Tributi. 8.1. Contestualmente al pagamento di merci/opere/servizi ricevuti, ENEL applicherà una ritenuta d'imposta in conformità alle leggi sull'imposizione e sui contributi di previdenza sociale (con effetto fiscale) applicabile nel Paese di residenza dell'Appaltatore e/o in ottemperanza a ogni altra legge applicabile al Contratto. 8.2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere a tutti gli obblighi, a gestire tutte le formalità amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare pagamento delle imposte, incluse le ritenute e altri obblighi di legge applicabili all'Appaltatore, in conformità alle procedure previste dalle leggi applicabili. Analogamente, le Parti si impegnano a collaborare al fine di ottenere esenzioni o altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Se, per mancata diligenza o per qualsiasi altra causa imputabile all'Appaltatore, ENEL perde il diritto a un beneficio fiscale, può detrarre l'importo equivalente al beneficio fiscale di cui non ha potuto usufruire dalla somma dovuta all'Appaltatore. 8.3. Nel caso in cui tra il Paese di residenza dell'Appaltatore e il Paese di residenza della relativa società del Gruppo ENEL sia stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione, e qualora l'Appaltatore richieda l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, quest'ultimo dovrà presentare a ENEL il proprio certificato di residenza fiscale (o qualunque altro certificato/dichiarazione necessari ai fini dell'applicazione della disposizione contro la doppia imposizione). Per consentire la classificazione del tipo di reddito soggetto alla convenzione contro la doppia imposizione, l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'interpretazione operata nel Paese in cui ha sede la società del Gruppo ENEL. In genere questo certificato ha validità per un anno, salvo il caso in cui la legislazione del Paese in cui ha sede la società del Gruppo ENEL preveda un periodo più breve. In ogni caso, alla scadenza di ciascun certificato l'Appaltatore dovrà presentarne uno valido. 8.4. Se ENEL deve operare trattenute sui pagamenti dovuti all'Appaltatore, su richiesta di quest'ultimo ENEL rilascerà un certificato attestante le trattenute operate e, più in particolare, gli importi versati e quelli trattenuti. 8.5. Se i materiali o le attrezzature provengono dall'estero, le imposte saranno versate come segue: a) L'Appaltatore pagherà tutte le imposte e gli oneri applicabili nei paesi da cui provengono le merci e quelle applicabili nei paesi attraverso i quali tali merci hanno transitato fino alla consegna finale, più tutte le imposte dovute nel Paese di destinazione in ragione dei benefici economici ottenuti dalla loro vendita. b) L'Appaltatore pagherà inoltre tutte le spese e le imposte sulle importazioni o equivalenti nel Paese di destinazione, oltre ad altre tasse doganali ufficiali sui materiali e/o le attrezzature importati, salvo diversamente concordato con ENEL.
Appears in 1 contract
Sources: General Contract Conditions
Tributi. 8.1. 8.1 Contestualmente al pagamento di merci/opere/servizi ricevuti, ENEL applicherà una ritenuta d'imposta in conformità alle leggi sull'imposizione e sui contributi di previdenza sociale (con effetto fiscale) applicabile nel Paese di residenza dell'Appaltatore del Fornitore e/o in ottemperanza a ogni altra legge applicabile al Contratto.
8.2. 8.2 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere a tutti gli obblighi, a gestire tutte le formalità amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare pagamento delle imposte, incluse le ritenute e altri obblighi di legge applicabili all'Appaltatoreal Fornitore, in conformità alle procedure previste dalle leggi applicabili. Analogamente, le Parti si impegnano a collaborare al fine di ottenere esenzioni o altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Se, per mancata diligenza o per qualsiasi altra causa imputabile all'Appaltatoreal Fornitore, ENEL perde il diritto a un beneficio fiscale, può detrarre l'importo equivalente al beneficio fiscale di cui non ha potuto usufruire dalla somma dovuta all'Appaltatoreal Fornitore.
8.3. 8.3 Nel caso in cui tra il Paese di residenza dell'Appaltatore del Fornitore e il Paese di residenza della relativa società del Gruppo ENEL sia stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione, e qualora l'Appaltatore il Fornitore richieda l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, quest'ultimo dovrà presentare a ENEL il proprio certificato di residenza fiscale (o qualunque altro certificato/dichiarazione necessari ai fini dell'applicazione della disposizione contro la doppia imposizione). Per consentire la classificazione del tipo di reddito soggetto alla convenzione contro la doppia imposizione, l'Appaltatore il Fornitore dovrà tenere conto dell'interpretazione operata nel Paese in cui ha sede la società del Gruppo ENEL. In genere questo certificato ha validità per un anno, salvo il caso in cui la legislazione del Paese in cui ha sede la società del Gruppo ENEL preveda un periodo più breve. In ogni caso, alla scadenza di ciascun certificato l'Appaltatore il dovrà presentarne uno valido.
