Acquisto. 1. All’acquisto di beni immobili si procede mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell’oggetto non consenta l’espletamento di una procedura aperta o ristretta o qualora l’importo stimato non sia superiore a 70.000= Euro. E’ comunque consentita la procedura negoziale concorrenziale, qualora l’importo stimato non sia superiore a 150.000= Euro. 2. La proposta di vendita deve contenere l’attestazione da parte del proprietario della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole, nonché della piena proprietà e disponibilità in capo al dante causa e contenere idonee garanzie al riguardo. 3. Il prezzo del bene da acquistare deve essere valutato nella sua congruità dall’ufficio tecnico comunale. 4. Ai fini di cui al comma l e avuto riguardo al disposto di cui al comma 2 l’organo competente può disporre l’acquisto di edifici e relative pertinenze in corso di costruzione; in tal caso è data facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. 5. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari almeno al doppio della somma anticipata, a garanzia della restituzione della stessa oltreché dell’esecuzione delle opere, nonché del risarcimento del danno nell‘ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'opera, fatta salva comunque la prova di eventuali maggiori danni. 6. Qualora l‘Amministrazione partecipi ad un'asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al Dirigente che vi partecipa determinare l’importo dell’offerta, nell‘ambito del prezzo massimo fissato nel provvedimento autorizzativo ed a questo allegata in busta sigillata.
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Acquisto. 1. 1 All’acquisto di beni immobili si procede mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell’oggetto non consenta l’espletamento di una procedura aperta o ristretta o qualora l’importo stimato non sia superiore a 70.000= 50.000,00.= Euro. E’ comunque consentita la procedura negoziale concorrenziale, qualora l’importo stimato non sia superiore a 150.000= 100.000,00.= Euro.
2. 2 La proposta di vendita deve contenere l’attestazione da parte del proprietario della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole, nonché della piena proprietà e disponibilità in capo al dante causa e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. 3 Il prezzo del bene da acquistare deve essere valutato nella sua congruità dall’ufficio tecnico comunale.
4. 4 Ai fini di cui al comma l 1 e avuto riguardo al disposto di cui al comma 2 l’organo competente può disporre l’acquisto di edifici e relative pertinenze in corso di costruzione; in tal caso è data facoltà la possibilità di anticipare, prima dell’ultimazione dall’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. 5 Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari almeno al doppio della somma anticipata, a garanzia della restituzione della stessa oltreché dell’esecuzione delle esecuzione delle opere, nonché del risarcimento del danno nell‘ipotesi nell’ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'operadell’opera, fatta salva comunque la prova di eventuali maggiori danni.
6. 6 Qualora l‘Amministrazione l’Amministrazione partecipi ad un'asta un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al Dirigente Responsabile di area che vi partecipa partecipa, determinare l’importo dell’offerta, nell‘ambito nell’ambito del prezzo massimo fissato nel provvedimento autorizzativo ed a questo allegata in busta sigillata.
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Sources: Regolamento Comunale