ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno. 2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. 3. La Società, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo. 4. La Società può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti. 5. A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 6. Nei confronti del dipendente che, al termine dell’aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società concede, Al dirigente con rapporto di lavoro a domanda del dipendentetempo indeterminato possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo periodi di aspettativa non retribuita fino ad per esigenze personali o di famiglia, senza retribu- zione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un massimo di un annotriennio.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970per motivi personali o di famiglia ovvero delle aspettative di cui al comma 6, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandatolettere a) e b), secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni se non siano intercorsi almeno quattro mesi di legge vigenti in materiaservizio attivo.
3. La SocietàAl fine del calcolo del triennio, compatibilmente con si applicano le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppomedesime regole previste per le assenze per malattia.
4. La Società può concedereL’aspettativa di cui al comma 1, previa valutazione delle esigenze di serviziofruibile anche frazionatamente, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetticumula con le assenze per malat- tia previste dagli articoli 32 e 33.
5. A domanda del dipendenteQualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, nei casi tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e secondo le modalità previste dalla normativa vigentedell’anzianità di servizio, può essere concesso un congedo sono utili ai fini degli accrediti figurativi per gravi motivi familiariil trattamento pensionistico, anche frazionatoai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b), della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio legge n. 335/95 e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontariasuccessive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. Nei confronti del dipendente cheL’aspettativa, al termine dell’aspettativa senza retribuzione e del congedo senza decorrenza dell’anzianità, oltre che essere applicata d’ufficio nel caso di cui ai precedenti commial comma 5 del successivo art. 45, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavorolavoro a tempo indeterminato:
a) per l’intera durata del periodo di prova a seguito di assunzione presso altra Pubblica Amministrazione;
b) per la durata di due anni e per una volta sola nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati mo- tivi di famiglia, individuati ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/00 e dal regolamento interministe- riale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
7. L’aspettativa senza retribuzione può, altresì, essere concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso altra Amministrazione del comparto ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni di diverso comparto o in organismi della Comunità europea con rapporto di lavoro od incarico a tempo determinato, secondo le norme di cui agli articoli 47 e 49 del presente contratto.
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ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società concede, Al dirigente con rapporto di lavoro a domanda del dipendentetempo indeterminato possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo periodi di aspettativa non retribuita fino ad per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un massimo di un annotriennio.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970per motivi personali o di famiglia ovvero delle aspettative di cui al comma 6 lettere a) e b), n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni se non siano intercorsi almeno quattro mesi di legge vigenti in materiaservizio attivo.
3. La SocietàAl fine del calcolo del triennio, compatibilmente con si applicano le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppomedesime regole previste per le assenze per malattia.
4. La Società può concedereL’aspettativa di cui al comma 1, previa valutazione delle esigenze di serviziofruibile anche frazionatamente, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetticumula con le assenze per malattia previste dagli articoli 32 e 33.
5. A domanda del dipendenteQualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, nei casi tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e secondo le modalità previste dalla normativa vigentedell’anzianità di servizio, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio e comporta sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativatrattamento pensionistico, ai sensi dell’art. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri 1, comma 40, lettere a) e b) della prosecuzione volontarialegge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. Nei confronti del dipendente cheL’aspettativa, al termine dell’aspettativa senza retribuzione e del congedo senza decorrenza dell’anzianità, oltre che essere applicata d’ufficio nel caso di cui ai precedenti commial comma 5 del successivo art. 45, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavorolavoro a tempo indeterminato:
a) per l’intera durata del periodo di prova a seguito di assunzione presso altra pubblica amministrazione;
b) per la durata di due anni e per una volta sola nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia, individuati ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/00 e dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
7. L'aspettativa senza retribuzione può altresì essere concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso altra Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro od incarico a tempo determinato, secondo le norme di cui agli articoli 47 e 49 del presente contratto.
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ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società concede, a domanda del dipendenteL’Agenzia può valutare, compatibilmente con le esigenze di servizioservizio e in presenza di valide motivazioni, entro 30 giorni dalla richiestaeventuali richieste, un periodo da parte dei lavoratori con contratto di aspettativa non retribuita fino ad un massimo lavoro a tempo indeterminato, di un anno.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall’artdi durata complessiva non superiore a 12 mesi nell’arco della vita lavorativa, che non siano riconducibili ad alcuna delle fattispecie di aspettativa o di congedo previsti dalla legge. 31 della Legge 30 maggio 1970Il suddetto periodo può essere superato, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La Società, compatibilmente ferma restando la compatibilità con le esigenze di servizio, esclusivamente per valide motivazioni che saranno oggetto di specifica valutazione da parte dell’Agenzia. Il lavoratore può concedere un richiedere che l'aspettativa cessi prima del termine stabilito.
2. Durante il periodo di aspettativa non è prevista alcuna corresponsione di durata anche superiore a quella massima trattamento economico e previdenziale, né decorrenza ai fini dell’anzianità di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di svilupposervizio.
43. La Società Il dipendente può concederealtresì richiedere, previa valutazione delle esigenze ove ricorrano le condizioni e in presenza di servizioidonea documentazione, un periodo i periodi di aspettativa dal lavoro previsti da specifiche disposizioni di durata non superiore ad un annolegge. Sono dovute, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni se richieste dal lavoratore, aspettative per ricoprire cariche pubbliche elettive o altre cariche previste dalle disposizioni vigenti, con decorrenza di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso anzianità a tutti gli effetti.
54. A domanda del dipendenteAl termine dell'aspettativa, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima il datore di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità lavoro assegna all'interessato una posizione di servizio e comporta per il dipendente il divieto lavoro di livello pari a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
6. Nei confronti del dipendente che, al termine dell’aspettativa e del congedo quella di cui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoroil medesimo era titolare e mansioni equivalenti a quelle svolte prima dell'aspettativa.
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ASPETTATIVE. 1. 1 Per giustificati motivi la Società concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita retribuita, di norma, fino ad un massimo di un anno.
2. 2 Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
3. 3 La Società, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo.
4. 4 La Società può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa aspettativa, di norma, di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti.
5. 5 A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
6. 6 Nei confronti del dipendente che, al termine dell’aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiestarichiest a, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La Società, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo.
4. La Società può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti.
5. A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi qualsias i altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
6. Nei confronti del dipendente che, al termine dell’aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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ASPETTATIVE. 1. Per giustificati motivi la Società l’ANAS concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L’aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La SocietàL’ANAS, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperantecooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge 23 febbraio 1987, n.49 e successive modificazioni, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo. Qualora l’effettuazione del periodo di servizio civile all’estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto periodo sarà equiparato a tutti gli effetti contrattuali al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione, da parte dell’interessato, del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.
4. La Società L’ANAS può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materiadi cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 226. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti.
5. A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigentedal comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull’anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.di
6. Nei confronti del dipendente che, al termine dell’aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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