Riservatezza. Nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ esecuzione di questo Accordo, ciascuna delle parti (in seguito definita la “Parte divulgante”) può ritenere necessario trasmettere alla controparte (in seguito definita la “Parte ricevente”), o viceversa, determinate informazioni considerare riservate. Con il termine “Informazioni riservate” si intende tutte le informazioni trasmesse o ricevute oralmente o per iscritto di natura confidenziale, o tutte le informazioni ritenute tali per natura o utilizzate in un contesto in cui la Parte ricevente sia consapevole della necessità di considerarle riservate, a prescindere che sia o meno usato l’aggettivo “riservate”. Le Informazioni riservate includono, senza limitazioni, le informazioni di natura tecnica, finanziaria o commerciale, nonché quelle riguardanti i ▇▇▇▇▇▇▇ commerciali, il know-how, i brevetti o le richieste di ottenimento dei brevetti, i programmi aziendali, le previsioni, i piani di marketing, gli elenchi dei clienti e altre informazioni riguardanti la clientela o la relazione con la medesima, i programmi di produzione e i costi, i metodi di gestione, gli schemi, gli studi, le strategie articolate su proposte, le specifiche, i disegni, le foto, i modelli, i mock-up, i design, i risultati di test, le ricerche, i processi e la fabbricazione, i codici informatici, i programmi informatici, gli strumenti informatici e le descrizioni di funzioni e componenti di software, codici sorgenti, design di hardware informatici e tutti gli altri materiali correlati che contengano o riflettano in tutto o in parte tali informazioni o materiali. Le Informazioni riservate non includono le informazioni (i) note alla Parte ricevente prima della divulgazione da parte della Parte divulgante per le quali la Parte ricevente può provare di esserne entrata in possesso legittimamente e senza soggiacere all’obbligo di mantenerle riservate; (ii) di pubblico dominio al momento della divulgazione, oppure divenute tali dopo la divulgazione, non conseguentemente alla violazione di questo Accordo; (iii) indipendentemente formulate dalla Parte ricevente; (iv) di cui sia stata approvata la divulgazione previo consenso in forma scritta da parte della Parte divulgante; (v) ricevute dalla Parte ricevente ▇▇ ▇▇▇▇▇ e senza che la Parte ricevente sia ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ che le informazioni trasmesse a ▇▇▇▇▇ dalla Parte divulgante sottostavano all’obbligo di riservatezza; (vi) la cui divulgazione sia imposta da ordinanze emesse da un tribunale o una autorità governativa o da leggi vigenti. La Parte ricevente è tenuta a usare le Informazioni riservate ricevute unicamente al fine di ottemperare i propri obblighi stabiliti da questo Accordo. La Parte ricevente può ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ormazioni riservate laddove sia “assolutamente necessario” ai propri amministratori, appaltatori o dipendenti se ciascuno di tali amministratori, appaltatori o dipendenti sono vincolati dalla clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni riservate sulla base di condizioni sostanzialmente simili a quelle stabilite in questo Accordo, tuttavia sempre nel rispetto di ragionevoli limiti. Qualora la Parte ricevente ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per ▇▇▇▇▇ a divulgare Informazioni riservate della Parte divulgante, la Parte ricevente fornirà anticipatamente alla Parte divulgante una notifica in forma scritta affinché la Parte divulgante possa sollecitare un’ordinanza o un rimedio a sua tutela o rinunciare ad attenersi alle disposizioni di questo Accordo. Qualora non sia possibile ottenere un’ordinanza o un altro rimedio a sua tutela, o nel caso la Parte divulgante rinunci ad attenersi alle disposizioni di questo Accordo, la Parte ricevente fornirà solo le Informazioni riservate richieste ai sensi ▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇ il possibile al fine di ottenere l’attendibile certezza che le Informazioni riservate divulgate saranno trattate in maniera confidenziale.
