• Il contratto di apprendistato
I CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO
I rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato: scelta e redazione del
contratto
Dott. Comm. Xxxxxx Xxxxx
• Il contratto di apprendistato
• Il contratto di inserimento
• Il contratto di tirocinio. Cenni
N.B. PRENDI MESSAGGIO INPS SU IL SOLE DI MERCOLEDì SCORSO
APPRENDISTATO
Contratto formativo per eccellenza. Assolve:
• sia al diritto dovere di istruzione e formazione,
• sia all’apprendimento professionale, anche di specializzazione tecnica superiore
E’ diretto alla formazione dei giovani e al loro - graduale - inserimento lavorativo
INSERIMENTO
E’ un nuovo contratto nel quale:
• la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante
• la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente “deboli” viene privilegiata.
Sono destinatari i giovani e i meno giovani
TIROCINIO
Strumento:
• finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
• funzionale ad agevolare un contatto diretto con addestramento pratico per l’inserimento nel mondo del lavoro
Due fasi di studio:
- Una genetica del contratto
- Una funzionale del rapporto
Ci concentriamo prevalentemente sulla prima
ATTENZIONE !
Il Tirocinio – non dà luogo ad un rapporto di lavoro, ma copre un ruolo fondamentale per l’inserimento
lavorativo di giovani e studenti
APPRENDISTATO
• Legge n. 25/1955 e s.m.i.
• d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
• Legislazione regionale e Contrattazione collettiva
• Prassi (Circ. Min. Lav. n. 40/2004; n. 30/2005; n.
27/2008 e numerosi interpelli)
INSERIMENTO
• d.lgs. n. 368/2001
• d.lgs. n. 276/2003
• Accordi Interconfederali del febbraio-marzo 2004
• Circ. Min. Lav. n. 31/2004 e Contrattazione collettiva
TIROCINIO
• L. n. 196/1997
• D.m. n. 142/1998
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Interpello Min. lav., 12 novembre 2009, n. 79)
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
TIROCINIO FORMATIVO (O STAGE)
Non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro
APPRENDISTATO
Rapporto a causa mista. Si fondono:
- sinallagma prestazione/retribuzione (art. 2094 c.c.)
- funzione formativa, finalizzata all’acquisizione delle capacità e conoscenze necessarie per ottenere una qualifica professionale
Interpello Min. lav., 12 novembre 2009, n. 79
E’ CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO? E’ PREVISTA
L’APPOSIZONE DEL TERMINE!!! (ES. CONTRATTO A 48 MESI)
1° CONSIDERAZIONE: Art. 10, co. 1, d.lgs. n. 368/2001,
esclude dal proprio campo di applicazione i rapporti di apprendistato
2° CONSIDERAZIONE: Il termine indicato non delimita
nel tempo l’efficacia dell’intero contratto, ma solo delle obbligazioni reciproche legate allo scopo formativo
Il termine è apposto ad una sola delle due cause che compongono il contratto, quella relativa alla funzione formativa
LA SCADENZA DEL TERMINE NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO, MA COSTITUISCE IL MOMENTO IN CUI PU0’ ESSERE ESERCITATA IN FORMA SCRITTA LA FACOLTA’ DI RECESSO AD NUTUM (art. 2118 c.c.).
In assenza del recesso il rapporto può proseguire con
l’acquisizione della qualifica professionale.
TALE IMPOSTAZIONE COMPORTA CONSEGUENZE NEL CASO DI RECESSO ILLEGITTIMO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEI DUE DISTINTI MOMENTI CHE CARATTERIZZANO IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO
APPRENDISTATO - ASPETTI POSITIVI -
- REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO: per la durata
del contratto e per i 12 mesi successivi alla conferma
a) Con più di 9 addetti: aliquota globale 15,84 (di cui 5,84 dip.)
b) Con 9 o meno addetti: aliquota globale 7,34 (I anno, di cui 5,84 dip.); 8,84 (II anno, di cui 5,84 dip.); 15,84 (dal III anno, di cui 5,84 dip.)
