AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi:
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate:
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l’uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l’Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora: • subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi; • abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente xxxxxxx, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCA; • xxxxx ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’Articolo 10, le garanzie vengono prestate all’Assicurato per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni di dipendente di enti pubblici sanitari. Fermo restando l’obbligo per il Contraente/Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità o il Contraente/Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine amministrativa, la Società provvede all’anticipo delle Spese Legali e/o delle Spese Peritali, nei limiti di euro 5.000,00 (cinquemila/00), in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti del Contraente/Assicurato, con Sentenza Definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiede allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio. La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, tra le altre per le ipotesi di invito a dedurre e audizione personale, nonché in ipotesi di procedimento cautelare di sequestro. L’Assicurazione opera in via sussidiaria qualora sia concesso il patrocinio legale previsto dal CCNL del personale degli Enti Pubblici ovvero sia operante altra polizza per la copertura delle Spese Legali eventualmente stipulata direttamente dalla Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza. In caso di mancata risposta o di divergenza su quanto deliberato dall’Ente di appartenenza, la presente Assicurazione è da intendersi operante a primo rischio per le garanzie indicate e sino al massimale indicato nel frontespizio di polizza.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’Articolo 10, le garanzie vengono prestate all’Assicurato per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni di dipendente di enti pubblici sanitari.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato in caso di infortunio o malattia indennizzabili in base alla copertura assicurativa per ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; se l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia ha contestualmente causato anche un danno a cose, la Garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali. Generali Italia assume a proprio carico l’onere delle spese di cui al paragrafo CHE COSA E’ ASSICURATO fino a 10.000,00 euro per sinistro.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato in caso di infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza: • per ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; se l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia hanno contestualmente causato anche un danno a cose, la Garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali; • sostenere vertenze di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto per le cure in seguito all’infortunio o alla malattia; • sostenere controversie nei confronti di enti o assicurazioni previdenziali e assistenziali riferite a prestazioni connesse con l’infortunio o la malattia. Sono escluse le controversie nei confronti di imprese di assicurazione in relazione a polizze che coprono tali rischi.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’art. “Oggetto dell’assicurazione”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima: per ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; qualora l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’art. “Oggetto dell’assicurazione”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima: La garanzia opera per:
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Fabbricato indicato in Polizza.