultimi due anni scolastici il numero dei pasti somministrati ha subito una diminuzione determinata dal consumo – da parte dell’utenza – del c.d. “pasto domestico”. L’ elenco delle scuole è riportato nell’allegato agli atti di gara. Il servizio di refezione scolastica prevede:

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD. In particolar modo l’ente gestore: - assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. X/ 2569 del 31/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente affidamento. In seguito all’aggiudicazione definitiva della presente Concessione l'attuale concessionario, titolare dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento della struttura si impegna a inoltrare la domanda di subentro del proprio titolo autorizzativo e accreditamento a favore del nuovo Concessionario secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia al fine dell’ottenimento del nuovo titolo autorizzativo intestato al Concessionario e al subentro nel contratto di budget; - assume la gestione del personale ed i relativi oneri; - assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale; - assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.); - assume tutte le funzioni connesse all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e anche la titolarità della responsabilità verso terzi; - assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione al territorio ed agli eventuali volontari; - assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività caratteristica del CDD, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura; - assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell’immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna; - provvede alle manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel CDD, oltre che all’acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all’attività; - subentra al Concedente nei contratti in essere. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a: - volturazione e registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti; - esecuzione di lavori di adeguamento posti a carico del concessionario/locatario; - assume tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all’utilizzo dell’immobile (compresa la Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani…), con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà; - diventa titolare di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del CDD, sia per quanto riguarda le rette a carico dell’utenza, sia per quanto riguarda la quota sanitaria di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all’utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro; - diventa titolare di tutti i ricavi concernenti i servizi di sviluppo ed ampliamento dei servizi per persone con disabilità e loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD; - assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore; L’ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Lombardia e come meglio specificato nell’art. 15. Resta inteso che l’ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell’organico e nell’organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standards dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell’offerta tecnica. Relativamente alle utenze il concessionario provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze di riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati. Per le tipologie di utenza non frazionabili a causa degli impianti già presenti nella struttura si provvederà, con accordo scritto da redigersi entro l'avvio della concessione, a suddividere i costi secondo eque ed accurate modalità che ripartiscano il giusto costo in funzione dell'ampiezza dei locali e dell'uso effettivamente realizzato. Il concessionario garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività. Il Concessionario si obbliga a mantenere i livelli qualitativi sinora erogati inerenti l’organizzazione, la gestione delle risorse umane e strumentali, la programmazione integrata delle attività socio sanitarie, di animazione e sociali, l’attenzione per i nuclei familiari di riferimento ed alla persona ospite con evidente tensione al costante miglioramento degli standard qualitativi e di offerta di servizi. Obiettivo primario del Concessionario, che deve evincersi dall’offerta tecnica presentata, sarà quello di portare a pieno regime il numero di posti occupati dall’utenza frequentante il CDD passando dagli attuali 16 ai 17 autorizzati oltre a sviluppare ed ampliare l’offerta di servizi per disabili e le loro famiglie durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD.

  • Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

  • ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO La ditta aggiudicataria è tenuta: • al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e di sicurezza, nonché alle prescrizioni impartite dalla Provincia Barletta-Andria-Trani; • ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar – ristoro che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura; • a provvedere all’allestimento dei locali affidatigli ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature dedicate; • a segnalare per iscritto alla Provincia Barletta-Andria-Trani la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali. In assenza, la Provincia Barletta-Andria-Trani non risponderà dei danni derivanti da mancata manutenzione straordinaria. Il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria; • all’uso esclusivo dei locali per l’attività interna, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti alla concessione; • a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione; • a provvedere alla perfetta pulizia dei locali e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dalla Provincia Barletta-Andria-Trani; • a far rispettare nei locali adibiti a bar l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili; • a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti; • a provvedere che l’attività del bar, compreso gli approvvigionamenti, non ostacoli la normale attività dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx x. 00; • a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto alla Provincia Barletta-Andria-Trani derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del bar a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all’immediato rimborso, salvo il diritto della Provincia Barletta-Andria-Trani di rivalersi sul deposito cauzionale.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.