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Sources: Software License Agreement
Riservatezza. Nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ esecuzione di questo AccordoDurata, ciascuna delle parti Parte può ricevere (in seguito definita la “"Parte divulgante”Ricevente") può ritenere necessario trasmettere alla controparte (in seguito definita informazioni e materiali riguardanti l'attività, la “Parte ricevente”), o viceversa, determinate informazioni considerare riservate. Con il termine “Informazioni riservate” si intende tutte le informazioni trasmesse o ricevute oralmente o per iscritto di natura confidenziale, o tutte le informazioni ritenute tali per natura o utilizzate in un contesto in cui la Parte ricevente sia consapevole della necessità di considerarle riservate, a prescindere che sia o meno usato l’aggettivo “riservate”. Le Informazioni riservate includono, senza limitazioni, le informazioni di natura tecnica, finanziaria o commerciale, nonché quelle riguardanti i ▇▇▇▇▇▇▇ commerciali, il know-howtecnologia, i brevetti o le richieste di ottenimento dei brevetti, i programmi aziendali, le previsioni, i piani di marketing, gli elenchi dei clienti e altre informazioni riguardanti la clientela o la relazione con la medesima, i programmi di produzione prodotti dell'altra Parte che sono riservati e i costi, i metodi di gestione, gli schemi, gli studi, le strategie articolate su proposte, le specifiche, i disegni, le foto, i modelli, i mock-up, i design, i risultati di test, le ricerche, i processi e la fabbricazione, i codici informatici, i programmi informatici, gli strumenti informatici e le descrizioni di funzioni e componenti di software, codici sorgenti, design di hardware informatici e tutti gli altri materiali correlati che contengano o riflettano in tutto o in parte tali informazioni o materiali. Le Informazioni riservate non includono le informazioni (i) note alla Parte ricevente prima della divulgazione da parte della Parte divulgante per le quali la Parte ricevente può provare di esserne entrata in possesso legittimamente e senza soggiacere all’obbligo di mantenerle riservate; (ii) di pubblico dominio al momento della divulgazione, oppure divenute tali dopo la divulgazione, non conseguentemente alla violazione di questo Accordo; (iii) indipendentemente formulate dalla Parte ricevente; (iv) di cui sia stata approvata la divulgazione previo consenso in forma scritta da parte della Parte divulgante; (v) ricevute dalla Parte ricevente ▇▇ ▇▇▇▇▇ e senza che la Parte ricevente sia ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ che le informazioni trasmesse a ▇▇▇▇▇ dalla importante per l'altra Parte divulgante sottostavano all’obbligo di riservatezza; (vi) la cui divulgazione sia imposta da ordinanze emesse da un tribunale o una autorità governativa o da leggi vigenti"Parte Divulgante"). La Parte ricevente è tenuta a usare le Informazioni riservate ricevute unicamente al fine di ottemperare i propri obblighi stabiliti da questo Accordo. La Parte ricevente può ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non utilizzerà o divulgherà a ▇▇▇ormazioni riservate laddove sia “assolutamente necessario” ▇▇ le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante (come definite di seguito), salvo quanto è necessario per l'esecuzione del presente Contratto incluso il caso di sua violazione; la Parte Ricevente potrà effettuare tale divulgazione solo a soggetti vincolati da obblighi di riservatezza almeno altrettanto restrittivi di quelli qui stabiliti (fermo restando che la Parte Ricevente ▇▇▇▇▇▇▇ di essere responsabile per qualsiasi violazione dei termini del presente Contratto da parte di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇). La Parte Ricevente proteggerà e conserverà le Informazioni Confidenziali, usando la stessa cura con cui protegge e conserva le proprie informazioni confidenziali e proprietarie (ma in nessun caso meno di un ragionevole livello di attenzione), e non userà le Informazioni Confidenziali per alcuno scopo se non quello necessario per adempiere ai propri amministratori, appaltatori o dipendenti se ciascuno di tali amministratori, appaltatori o dipendenti sono vincolati dalla clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni riservate sulla base di condizioni sostanzialmente simili a quelle stabilite in questo Accordo, tuttavia sempre nel rispetto di ragionevoli limitiobblighi ai sensi del presente Contratto. Qualora I suddetti obblighi non limitano la Parte ricevente Ricevente a divulgare le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante (a) in seguito ad un ordine di un organo giurisdizionale competente, di un ufficio pubblico od ente governativo, a condizione che la Parte Ricevente, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per consentita dalla ▇▇▇▇▇, dia un ragionevole preavviso scritto alla Parte Divulgante affinché possa contestare tale ordine e, nel caso in cui la divulgazione sia richiesta, divulghi solo la parte delle Informazioni Confidenziali che il suo consulente legale ritiene sia legalmente necessaria; (b) in seguito a un'indagine prevista dalla ▇▇▇▇▇ a divulgare Informazioni riservate della Parte divulgante, la Parte ricevente fornirà anticipatamente alla Parte divulgante una notifica in forma scritta affinché la Parte divulgante possa sollecitare un’ordinanza o un rimedio a sua tutela o rinunciare ad attenersi alle disposizioni di questo Accordo. Qualora non sia possibile ottenere un’ordinanza o un altro rimedio a sua tutela, o nel caso la Parte divulgante rinunci ad attenersi alle disposizioni di questo Accordo, la Parte ricevente fornirà solo le Informazioni riservate richieste ai sensi ▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇ il possibile al fine all’esecuzione od in risposta a qualsiasi richiesta di ottenere l’attendibile certezza che le Informazioni riservate divulgate saranno trattate in maniera confidenziale.un ente pubblico; o
