Definizione di INDICATORE DI RISCHIO

INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6 7 Xxxxxxx più basso Rischio più alto COSA ACCADE SE DARTA SAVING LIFE ASSURANCE DAC NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6 7 Xxxxxxx più basso Rischio più alto COSA ACCADE SE ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6 7 Xxxxxxx più basso Rischio più alto

Examples of INDICATORE DI RISCHIO in a sentence

  • INDICATORE DI RISCHIO Documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo TFM del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.

  • INDICATORE DI RISCHIO ATTENZIONE: l’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto almeno fino al termine del periodo di detenzione raccomandato, pari a 10 anni.


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INDICATORE DI RISCHIO. ATTENZIONE: l’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto almeno fino al termine del periodo di detenzione raccomandato, pari a 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto a livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio “medio-bassa”. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Avete diritto alla restituzione di almeno il 70% del vostro capitale investito (nei casi previsti di riconoscimento della misura annua minima garantita). Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di Euro 10.000. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6 7
INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6 7 Rischio ridotto Rischio elevato L’indicatore di rischio esprime la probabilità che tu non riesca ad acquistare o a vendere il tuo CFD al prezzo desiderato a causa della volatilità del mercato, o che tu debba acquistare o vendere il tuo CFD a un prezzo che ha un impatto significativo sui risultati dell’investimento. Abbiamo assegnato a questo prodotto il punteggio di 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più elevata. Le potenziali perdite derivanti dalle performance future del prodotto si collocano pertanto a un livello molto elevato. I CFD sono prodotti a leva che possono dar luogo rapidamente a perdite in conseguenza dei movimenti del mercato sottostante. Non è prevista alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, di credito o di liquidità. I prodotti CFD che offriamo non sono quotati su un mercato regolamentato e le posizioni possono essere chiuse soltanto con noi e non con altri fornitori di CFD.
INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6 7 Xxxxxxx più basso Rischio più alto SCENARI DI PERFORMANCE Xxxxxxxxx un'illustrazione degli scenari di performance relativi a ciascuna opzione d'investimento nei documenti contenenti le informazioni specifiche. COSA ACCADE SE ALLIANZ S.P.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6 7 Rischio più basso Rischio più alto SCENARI DI PERFORMANCE Troverete un'illustrazione degli scenari di performance relativi a ciascuna opzione d'investimento nei documenti contenenti le informazioni specifiche. COSA ACCADE SE ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
INDICATORE DI RISCHIO. 1 2 3 4 5 6

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  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

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