Common use of Avvisi Clause in Contracts

Avvisi. 1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze di cui all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), l’ente aggiudicatore pubblica un bando di gara per un appalto previsto. Il bando è pubblicato sul mezzo d’informazione elet- tronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). Tale mezzo d’informazione ha un’ampia diffusione e i bandi rimangono accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. Il bando: (a) è consultabile gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso per gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 1 dell’allegato XVII (Appalti pubblici); e (b) qualora sia consultabile per via elettronica, è accessibile almeno mediante link da un portale elettronico gratuito per gli enti aggiudicatori di cui all’ap- pendice 2 o 3 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). 2. Le Parti, compresi gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allega- to XVII (Appalti pubblici), sono sollecitate a pubblicare i loro bandi gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso. 3. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, ogni bando di gara per un appalto previsto comprende le informazioni specificate nell’appendice 10 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). 4. Ogni Parte invita i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sull’apposito mezzo d’informazione elettronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVII (Appalti pubblici), il più presto possibile durante l’anno, un avviso concernente i loro futuri progetti di appalto (di seguito denominato «avviso di appalti programma- ti»). L’avviso di appalti programmati comprende l’oggetto dell’appalto e la data fissata per la pubblicazione del bando di gara per un appalto previsto. 5. Gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allegato XVII (Appalti pub- blici) possono utilizzare un avviso di appalti programmati come bando di gara per un appalto previsto, purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate nel paragrafo 3 e specifichino che spetta ai prestatori di servizi interessati manifestare all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto.

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Sources: Accordo Di Partenariato Economico Globale

Avvisi. 1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze di cui all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), l’ente aggiudicatore pubblica un bando di gara per un appalto previsto. Il bando è pubblicato sul mezzo d’informazione elet- tronico elettronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). Tale mezzo d’informazione ha un’ampia diffusione e i bandi rimangono accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. Il bando: (a) è consultabile gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso per gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 1 dell’allegato XVII (Appalti pubblici); e (b) qualora sia consultabile per via elettronica▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, è accessibile almeno mediante link da un portale elettronico gratuito per gli enti aggiudicatori di cui all’ap- pendice all’ap­pendice 2 o 3 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). 2. Le Parti, compresi gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allega- to dell’allega­to XVII (Appalti pubblici), sono sollecitate a pubblicare i loro bandi gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso. 3. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, ogni bando di gara per un appalto previsto comprende le informazioni specificate nell’appendice 10 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). 4. Ogni Parte invita i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sull’apposito mezzo d’informazione elettronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVII (Appalti pubblici), il più presto possibile durante l’anno, un avviso concernente i loro futuri progetti di appalto (di seguito denominato «avviso di appalti programma- tiprogrammati»). L’avviso di appalti programmati comprende l’oggetto dell’appalto e la data fissata per la pubblicazione del bando di gara per un appalto previsto. 5. Gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allegato XVII (Appalti pub- blicipub­blici) possono utilizzare un avviso di appalti programmati come bando di gara per un appalto previsto, purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate nel paragrafo 3 e specifichino che spetta ai prestatori di servizi interessati manifestare all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto.

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Avvisi. 1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze di cui all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), l’ente aggiudicatore pubblica un bando di gara per un appalto previsto. Il bando è pubblicato sul mezzo d’informazione elet- tronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). Tale mezzo d’informazione ha un’ampia diffusione e i bandi rimangono accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. Il bando: (a) è consultabile gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso per gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 1 dell’allegato XVII (Appalti pubblici); e (b) qualora sia consultabile per via elettronica▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, è accessibile almeno mediante link da un portale elettronico gratuito per gli enti aggiudicatori di cui all’ap- pendice 2 o 3 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). 2. Le Parti, compresi gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allega- to XVII (Appalti pubblici), sono sollecitate a pubblicare i loro bandi gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso. 3. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, ogni bando di gara per un appalto previsto comprende le informazioni specificate nell’appendice 10 dell’allegato XVII (Appalti pubblici). 4. Ogni Parte invita i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sull’apposito mezzo d’informazione elettronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVII (Appalti pubblici), il più presto possibile durante l’anno, un avviso concernente i loro futuri progetti di appalto (di seguito denominato «avviso di appalti programma- ti»). L’avviso di appalti programmati comprende l’oggetto dell’appalto e la data fissata per la pubblicazione del bando di gara per un appalto previsto. 5. Gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allegato XVII (Appalti pub- blici) possono utilizzare un avviso di appalti programmati come bando di gara per un appalto previsto, purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate nel paragrafo 3 e specifichino che spetta ai prestatori di servizi interessati manifestare all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto.

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