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Sources: Digital Property Services Agreement
Riservatezza. Nel Ai fini del presente Ordine, per “Informazioni Riservate” si intendono: (i) le condizioni del presente Ordine; (ii) tutte le informazioni e i materiali divulgati o messi a disposizione dall’Acquirente al Fornitore, ivi compresa la Proprietà dell’Acquirente; (iii) tutte le informazioni che il Personale del Fornitore desume dalla Proprietà dell’Acquirente; e (iv) tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale dell’Acquirente (definiti al Paragrafo 5). (b) Il Fornitore dovrà (i) utilizzare le Informazioni Riservate solo al fine di ottemperare ai propri obblighi ai sensi del presente Ordine; e (ii) senza con ciò limitare i requisiti di cui al Paragrafo 16.2, riservare alle Informazioni Riservate il medesimo grado di cura che applica alle proprie, ossia come minimo uno standard di cura ragionevole, per impedire la divulgazione delle Informazioni Riservate a soggetti diversi dei propri funzionari, amministratori, direttori e dipendenti (collettivamente, “Soggetti Autorizzati”), solo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ esecuzione necessaria a permettere loro di questo Accordo, ciascuna delle parti (in seguito definita la “Parte divulgante”) può ritenere necessario trasmettere alla controparte (in seguito definita la “Parte ricevente”), o viceversa, determinate informazioni considerare riservatesupportare il Fornitore ▇▇▇▇’ottemperare ai propri obblighi ai sensi del presente Ordine. Con il termine “Informazioni riservate” si intende tutte le informazioni trasmesse o ricevute oralmente o per iscritto di natura confidenziale, o tutte le informazioni ritenute tali per natura o utilizzate in un contesto in cui la Parte ricevente sia consapevole della necessità di considerarle riservate, a prescindere che sia o meno usato l’aggettivo “riservate”. Le Informazioni riservate includono, senza limitazioni, le informazioni di natura tecnica, finanziaria o commerciale, nonché quelle riguardanti i Il Fornitore ▇▇▇▇▇▇▇ commerciali, il know-how, i brevetti o le richieste di ottenimento dei brevetti, i programmi aziendali, le previsioni, i piani informare ogni Soggetto Autorizzato della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e di marketing, gli elenchi dei clienti e altre informazioni riguardanti la clientela o la relazione con la medesima, i programmi garantire che tale soggetto abbia sottoscritto un accordo di produzione e i costi, i metodi di gestione, gli schemi, gli studi, le strategie articolate su proposte, le specifiche, i disegni, le foto, i modelli, i mock-up, i design, i risultati di test, le ricerche, i processi e la fabbricazione, i codici informatici, i programmi informatici, gli strumenti informatici e le descrizioni di funzioni e componenti di software, codici sorgenti, design di hardware informatici e tutti gli altri materiali correlati che contengano o riflettano in tutto o in parte tali informazioni o materiali. Le Informazioni riservate riservatezza non includono le informazioni (i) note alla Parte ricevente prima della divulgazione da parte della Parte divulgante per le quali la Parte ricevente può provare di esserne entrata in possesso legittimamente e senza soggiacere all’obbligo di mantenerle riservate; (ii) di pubblico dominio al momento della divulgazione, oppure divenute tali dopo la divulgazione, non conseguentemente alla violazione di questo Accordo; (iii) indipendentemente formulate dalla Parte ricevente; (iv) meno restrittivo delle condizioni di cui sia stata approvata la divulgazione previo consenso in forma scritta da parte della Parte divulgante; (v) ricevute dalla Parte ricevente ▇▇ ▇▇▇▇▇ e senza che la Parte ricevente sia ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ che le informazioni trasmesse a ▇▇▇▇▇ dalla Parte divulgante sottostavano all’obbligo al presente Paragrafo prima di riservatezza; (vi) la cui divulgazione sia imposta da ordinanze emesse da un tribunale o una autorità governativa o da leggi vigenti. La Parte ricevente è tenuta a usare divulgare le Informazioni riservate ricevute unicamente al fine di ottemperare i propri obblighi stabiliti da questo AccordoRiservate a tale Soggetto Autorizzato. La Parte ricevente può ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ormazioni riservate laddove sia “assolutamente necessario” ai propri amministratori, appaltatori Il Fornitore comprende il danno irreparabile che deriverebbe all’Acquirente dall’utilizzo o dipendenti se ciascuno di tali amministratori, appaltatori o dipendenti sono vincolati dalla clausola di riservatezza a tutela divulgazione delle Informazioni riservate sulla base di condizioni sostanzialmente simili Riservate contrariamente a quelle stabilite in questo Accordo, tuttavia sempre nel rispetto di ragionevoli limiti. Qualora la Parte ricevente ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per ▇▇▇▇▇ a divulgare Informazioni riservate della Parte divulgante, la Parte ricevente fornirà anticipatamente alla Parte divulgante una notifica in forma scritta affinché la Parte divulgante possa sollecitare un’ordinanza o un rimedio a sua tutela o rinunciare ad attenersi alle disposizioni di questo Accordo. Qualora non sia possibile ottenere un’ordinanza o un altro rimedio a sua tutela, o nel caso la Parte divulgante rinunci ad attenersi alle disposizioni di questo Accordo, la Parte ricevente fornirà solo le Informazioni riservate richieste ai sensi ▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇ il possibile al fine di ottenere l’attendibile certezza che le Informazioni riservate divulgate saranno trattate in maniera confidenzialequanto previsto dal presente Paragrafo.
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Sources: Terms of Purchase