Riservatezza Sample Clauses
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Riservatezza. Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricata dell’accertamento o della riscossione delle imposte contemplate dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Esse possono servirsi di queste informazioni ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ di udienze pubbliche o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rese note a nessun’altra persona, entità o autorità, ovvero a nessun’altra giurisdizione senza l’espresso consenso scritto dell’autorità ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Parte interpellata.
Riservatezza. Nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ esecuzione di questo Accordo, ciascuna delle parti (in seguito definita la “Parte divulgante”) può ritenere necessario trasmettere alla controparte (in seguito definita la “Parte ricevente”), o viceversa, determinate informazioni considerare riservate. Con il termine “Informazioni riservate” si intende tutte le informazioni trasmesse o ricevute oralmente o per iscritto di natura confidenziale, o tutte le informazioni ritenute tali per natura o utilizzate in un contesto in cui la Parte ricevente sia consapevole della necessità di considerarle riservate, a prescindere che sia o meno usato l’aggettivo “riservate”. Le Informazioni riservate includono, senza limitazioni, le informazioni di natura tecnica, finanziaria o commerciale, nonché quelle riguardanti i ▇▇▇▇▇▇▇ commerciali, il know-how, i brevetti o le richieste di ottenimento dei brevetti, i programmi aziendali, le previsioni, i piani di marketing, gli elenchi dei clienti e altre informazioni riguardanti la clientela o la relazione con la medesima, i programmi di produzione e i costi, i metodi di gestione, gli schemi, gli studi, le strategie articolate su proposte, le specifiche, i disegni, le foto, i modelli, i mock-up, i design, i risultati di test, le ricerche, i processi e la fabbricazione, i codici informatici, i programmi informatici, gli strumenti informatici e le descrizioni di funzioni e componenti di software, codici sorgenti, design di hardware informatici e tutti gli altri materiali correlati che contengano o riflettano in tutto o in parte tali informazioni o materiali. Le Informazioni riservate non includono le informazioni (i) note alla Parte ricevente prima della divulgazione da parte della Parte divulgante per le quali la Parte ricevente può provare di esserne entrata in possesso legittimamente e senza soggiacere all’obbligo di mantenerle riservate; (ii) di pubblico dominio al momento della divulgazione, oppure divenute tali dopo la divulgazione, non conseguentemente alla violazione di questo Accordo; (iii) indipendentemente formulate dalla Parte ricevente; (iv) di cui sia stata approvata la divulgazione previo consenso in forma scritta da parte della Parte divulgante; (v) ricevute dalla Parte ricevente ▇▇ ▇▇▇▇▇ e senza che la Parte ricevente sia ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ che le informazioni trasmesse a ▇▇▇▇▇ dalla Parte divulgante sottostavano all’obbligo di riservatezza; (vi) la cui divulgazione sia imposta da ordinanze emesse da un tribunale o una autorità governativa o da leggi vige...
Riservatezza. Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione Allegato A al Decreto Consiliare 4 novembre 2014 n.185 delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Esse possono servirsi di queste informazioni ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altra persona, entità o autorità senza l’esplicito consenso scritto dell’autorità ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Parte interpellata. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.
Riservatezza. Se una Parte fornisce informazioni all'altra Parte conformemente al presente Accordo e designa le informazioni come riservate, l'altra Parte mantiene le informazioni riservate. Tali informazioni possono essere utilizzate unicamente ai fini specificati e non possono, diversamente, essere comunicate senza la specifica autorizzazione della Parte che fornisce le informazioni.
Riservatezza. Per “Informazioni riservate” si intendono le informazioni riservate o proprietarie del Promotore divulgate in forma verbale, scritta o in altra forma tangibile o altrimenti apprese dal Fornitore di servizi ai sensi della presente Convenzione ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ragionevolmente note come informazioni riservate o proprietarie del Promotore, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni relative ai programmi di ricerca, di sviluppo, preclinici e clinici del Promotore; Risultati (secondo la definizione di cui al seguente Articolo 4), inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati e risultati; candidati e prodotti farmaceutici o biologici; opere dell’ingegno, ▇▇▇▇▇▇▇ commerciali, processi, concetti, formule, brevetti, domande di brevetto e licenze; Invenzioni (secondo la definizione di cui all’Articolo 4); strategie, programmi e risultati commerciali, di prodotto, marketing, vendita, scientifici e tecnici, compresi i costi e i prezzi; fornitori, produttori, clienti, dati di mercato, personale e consulenti; e altre questioni di natura riservata o proprietaria relative al Promotore.