- CATEGORIA DI INSERIMENTO: inferiore fino a due livelli (ma ATTENZIONE al CCNL applicabile)
- PERCENTUALIZZAZIONE PROGRESSIVA DELLA
RETRIBUZIONE in base all’anzianità di servizio (finanziaria 2010, art. 2, co. 155 – rinvio ai contratti collettivi a livello nazionale, territoriale e aziendale)
- Non rientrano nel COMPUTO NUMERICO previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti, tranne che non vi sia una esplicita previsione di legge
- IRAP
- ASPETTI “CRITICI” -
Corretta instaurazione e genuino svolgimento del rapporto di lavoro:
- Formazione
- Addestramento
- Lavoro
SANZIONI in caso di inadempienze nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro
CONTRATTO DI INSERIMENTO - ASPETTI POSITIVI -
- REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO (nei limiti del
reg. CE n. 2204/2002). Trovano applicazione i benefici previsti per gli ex CFL
Sgravio contributivo previsto per gli apprendisti per assunzione di donne nelle regioni Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (DM 17 novembre 2005).
- CATEGORIA DI INSERIMENTO: inferiore fino a due
livelli rispetto a quella spettante (CCNL)
- Non rientrano nel COMPUTO NUMERICO previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti, tranne esplicita previsione di legge
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato il periodo di inserimento non conta per gli SCATTI e per le progressioni automatiche di carriera
- ASPETTI CRITICI -
- Corretta instaurazione (Progetto individuale di inserimento) e genuino svolgimento del rapporto di lavoro. SANZIONI per gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento
- I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni NON SONO DESTINATARI delle agevolazioni contributive, qualora non rientrino nelle altre ipotesi agevolabili
- In caso di trasformazione a tempo indeterminato
prima della scadenza il datore di lavoro NON MANTIENE il diritto ai benefici contributivi
TIROCINIO - ASPETTI POSITIVI -
- NON comporta la costituzione di un rapporto di
lavoro
- NON sussiste l’obbligo di corrispondere un corrispettivo economico
- Può essere stipulato da TUTTI i datori di lavoro sulla base di apposita convenzione
- Possibilità di una VERIFICA PRELIMINARE SUL CAMPO
del tirocinante con riferimento:
a) al suo inserimento nel contesto lavorativo,
b) alle sue capacità cognitive
- ASPETTI CRITICI -
Uso distorto dello strumento del tirocinio
APPRENDISTATO: Istituto in continua evoluzione
legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata ed integrata dalla L. n. 56/87 e dalla L. n. 196/97)
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
(modificato dal D.L. n. 35/05 – L. n. 80/05 – e dal D.L. n. 112/08 – L. n. 133/08)
L. n. 247/07 (protocollo Welfare): 12 mesi per emanare un decreto legislativo di riforma
Mancata riforma
Ultima modifica al D. Lgs. n. 276/03 ad opera del Comma 155 dell’articolo 2 della L. n . 191/09
(Finanziaria 2010)
D.Lgs. 276 del 2003 (artt. da 47 a 53) prevede una
radicale modifica dell'istituto contrattuale dell’apprendistato
E’ il primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo, lungo tutto l’arco della vita.
3 tipologie contrattuali (art. 47):
➢ apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
➢ apprendistato professionalizzante;
➢ apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE 3 TIPOLOGIE
• Utilizzabile in TUTTI i settori di attività;
• NUMERO COMPLESSIVO:
a) non superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda;
b) tre qualora l’azienda non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne abbia in numero inferiore a tre)
• FORMA SCRITTA: indicazione della prestazione oggetto del contratto e della qualifica da acquisire;
• PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE;
• l'assunzione va comunicata al Centro per l'impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del contratto di apprendistato;
• CATEGORIA DI INSERIMENTO: inferiore fino a due livelli (CCNL applicabile)
• RECESSO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO in corso di rapporto; al termine del periodo di formazione, il datore può trasformare in contratto a tempo indeterminato, oppure recedere.
OPERATIVITA’ CONDIZIONATA dall'emanazione di
una serie di provvedimenti attuativi:
• di fonte legislativa nazione
• di fonte legislativa regionale – profili formativi
• di fonte ministeriale
• di fonte contrattuale
MA
▪ L’apprendistato professionalizzante regolamentato dalla contrattazione collettiva è operativo anche in assenza delle prescritte leggi regionali (D.L. 35/2005; L. 80/2005)
▪ L’apprendistato per l’alta formazione può essere attivato anche in assenza di regolamentazione regionale (sufficiente la regolamentazione contrattuale e la convenzione con l’università e le altre istituzioni formative)
▪ L’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione non è operativo anche se regolamentato dalla contrattazione collettiva
Statistiche sino al 31 dicembre 2010
Praticamente inutilizzate le tipologie di apprendistato:
➢ per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48)
➢ per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50)
E’ infatti necessario che siano esplicati taluni passaggi che non sempre hanno avuto attuazione.
