Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).
Istruzione e formazione 2003-2004 Università Parthenope di Napoli Master Universitario di II livello in Management delle Imprese turistiche e alberghiere (MIST) 2001 Università Orientale di Napoli Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Internazionali e Diplomatiche – Indirizzo Relazioni Internazionali 1995 Liceo Linguistico ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ – Pompei (NA) Diploma di maturità linguistica Oggetto: Delegazione per la Presidenza italiana del G20 - Richiesta preventivo per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del d.l. 76/2020, come modificato dal d.l. 77/2021, dell’ideazione dei contenuti dello spettacolo culturale connesso al Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 – CIG 8877839082 La sottoscritta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci: • di accettare l’incarico di componente del seggio di comparazione dei preventivi pervenuti in relazione alla procedura in oggetto; • di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse previste per l’incarico, anche in considerazione della comunicazione da parte della Delegazione G20 del nominativo dell’operatore economico che ha presentato la propria offerta; • di impegnarsi a comunicare alla Delegazione G20 la sopravvenienza, anche solo potenziale, di conflitti di interessi che dovessero eventualmente insorgere nel corso dello svolgimento dell’incarico; • di impegnarsi a segnalare alla Delegazione G20 ogni circostanza che possa mettere a rischio l’indipendenza e l’autonomia del processo valutativo. Roma, 1 settembre 2021 Firma ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Presidenza del Consiglio dei Ministri Delegazione per la Presidenza italiana del G20 Reparto Amministrativo-contabile Membro effettivo della Commissione giudicatrice della gara Consip avente ad oggetto “Servizi di organizzazione, allestimento, gestione eventi, registrazione, accreditamento e controllo accessi per presidenza italiana G20” Commissariato Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai Segreteria particolare dell’On. Ministro – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Delegazione per la Presidenza italiana del G7 Reparto Amministrativo-contabile Membro effettivo della Commissione giudicatrice della gara avente ad oggetto “affidamento del servizio per la realizzazione di un volume quale omaggio durante la Presidenza del G7 2017” Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Segreteria Generale Unità di Coordinamento Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio XII Gestione giuridico-economica del personale a contratto Gestione e coordinamento liquidazioni di spesa Bruxelles – Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio XII Gestione giuridico-economica personale in sede
Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.
Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
Relazione Con istanze del…, le suddette parti hanno chiesto alla Commissione la certificazione di due contratti di assunzione a part-time. Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 9 del 20048 e della normativa ivi richiamata (D. Lgs. n. 66 del 2003; D. Lgs. n. 276 del 2003), dopo attento esame dei contenuti dei contratti si suggeriscono le seguenti modifiche ai testi dei contratti che per altro sono identici, per l’esatta qualificazione di questi ultimi come rapporti di lavoro a part- time, secondo la tipologia di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario “inferiore a quello normale” che è fissato a 40 ore settimanali dal D. Lgs. n. 66 del 2003. Il D. Lgs. 276 del 2003 ha modificato la precedente disciplina sul part-time, rendendo l’istituto più flessibile sotto gli aspetti della gestione dell’orario di lavoro e della richiesta da parte del datore di lavoro di prestazioni straordinarie, supplementari, flessibili od elastiche. In particolare, è da rammentare alle Parti che le clausole elastiche (variazione in aumento e definitiva della prestazione lavorativa nel p.t. verticale o misto) e flessibili (periodi di tempo diversi da quelli concordati) devono essere pattuite per iscritto e il datore di lavoro deve preavvisare il lavoratore con almeno due giorni lavorativi. Questo anche in assenza di disposizioni del C.C.N.L.. Nel caso di specie si tratta di part- time di tipo orizzontale in cui già è specificata la collocazione oraria della prestazione con riferimento ai giorni della settimana. E’ consentito il lavoro supplementare (oltre l’orario concordato entro il limite del tempo pieno) la cui regolamentazione rimane affidata al C.C.N.L., anche se non quello effettivamente applicato. Si tratta di una novità della riforma. In assenza di disposizioni contrattuali collettive le parti possono, comunque, accordarsi sul lavoro supplementare e il consenso del lavoratore può essere dato anche prima dell’inizio della settimana o del mese. Inoltre, è opportuno rammentare alle parti che la nuova disciplina della legge ha abolito il diritto di precedenza in favore del lavoratore già in part-time, ma qualora l’azienda, nell’intento di fare nuove assunzioni, voglia trasformare il rapporto part-time in tempo pieno, le parti stesse possono inserire tale diritto nel relativo contratto individuale.