Common use of Blocco della Carta Clause in Contracts

Blocco della Carta. L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) un signifi- cativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 22. L’Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è av- venuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possi- bile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella pre- cedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno del- la ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta pre- cedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il bloc- co) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44.

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Samples: www.bancageneraliprivate.it

Blocco della Carta. L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) un signifi- cativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 22. L’Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è av- venuto avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegrammatelegram- ma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possi- bilepossibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno han- no portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella pre- cedentemente precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione all’e- missione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno del- la della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta pre- cedentemente precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato de- terminato il bloc- coblocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44.

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Samples: www.nexi.it

Blocco della Carta. L’Emittente Nexi ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo l'utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad a uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) un signifi- cativo significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri rispettare gli obblighi di pagamento; d) il verificarsi delle se si verificano le ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente come da art. 22. L’Emittente Nexi in questi casi: - informa immediatamente subito il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è av- venuto il blocco medesimo, Carta - motiva la decisione per telefono, via SMS, via e-mail o, via PEC, via telegramma o per telegrammaa mezzo lettera o altro mezzo comunicativo utile allo scopo. Se possibile, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possi- bile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al l'informazione è data prima del blocco della Carta o al più tardi immediatamente subito dopo, salvo che tale informazione non risulti sia contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentoRegolamento. Fermo restando quanto previsto dall’artdall'art. 22, al venir se vengono meno delle le ragioni che hanno portato al blocco della a bloccare la Carta: - Nexi, l’Emittente provvede a riattivare di sua iniziativa, riattiva la Carta o, o se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad ne emette un duplicato - se non è possibile emettere un duplicato di quella pre- cedentemente bloccata. Diversamenteduplicato, e se è necessario procedere all’emissione Xxxx informa il Titolare, che quindi può richiedere l'eventuale emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Xxx l’Emittente Nel caso in cui Xxxx non vi abbia già provvedutoprovveduto d'iniziativa, al venir meno del- la delle ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all’Emittente medesimo a Xxxx la riattivazione della Carta o l’emissione l'emissione di un suo duplicato della Carta pre- cedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il bloc- co) blocco, telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo artall'art. 4443.

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Samples: assets.ctfassets.net

Blocco della Carta. L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della del- la Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) un signifi- cativo signi- ficativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 22. L’Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando motivan- do tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è av- venuto avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possi- bile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentoRegolamento. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella pre- cedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno del- la ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta pre- cedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il bloc- co) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44.

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