Aree scolastiche Clausole campione

Aree scolastiche. Rientrano in questa categoria i giardini di norma delimitati e in genere annessi all’edificio scolastico, tale spazio è abitualmente destinato all’uso esclusivo delle attività didattiche, sportive e ricreative degli alunni.
Aree scolastiche. Tutte le aree scolastiche devono essere perfettamente in ordine all’inizio di ciascun anno scolastico; in particolare, appena prima dell’inizio dell’anno scolastico, la Ditta dovrà: • sfalciare il manto erboso dei prati (a tal fine, si precisa che i tagli dovranno essere regolarmente cadenzati in modo che uno sfalcio cada in tale periodo); • diserbare i cortili, ove previsto; qualora la Ditta riscontrasse, per qualsiasi motivo, la necessità di diserbi in aree scolastiche in cui non è previsto, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del servizio del Comune per ottenere la necessaria autorizzazione all’intervento; • effettuare un controllo visivo delle alberature dei cortili e giardini delle scuola per rimuovere eventuali rami secchi che potrebbero cadere.
Aree scolastiche. Rientrano in questa categoria i giardini di norma delimitati e in genere annessi all’edificio scolastico, tale spazio è abitualmente destinato all’uso esclusivo delle attività didattiche, sportive e ricreative degli alunni. Nella fase di progettazione dell’accordo attuativo saranno specificate le aree dove saranno eseguiti gli interventi mediante apposita lista.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

  • Clausole elastiche In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Casi particolari Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.