Definizione di Coptazione
Coptazione è ammesso l’istituto della cooptazione nella misura massima del 20% delle opere. L’intenzione di ricorrere a tale istituto deve espressamente essere manifestata in sede d’offerta indicando il nominativo del soggetto coptato e allegando le dichiarazioni di possesso dei requisiti generali del coptato. Non è ammessa la cooptazione per l’esecuzione di lavorazioni che prevedano, in funzione di disposizioni tecniche specifiche, il possesso di determinati requisiti soggettivi (es.: lavorazioni per opere impiantistiche, lavorazioni in categoria SOA OS 2-A, smaltimento di rifiuti pericolosi, etc.).