Definizione di Garanzia complementare

Garanzia complementare. (o accessoria): garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale.
Garanzia complementare. (o accessoria): garan- zia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltati- vamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia esonero pagamento premi in caso di invalidità.
Garanzia complementare si intende: - Garanzia Base: l’Assicurazione principale del Programma “Certezza Rendita Più” (Rendita Differita Rivalutabile con Controassicurazione a Premio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ o Rivalutabile).

Examples of Garanzia complementare in a sentence

  • Nel caso in cui sia stata richiesta in fase di sottoscrizione la Garanzia complementare facoltativa per il caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio, il capitale assicurato viene raddoppiato.

  • Nel caso in cui sia stata richiesta in fase di sottoscrizione la Garanzia complementare facoltativa per il caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad incidente stradale, il capitale assicurato viene triplicato.

  • Nel caso in cui sia stata richiesta in fase di sottoscrizione la Garanzia complementare facoltativa e il decesso dell’Assicurato avvenga come conseguenza di un infortunio, il capitale assicurato viene raddoppiato.

  • È la rendita vitalizia iniziale indicata in polizza, di importo pari alla prestazione prescelta per la Garanzia complementare facoltativa LTC.

  • Garanzia complementare: al verificarsi del decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio, gli aventi diritto devono darne avviso all’Impresa mediante richiesta scritta A/R, entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui i medesimi ne abbiano avuto la possibilità.

  • C) Prestazione complementare in caso di decesso dell’Assicurato a seguito di Infortunio conseguente ad Incidente Stradale (Garanzia complementare facoltativa).

  • E’ la rendita vitalizia iniziale indicata in polizza, di importo pari alla prestazione prescelta per la Garanzia complementare facoltativa LTC.

  • B) Prestazione complementare per il caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio (Garanzia complementare facoltativa) Nel caso in cui sia stata richiesta in fase di sottoscrizione la Garanzia complementare facoltativa e il decesso dell’Assicurato avvenga come conseguenza di un infortunio, il capitale assicurato viene raddoppiato.

  • Sono previste, in alternativa, le seguenti prestazioni: • Garanzia complementare infortuni (N11 B) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N12 B): in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.

  • Sono previste, in alternativa, le seguenti prestazioni: • Garanzia complementare infortuni (N01) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N02): in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.


More Definitions of Garanzia complementare

Garanzia complementare. Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato Capitale assicurato Capitale assicurato
Garanzia complementare. Garanzia per il caso di Invalidità Totale e Permanente eventualmente abbinata alla garanzia principale.
Garanzia complementare l’assicurazione facoltativa descritta alla Sezione 3/A (Prestazione in caso di invalidità totale e permanente), che completa nell’insieme il Programma “Certezza Rendita Più”. Le Condizioni della Garanzia Complementare - qualora applicabile in quanto richiamata nel documento contrattuale rilasciato dalla Società al perfezionamento del contratto - sono regolate alla Sezione 3/A del presente fascicolo. La Garanzia Complementare eventualmente abbinata alla Garanzia Base cessa da ogni effetto al termine del periodo di pagamento dei premi (periodo di differimento).