Definizione di eteronoma

eteronoma del contratto collettivo rispetto a quello individuale è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza che l’ha per l’appunto postulata al fine di ammettere la derogabilità in peius della disciplina applicabile al rapporto di lavoro individuale. Una volta riconosciuta come pienamente legittima la derogabilità, anche in senso peggiorativo, delle condizioni previste in un contratto collettivo, occorre individuare il limite di tale derogabilità. che è stato identificato dalla giurisprudenza nei diritti quesiti, intendendosi con tale espressione i diritti sorti sulla base del contratto collettivo ed entrati definitivamente nel patrimonio del singolo lavoratore. Per opportuna completezza espositiva si segnala che, in ogni caso, eventuali modifiche in senso peggiorativo introdotte dalla contrattazione collettiva non possono travalicare il limite imposto dall’art. 36 della Costituzione, che prevede che al lavoratore sia riconosciuta un’equa retribuzione per l’attività svolta, che gli consenta in ogni caso un’esistenza libera e dignitosa. Quanto alla differente fattispecie del contratto collettivo di diritto comune che deroghi in peius la precedente disciplina di un contratto collettivo con efficacia erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, la giurisprudenza ha affermato che «i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti con efficacia erga omnes non possono essere derogati da successivi contratti collettivi con efficacia di diritto comune, salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori» (Cass. 7 gennaio 1992, n. 84), e ciò in quanto i contratti con efficacia erga omnes sono anch’essi fonti di diritto ma di rango superiore rispetto al contratto collettivo di diritto comune, essendo stati recepiti a suo tempo in norme legislative. Infine, per completezza si deve considerare che l’inderogabilità in peius dei contratti con validità erga omnes pone un ulteriore problema di ordine giuridico e pratico che è dato dalla valutazione del trattamento successivamente previsto: si pone, infatti, l’esigenza di valutare se il trattamento successivo sia o meno un trattamento peggiorativo. Sul punto la giurisprudenza, da tempo e ormai univocamente, ha aderito al criterio del conglobamento (che confronta il contratto complessivamente o comunque tra istituti), superando quello del cumulo (in base al quale la disciplina andr...