Riservatezza. Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.185 delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Esse possono servirsi di queste informazioni ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altra persona, entità o autorità senza l’esplicito consenso scritto dell’autorità ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Parte interpellata. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.
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Sources: Agreement for the Exchange of Information on Tax Matters, Agreement for the Exchange of Information on Tax Matters