Aumenti e diminuzioni Clausole campione

Aumenti e diminuzioni. 1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016, sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
Aumenti e diminuzioni. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale. La Società riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli arti. 1467 e 1664 c.c..
Aumenti e diminuzioni. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione può chiedere e l’Impresa ha l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto, elevabile fino alla concorrenza di un terzo.
Aumenti e diminuzioni. 1 Trova applicazione nell’appalto l’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” 2 Gli aumenti o diminuzioni contrattuali di cui al comma 1 sono disposti con provvedimenti del Dirigente del competente settore.
Aumenti e diminuzioni. L’INFN, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in di- minuzione, fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 7. In tal caso, l’IMPRESA, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna a eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l’IMPRESA ha facoltà di risolvere il con- tratto.
Aumenti e diminuzioni. Adozione di un’unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell’art. 4, comma 1, dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.
Aumenti e diminuzioni. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, lo Studio (o consulente) è obbligato ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.
Aumenti e diminuzioni. 1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei limiti e con l’osservanza delle modalità riportati nel medesimo articolo.
Aumenti e diminuzioni. 1 Il compenso stimato comporta limite di impegno di spesa per la Stazione Appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 2 I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell’offerta non avranno alcuna efficacia. Il Comune di Moncalieri è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. CAPO II -
Aumenti e diminuzioni. 1. L’Amministrazione ha la facoltà di apportare, nel periodo di efficacia del presente Contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura entro i limiti di legge.