In attesa si continua ad utilizzare la vecchia tipologia di apprendistato - L. n. 25/1955 (con l’esclusione dell’obbligo della preventiva autorizzazione al settore ispezioni della DPL - Min. lav. interpello 14.10.2005, prot. 2464)
La Legge finanziaria stanzia 100 milioni per le attività
di formazione di cui 20 milioni di euro per rilanciare tali tipologie di apprendistato (art. 2, comma 154)
PREVISIONI SPECIFICHE PER LE VARIE TIPOLOGIE
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione
• Finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
• Rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i
16 e i 18 anni ed ha una durata massima di tre anni.
Adolescenti: minori tra i 16 e i 18 anni che abbiano assolto all’obbligo scolastico (10 anni);
Giovani: soggetti tra i 18 e i 25 anni
• Regolamentazione rimessa alle Regioni (Province autonome), d'intesa con il Min. lav. e della Pubblica Istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.
• Nelle more dell'intesa, si continua ad utilizzare l’apprendistato secondo la L. 25/1955 e la L. 196/1997: gli apprendisti di età inferiore a 18 anni sono tenuti a frequentare corsi di 240 ore all'anno.
Il contratto
- Forma scritta, con indicazione del piano formativo individuale e la qualifica da acquisire al termine
- NON può essere adibito al cottimo
- Possibilità di RECEDERE dal contratto al termine dell’apprendistato (durante il contratto recesso solo per giusta causa o giustificato motivo)
- MONTE ORE di FORMAZIONE esterna e interna all’azienda
- Registrare la formazione nel LIBRETTO FORMATIVO
- Presenza, per tutto il contratto formativo, di un TUTORE con competenze adeguate
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione
• Finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari e della alta formazione, nonché la specializzazione tecnica superiore.
• E’ rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni)
• La regolamentazione per la disciplina del contratto e la durata dello stesso sono rimesse alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
• Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. 25/1955
• E’ regolato nelle Province di Trento e Bolzano, Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Sicilia. Lazio?
• Oggetto di proroga se previsto dalle intese regionali
• Consentito anche se il giovane ha già concluso precedenti contratti di apprendistato
Il contratto
- Forma scritta (ad substantiam)
- Deve indicare la qualifica da conseguire, la durata del contratto, il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell’apprendista (allegato)
Apprendistato professionalizzante
Fino all'approvazione della legge regionale la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai CCNL (legge 80/2005).
Aspetti formativi disciplinati dalle leggi regionali: nel Lazio dalla L.R. n.9/2006 e dal Reg. regionale n.7/2007 (Abruzzo, Xxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano).
Rivolto ai giovani da 18 a 29 anni ( 29 anni e 364 giorni - Min. Lav. circ. 30/2005), è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali (art. 49).
Il contratto
a) forma scritta (ad substantiam), contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.
Il Piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, deve essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso (Circ. Min.
Lav. n. 40/2004)
b) Sussistenza dei parametri idonei in base alle previsioni legge regionale e contrattazione collettiva
- assunzione ammessa solo per talune mansioni e qualifiche
- il profilo formativo individuato e il piano formativo individuale devono essere congrui e coerenti con l’approdo qualificatorio finale del lavoratore.
c) Compatibile con una organizzazione del tempo di lavoro in regime di part-time.
• La regolamentazione del contratto è rimessa alle Regioni e alle province autonome
• Il monte ore formativo è fissato in 120 ore annue, effettuabili anche in azienda e con modalità di formazione a distanza.
Sanzioni in caso di inadempimento:
“… il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”.
INADEMPIMENTO FORMATIVO in presenza:
- quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale;
- mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo … al
datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato (circ. 40/2004 Min. Lav.)
La durata massima è di 6 anni, ridotta nei diversi CCNL,
e solo per alcuni profili. Esempio:
Credito: solo per la 3° area professionale Commercio: per tutte le qualifiche e mansioni
comprese nei liv. II, III, IV, V e VI, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e
24) del liv. V.
INSERIMENTO
Negli accordi collettivi sono state espressamente
stabilite le modalità di definizione del “piano individuale di inserimento” (assicura al lavoratore che vi consente di adeguare le proprie competenze professionali alla realtà aziendale che lo assume).
Possono utilizzare il contratto:
enti pubblici economici; imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio- culturali e sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria.
Possono ricorrervi:
a) soggetti fra 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni;
c) lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche
in cui il tasso di occupazione femminile e` inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio
almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento è venuto a scadenza nei 18 mesi che precedono la nuova assunzione.
