Ambito applicativo delle Procedure Generali Clausole campione

Ambito applicativo delle Procedure Generali. II- Procedura comparativa pubblica
Ambito applicativo delle Procedure Generali. 1.Le presenti Procedure Generali si fondano sul rispetto di principi e criteri della Legge. Al fine di garantire efficienza, trasparenza ed economicità nelle procedure di presentazione, selezione, gestione e rendicontazione delle iniziative proposte nell’ambito di procedure comparative pubbliche (c.d. “Bandi” o “Avvisi”) indette dall’Agenzia, si è ravvisata l’opportunità di estendere l’ambito applicativo delle Procedure Generali dalle OSC iscritte in Elenco (Soggetto proponente/Soggetto Esecutore), agli altri soggetti di cooperazione, come di seguito specificato. 2.Le presenti Procedure disciplinano la concessione di contributi ai soggetti pubblici e privati no-profit di cooperazione di cui all’art. 23, c.2, lettere a) b) c) della Legge (ad esclusione dunque dei soggetti con finalità di lucro5), per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo da loro proposte, selezionate e cofinanziate dall’AICS mediante procedure comparative pubbliche. Le presenti Procedure non si applicano alla concessione di contributi nell’ambito di Iniziative di emergenza né all’affidamento di iniziative di cui all’articolo 19 dello Statuto.