Riservatezza. (1) Notwithstanding Sections 7.2 through 7.4 below, either Party may disclose the content of this Agreement or any information received from the other Party under this Agreement or collected as a result of the Study to its personnel, subcontractors or agents to the extent those persons must know that information in order to fulfill their duties. 7.1 (1) Fatte salve le Sezioni 7.2, 7.3 e 7.4 di cui sotto, entrambe le Parti possono divulgare il contenuto del presente Contratto o qualsiasi informazione ricevuta dall’altra Parte ai sensi del presente Contratto, o raccolta nel corso dello Studio, al suo personale ed ai suoi subappaltatori o agenti, nella misura in cui tali persone devono essere a conoscenza di tali informazioni per lo svolgimento delle loro mansioni.
Riservatezza. 27.1. La Società garantisce che tutte le informazioni personali ricevute dal Cliente, le informazioni sul Conto Cliente, le informazioni ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ il diritto di accesso ▇▇ ▇▇▇▇▇ Cliente, come login e password per il Conto, nonché altri codici di accesso e autorizzazione necessari per depositare/prelevare fondi ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, è strettamente confidenziale e non deve essere divulgato a ▇▇▇▇▇ senza autorizzazione.
27.2. Il Cliente comprende che nessuno può richiedere al Cliente di divulgare queste informazioni in tutto o in parte. Il Cliente comprende inoltre che la violazione della riservatezza da parte del Cliente può comportare l'accesso non autorizzato del Cliente ▇▇ ▇▇▇▇▇ del Cliente e, di conseguenza, possibili perdite finanziarie attraverso la conduzione di transazioni non autorizzate dal Cliente.
27.3. Il Cliente comprende e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ la Società non ▇▇▇▇ responsabile per le perdite finanziarie del Cliente derivanti dalla violazione della riservatezza, nonché per l'interazione tra Cliente e Agente ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ a cui il Cliente fornisce il diritto di accesso.
Riservatezza. 1. L'autorità competente di San Marino tratta tutte le informazioni ricevute dagli Stati Uniti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del presente Accordo come riservate e le divulga unicamente se necessario per adempiere agli obblighi previsti dal presente Accordo. Tali informazioni possono essere divulgate ▇▇▇▇'ambito di procedimenti giudiziari riguardanti l'adempimento degli obblighi di San Marino previsti dal presente Accordo.
2. Le informazioni fornite all'autorità competente statunitense ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 2 e dell'articolo 4 del presente Accordo sono da considerarsi riservate e possono essere divulgate solo a persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) del Governo degli Stati Uniti incaricate dell’accertamento, della raccolta, dell'amministrazione, dell'applicazione, del perseguimento o della decisione di ricorso relative a imposte federali statunitensi, o della vigilanza su tali funzioni. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Tali persone possono divulgare queste informazioni nelle udienze pubbliche o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate ad alcuna altra persona, entità, autorità o giurisdizione. In deroga a quanto precede, previo consenso scritto da parte di San Marino, le informazioni possono essere utilizzate per scopi consentiti dalle disposizioni di un trattato di assistenza giudiziaria reciproca in vigore tra le Parti che permetta lo scambio di informazioni fiscali.
Riservatezza. 18.1 II Venditore non può scattare fotografie a nessuna attrezzatura, impianto o proprietà dell'Acquirente senza il preventivo consenso scritto. Il Venditore si impegna a mantenere strettamente riservato ogni know-how commerciale o tecnico, le specifiche, invenzioni, processi, iniziative o informazioni confidenziali relative all'attività o ai prodotti dell'Acquirente da questi comunicate al Venditore o suoi agenti. Il Venditore si impegna a comunicare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai propri impiegati, agenti o subappaltatori che necessitano di conoscerle per lo svolgimento degli obblighi assunti dal Venditore nei confronti dell'Acquirente; dovrà inoltre assicurare che tali impiegati, agenti o subappaltatori ▇▇▇▇▇ soggetti ad obblighi analoghi di riservatezza nei confronti del Venditore.
Riservatezza. Le PARTI riconoscono e accettano che, ▇▇▇▇’esecuzione del CONTRATTO DI PARTNERSHIP, le stesse avranno accesso o saranno esposte a INFORMAZIONI RISERVATE.