Restano esclusi dal computo i lavoratori dimessisi, i licenziati per giusta causa, coloro che terminato il periodo contrattuale hanno rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i rapporti di lavoro risolti durante o a fine prova.
Il contratto
• Forma scritta (a pena di nullità). L’assenza trasforma immediatamente il contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
• Deve contenere l’espressa indicazione e la specifica individuazione del progetto individuale di inserimento.
• Durata: non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18, (persone portatrici di handicap grave: fino a 36 mesi); deve escludere dal computo i periodi del servizio militare o civile e l’astensione per maternità.
• La natura del contratto comporta che nessun rinnovo possa esservi fra le parti (proroga a 36 mesi per i soggetti portatori di handicap grave).
• Soggetti alla disciplina dei contratti a termine (d.lgs.
n. 368/2001) salve eventuali e diverse determinazioni da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali.
L’aspetto più rilevante del contratto e` rappresentato dal progetto (l’assunzione e` esplicitamente condizionata alla sua definizione, finalizzato ad un adeguamento delle competenze dell’inserito alle necessità e peculiarità del contesto lavorativo).
PROGETTO: programma dettagliato di lavoro e formazione, dove la prevalenza fra il primo o il secondo aspetto e` dettata dalla natura e dalle caratteristiche dell’attività lavorativa dedotta in contratto.
Definito con il consenso del lavoratore e finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Deve contenere almeno due elementi essenziali:
a) qualificazione al conseguimento della quale e` preordinato il progetto di inserimento;
b) durata e modalità della formazione.
Deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore (apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica , di disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale)
La formazione teorica deve essere accompagnata da
congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Attenzione
• Quando si elabora il progetto (dovrà fondarsi sulla persona del lavoratore - competenze specifiche e peculiari dell’inserendo - e sulla realtà aziendale; le prestazioni lavorative devono essere adeguate).
• all’effettiva realizzazione del progetto, anche attraverso una periodica verifica dello stato di avanzamento dello stesso e del livello di competenza professionale raggiunto.
Accordo interconfederale 11 febbraio 2004
Ulteriori aspetti rilevanti (è una normativa transitoria e cedevole rispetto a quella dettata dalla contrattazione collettiva nazionale di settore).
• Per disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
• Obbligatorietà della forma scritta con l’indicazione specifica del progetto individuale di inserimento: in mancanza il contratto è radicalmente nullo e il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato fin dall’inizio dell’attività lavorativa.
• Indicazione esplicita di una serie di elementi ulteriori (5)
1) Durata: da 9 a 18 mesi (36 per i soggetti riconosciuti
affetti da grave handicap fisico.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale e` preordinato il progetto.
2) Periodo di prova: determinato come previsto dal
contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in inserimento;
3) Orario di lavoro: da determinarsi in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
4) Categoria di inquadramento: non inferiore per più di
due livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti;
5) Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro: secondo quanto previsto dagli accordi per i CFL o, in assenza, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto (non inferiore a 70 giorni).
In ogni caso tali lavoratori non possono essere
esclusi
- dall’utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporti), ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato,
- da tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Nei casi di TRASFORMAZIONE (tempo indeterminato), il
periodo di inserimento:
- verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto,
- si escludono gli aumenti periodici di anzianità o gli istituti di carattere economico assimilati e la mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedono progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.
Circolare n. 31 del 21 luglio 2004
a) Qualora il rapporto di inserimento duri oltre il
termine di scadenza originariamente concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, se risulta superato il termine di trenta giorni di cui all’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 368/2001.
b) Se di fatto concretamente compatibile con il
progetto di inserimento, il contratto può essere anche a tempo parziale; in ogni caso non e` rinnovabile tra le parti.
c) “Se nei diciotto mesi precedenti (all’assunzione con inserimento) sono scaduti cinque contratti di inserimento e quattro di essi non sono stati trasformati, di questi quattro contratti non si terrà conto e sarà sufficiente confermare un solo contratto
“… per poter procedere a nuove assunzioni con
contratto di inserimento. In ogni caso non operano limiti nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento”.
Agevolazioni contributive
Previste per i seguenti soggetti:
• disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
• lavoratori > di 50 anni, privi di un posto di lavoro;
• lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
• persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
PER TALI CATEGORIE continuerà a trovare applicazione il regime di agevolazioni contributive previsto dall’art. 16 del d.l. n. 299/1994 (L.
451/1994). L’agevolazione contributiva opererà durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di quanto disposto dal Reg. CE 2204/2002.
