Anticipo sull’indennizzo Clausole campione

Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 2.4 - Pagamento dell’indennizzo - e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’As- sicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state for- malizzate contestazioni sulla indennizzabili- tà del danno; • l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00; • non esistano impedimenti contrattuali (vin- coli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro sem- preché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta. L’acconto non potrà comunque superare: • € 50.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Furto, • € 250.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Incendio qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
Anticipo sull’indennizzo. Limitatamente alla garanzia Incendio, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - sarà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del contraente o dell’assicurato degli obblighi previsti dalle condizioni generali di assicurazione. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 9.5 Pagamento dell’Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno con il massimo di € 1.000.000,00, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 9.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; • l’Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 30.000,00 per la Sezione Danni ai beni e per la Sezione Eventi catastrofali; • non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’Anticipo sull’Indennizzo già versato.
Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 2.19 - Pagamento dell’indennizzo e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile dell’indennizzo liquidabile, a con- dizione che:
Anticipo sull’indennizzo. In caso di Sinistro relativo al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi, l’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto. L’ammontare dell’acconto è pari al 30% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L’anticipo è liquidato se:
Anticipo sull’indennizzo. 30.1 Trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo paga- mento parziale, pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
Anticipo sull’indennizzo. Per i soli Sinistri della Sezione 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e della Sezione 2 - CATASTROFI NATURALI, fermo il disposto dell’Art. 51- “Pagamento dell’Indennizzo” - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dall’Assicuratore, pari al 50% dell’ammontare presumibile del Danno, a condizione che: L’Assicuratore corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’anticipo sull’Indennizzo già versato.
Anticipo sull’indennizzo. Relativamente alle garanzie per le quali è previsto, nel caso in cui non sussistano dubbi sull’indennizzabilità del sinistro, la Società è tenuta a concedere un anticipo dell’indennizzo nel rispetto dei limiti indicati.
Anticipo sull’indennizzo a) Invalidità Permanente, stimata dalla Società superiore al 20% in base alla documentazione acquisita e sempre che siano decorsi almeno 150 giorni dalla data di presentazione della denuncia
Anticipo sull’indennizzo. L’assicurato può richiedere, non prima di 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzo e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%. L’acconto della somma da parte della Società potrà avere luogo solo nell’ipotesi in cui il prevedibile indennizzo sia superiore a Euro10.000,00 . Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.