Definizione di Fallimento

Fallimento. Azione revocatoria - Azione di inefficacia - Qualificazione ex art. 64 l.fall. - Criteri - Causa concreta - Nozione - Fattispecie. Sentenza, Sezione prima, n. 23140 del 22/10/2020: In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege" (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, dopo aver rilevato la sostanziale sovrapponibilità nel contenuto di un contratto di locazione con uno sublocazione, aveva ritenuto fosse stata posta in essere una complessiva operazione trilaterale di natura gratuita, giacché il conduttore poi fallito aveva assunto oneri senza alcuna corrispettiva utilità e con esclusivo vantaggio del locatore, interponendosi tra quest'ultimo e il subconduttore). * * *
Fallimento. Cessione o affitto d'azienda anteriori alla dichiarazione di fallimento - Trattamento del TFR maturato fino al trasferimento dell'azienda - Ammissione al passivo - Ratei maturati successivamente al trasferimento - Debito a carico del cessionario o affittuario
Fallimento. Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso – Contratto di factoring – Cessione pro solvendo – Funzione di garanzia – Sussistenza – Mezzo anormale di pagamento – Configurabilità – Esclusione.

Examples of Fallimento in a sentence

  • Fallimento o concordato / pegno SÎ NO L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.

  • Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................

  • Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dagli Atti della procedura si applicano, ove compatibili, gli articoli 107 (Sospensione), 108 (Risoluzione), 109 (Recesso) e 110 (Fallimento) del D.Lgs.

  • Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulteriori.

  • Esso, inoltre, non comporta per il Fallimento e per i suoi Organi alcun obbligo od impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della comunicazione dell’accettazione dell’offerta di acquisto e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione.


More Definitions of Fallimento

Fallimento. Procedimento giudiziario attraverso cui il patrimonio di un imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e liquidato per soddisfare i creditori.
Fallimento è ┌ミ; ヮ�ラIWS┌�; ェキ┌Sキ┣キ;�キ; ┗ラノデ; ; ノキケ┌キS;�W キノ ヮ;デ�キマラミキラ SWノノげキマヮ�WミSキデラ�W insolvente, opportunamente reintegrato, e a ripartirne il ricavato fra i creditori, secondo i criteri ispirati dal principio di parità di trattamento. Il d.lgs.169/2007 ha apportato significative correzioni a tale procedura tra cui:  Maggiore autonomia al curatore nel determinare le modalità di liquidazione del patrimonio.  R;aaラ�┣;マWミデラ SWノ �┌ラノラ SWノ Iラマキデ;デラ SWキ I�WSキデラ�キ ミWノ ┗;ノ┌デ;�W ノ; Iラミ┗WミキWミ┣; W ノげラヮヮラ�デ┌ミキデ< SWェノキ atti del curatore.  Riduzione della funzione del giudice delegato ad organo di sorveglianza(non più di direzione della procedura).  Adeguamento della disciplina fallimentare ai principi espressi dalla corte costituzionale.  Depotenziamento delle azioni revocatorie fallimentari.  Agevolazione della proposta di concordato fallimentare.
Fallimento. Sospensione feriale dei termini – Termini per il ricorso avverso dichiarazione di fallimento. Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 24019 del 30/10/2020: La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio.
Fallimento. Formazione stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione. Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 23474 del 27/10/2020: Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività. * * *
Fallimento. Affitto di azienda - Retrocessione al fallimento - Responsabilità del fallimento per i crediti dei lavoratori c.c. - Esclusione.
Fallimento o “Ufficio Fallimentare” – da una parte e …………………., con sede in …………………. (….) alla via …………………, n , iscritta nel Registro della Imprese di …… al numero (coincidente col codice fiscale e partita I.V.A.) ……………………., n. REA ……………, capitale sociale € ……………… (…………….) interamente versato, in persona di …………, nato a , residente a …………………….. alla via …………………..n. …., il quale interviene in qualità di , in forza dei poteri conferitogli dal vigente statuto sociale (art. ) – per brevità d’ora innanzi denominato “Affittuaria” – dall’altra parte;
Fallimento esecutività del piano di riparto, decorso il termine per le impugnazioni (art.110, co.3); • il decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (art.119), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all'art.118, L. fall..