1. Riduzione dell’onere contributivo del 25% (no
ipotesi di aiuto di Stato)
2. Riduzioni eccedenti immediatamente operative in favore di soggetti svantaggiati qualora il relativo ammontare, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non superi il 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Per i disabili la percentuale è aumentata al 60%.
Nel rispetto del limite del punto 2 le ulteriori condizioni
per godere del beneficio sono:
2.1 l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato;
2.2 l’assunzione è effettuata per rimpiazzare un posto resosi vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa (esclusi i licenziamenti per riduzione del personale).
In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere
comunque garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi. L’agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.
Nel rispetto di tali condizioni gli aiuti possono dunque essere IMMEDIATAMENTE concessi ai seguenti soggetti svantaggiati:
1. lavoratori extracomunitari;
2. disoccupati da oltre 2 anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione;
3. soggetti che vivono da soli con 1 o più figli a carico;
4. soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
5. soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
6. disoccupati di lungo periodo (persone senza lavoro
per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni);
7. donne di un’area geografica a livello NUTS 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno 2 anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno 2 dei 3 anni precedenti;
8. lavoratori disabili.
Oggetto del contratto di tirocinio è l’attività formativa,
non la prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa può venire ad essere utilizzata dal soggetto ospitante solo come risultato meramente accessorio dell’attività formativa.
Non sussiste obbligo per il datore di lavoro di corrispondere un corrispettivo economico.
Può essere stipulato da tutti i datori di lavoro (privati e
pubblici) sulla base di apposita convenzione da sottoscriversi con il soggetto promotore.
Limiti numerici:
• soggetti che occupano fino a 5 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato - 1 tirocinante;
• soggetti che occupano 6 - 19 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato - 2 due tirocinanti;
• più di 20 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato - 10% del numero dei dipendenti
Soggetti promotori: intermediari tra il tirocinante e
l’azienda ospitante che promuovono lo stage, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
Destinatari:
a) studenti frequentanti la scuola secondaria (4 mesi);
b) lavoratori inoccupati o disoccupati e iscritti nelle liste di mobilità (6 mesi);
c) allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione (6 mesi);
d) studenti universitari, compresi i frequentanti corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari, anche non universitari, nei 18 mesi successivi al termine degli studi (12 mesi);
e) persone svantaggiate co. 1, art. 4, L. n. 381/1991, (12 mesi);
f) soggetti portatori di handicap (24 mesi).
Trova applicazione anche per i cittadini comunitari che
effettuano esperienze professionali in Italia nell’ambito di programmi comunitari compatibili, ovvero extracomunitari (D.M. 22 marzo 2006).
Se il tirocinio e` stato previsto per una durata inferiore a quella indicata può essere prorogato fino a raggiungere il limite massimo (nel computo vanno esclusi il periodo di astensione obbligatoria per maternità e svolgimento del servizio militare o civile).
Per l’attivazione il soggetto promotore e il datore di
lavoro concludono una specifica CONVENZIONE che può essere stipulata alla luce di una convenzione quadro già conclusa a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
Ogni singola convenzione può riguardare anche più tirocini e deve essere integrata, contestualmente e in allegato, da uno specifico progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinante.
Nel progetto formativo devono essere individuati
puntualmente:
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, che devono assicurare agli studenti il raccordo con i percorsi formativi svolti nelle strutture di provenienza;
• estremi identificativi dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;
• durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
• settore aziendale in cui verrà ospitato il tirocinante.
Contenuti del progetto:
i soggetti promotori hanno l’obbligo di trasmettere una copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, al servizio ispettivo della DPL competente per territorio e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 5, D.M. 142/1998).
I soggetti promotori devono (artt. 3 e 4) :
• garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività;
• assicurare il tirocinante presso l’Inail e presso un’idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
• certificare le attività svolte dal tirocinante alla conclusione del tirocinio.
Il tirocinante deve:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo, rispettando le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
• mantenere la riservatezza sui dati, sulle informazioni o sulle conoscenze comunque acquisiti nel corso dello stage riguardo ai processi produttivi e ai prodotti;
• seguire le istruzioni impartite dai tutori e di far riferimento a questi per qualsiasi esigenza organizzativa,
• rispettare il regolamento aziendale del soggetto ospitante.
Il datore di lavoro ospitante deve:
• designare il responsabile aziendale incaricato di seguire il tirocinante;
• favorire l’esperienza dei tirocinanti sul luogo di lavoro, consentendo loro una reale e concreta conoscenza delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale e delle singole e plurime fasi lavorative.