Common use of Aree professionali Clause in Contracts

Aree professionali. Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma settimo, e 127 del C.C.N.L., si convengono le seguenti norme di attuazione. Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il C.C.N.L. stabilisce in materia di riduzione di ora- rio settimanale e di "banca delle ore". Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a riversare la differenza di 30 mi- ▇▇▇▇ - pari a 23 ore annuali - nella "banca delle ore", l'utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di un'ora, de- ve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, con le stesse modalità di preavviso fissate dal C.C.N.L. all'art.127. Le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno danno diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dall'art. 128 del C.C.N.L.. Il lavoro aggiuntivo prestato nel giorno destinato al riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà diritto, oltre che all'anzi- detto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in altro giorno. Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d'anno, le eventuali prestazioni aggiuntive non ancora re- cuperate, nonché l'eventuale riduzione di orario residua alla data di promozione (differenza tra ore maturate e ore recuperate), vengono liquidate. Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente con le esigenze di servi- zio, vanno accolte eventuali richieste di orario flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata mattutina e/o pomeridiana posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate, di massima co- munque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative, l'Azienda valuterà eventuali richieste di spostamento dell'orario di lavoro.

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Sources: Collective Bargaining Agreement

Aree professionali. Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma settimo, e 127 del C.C.N.L., si convengono le seguenti norme di attuazione. Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il C.C.N.L. stabilisce in materia di riduzione di ora- rio settimanale e di "banca delle ore". Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a riversare la differenza di 30 mi- ▇▇▇▇ - pari a 23 ore annuali - nella "banca delle ore", l'utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di un'ora, de- ve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, con le stesse modalità di preavviso fissate dal C.C.N.L. all'art.127. In presenza dell'opzione di cui al precedente periodo, per le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive nell'anno, il lavoratore all'inizio dell'anno può scegliere la liqui- dazione di tali prestazioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della "banca delle ore" di cui all'art. 127 del C.C.N.L.. Nel caso, invece, di opzione alla fruizione nel corso della settimana della riduzione di orario pari a 30 minuti, le prime 23 ore di prestazioni aggiuntive nell'anno non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero secondo il meccanismo della "banca delle ore" di cui all'art. 127 del C.C.N.L.. Per le ulteriori 27 ore di prestazioni aggiuntive nell'anno, il lavoratore all'inizio dell'anno può scegliere la liquidazione di tali presta- zioni aggiuntive come lavoro straordinario ovvero il recupero con il meccanismo della "banca delle ore" di cui all'art. 127 del C.C.N.L.. Nei confronti dei lavoratori assunti nel corso dell'anno, i limiti di cui ai precedenti commi vanno proporzionati ai mesi di lavoro intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre. Le frazioni superiori a 15 giorni van- no considerate come mese intero. In ogni caso le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno danno diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dall'art. 128 del C.C.N.L.. Il lavoro aggiuntivo aggiunti- vo prestato nel giorno destinato al riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà diritto, oltre che all'anzi- detto all'anzidetto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in altro giorno. Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d'anno, le eventuali prestazioni aggiuntive non ancora re- cuperate, nonché l'eventuale riduzione di orario residua alla data di promozione (differenza tra ore maturate e ore recuperate), vengono liquidate. Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente con le esigenze di servi- zio, vanno accolte eventuali richieste di orario flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata mattutina e/o pomeridiana posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate, di massima co- munque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative, l'Azienda valuterà eventuali richieste di spostamento dell'orario di lavoro.

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Sources: Contratto Regionale Di Secondo Livello