8.4. 8.4 Se ENEL deve operare trattenute sui pagamenti dovuti all'Appaltatoreal Fornitore, su richiesta di quest'ultimo ENEL rilascerà un certificato attestante le trattenute operate e, più in particolare, gli importi versati e quelli trattenuti.
8.5. Se i materiali o le attrezzature provengono dall'estero, le imposte saranno versate come segue:
a) L'Appaltatore pagherà tutte le imposte e gli oneri applicabili nei paesi da cui provengono le merci e quelle applicabili nei paesi attraverso i quali tali merci hanno transitato fino alla consegna finale, più tutte le imposte dovute nel Paese di destinazione in ragione dei benefici economici ottenuti dalla loro vendita.
b) L'Appaltatore pagherà inoltre tutte le spese e le imposte sulle importazioni o equivalenti nel Paese di destinazione, oltre ad altre tasse doganali ufficiali sui materiali e/o le attrezzature importati, salvo diversamente concordato con ENEL.
Appears in 1 contract
Sources: Contract
Tributi. 8.1. Contestualmente ENEL, al momento del pagamento di mercidel corrispettivo per i beni/opere/servizi ricevuti, ENEL applicherà una ritenuta d'imposta in conformità alle leggi sull'imposizione opererà sui pagamenti agli Appaltatori le eventuali ritenute alla fonte dovute a titolo di imposte, tasse e sui contributi di previdenza sociale (con effetto valenza fiscale) applicabile ), in base alla legislazione vigente nel Paese di residenza dell'Appaltatore dell’Appaltatore e/o in ottemperanza base a ogni qualsiasi altra legge legislazione applicabile al Contratto.
8.2Contratto stesso. Le Parti si impegnano reciprocamente mutuamente ad adempiere a tutti gli obblighi, a gestire tutte le formalità amministrative far fronte a tutti gli iter burocratici e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare tutta la documentazione necessaria per il corretto pagamento delle impostedei tributi, incluse comprese le ritenute e gli altri obblighi di previsti dalla legge applicabili all'Appaltatoreapplicabile all’Appaltatore, in conformità alle procedure previste dalle leggi applicabilirispettando gli iter previsti dalla legge stessa. AnalogamenteAllo stesso modo, le Parti si impegnano obbligano a collaborare al fine di ottenere cooperare per l’ottenimento delle esenzioni o e degli altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Se, Qualora per mancata mancanza di diligenza o per qualsiasi qualunque altra causa imputabile all'Appaltatoreall’Appaltatore, ENEL perde il diritto a dovesse perdere l’opportunità di godere di un beneficio fiscale, può detrarre l'importo equivalente al questa potrà scontare l’importo del beneficio fiscale di cui non ha potuto usufruire dalla somma dovuta all'Appaltatoregoduto dal prezzo dovuto all’Appaltatore.
8.38.2. Nel caso in cui esista un accordo, tra il Paese di residenza dell'Appaltatore e dell’Appaltatore ed il Paese di residenza della relativa società Società del Gruppo ENEL sia stata stipulata una convenzione ENEL, per evitare la doppia imposizione, imposizione e qualora l'Appaltatore richieda l'applicazione l’Appaltatore invochi l’applicazione di una delle disposizioni di tale convenzionedell’accordo stesso, quest'ultimo questi dovrà presentare a consegnare ad ENEL il proprio certificato di residenza fiscale (o qualunque altro certificatoqualsiasi altra dichiarazione/dichiarazione necessari attestazione necessaria ai fini dell'applicazione dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni) che attesti la residenza fiscale ai fini di quanto previsto nell’accordo in questione; ai fini della disposizione contro la doppia imposizione). Per consentire la classificazione del tipo della tipologia di reddito soggetto alla convenzione nell’ambito della Convenzione contro la doppia imposizionele doppie imposizioni, l'Appaltatore si dovrà tenere tener conto dell'interpretazione operata dell’orientamento interpretativo vigente nel Paese in cui ha sede la società Società del Gruppo ENEL. In genere questo Detto certificato ha ha, di norma, validità per un anno, salvo il caso in cui annuale a meno che la legislazione normativa del Paese in cui ha sede la società Società del Gruppo ENEL preveda stabilisca un periodo più brevetermine inferiore. In ogni caso, alla scadenza della validità di ciascun certificato l'Appaltatore certificato, l’Appaltatore dovrà presentarne uno validoconsegnarne un altro in ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.
8.4▇.▇. Se Qualora ENEL deve operare sia tenuta ad effettuare delle trattenute sui pagamenti dovuti all'Appaltatoreall’Appaltatore e lo stesso ne faccia richiesta, su richiesta di quest'ultimo ENEL rilascerà gli verrà consegnato un certificato attestante le relativo alle trattenute operate e, più in particolare, dal quale risultino gli importi versati pagati e quelli gli importi trattenuti.
8.58.4. Se i materiali o le attrezzature provengono dall'esterodall’estero, le imposte i tributi saranno versate pagati come seguedi seguito indicato:
a) L'Appaltatore L’ Appaltatore pagherà tutte le imposte imposte, carichi e gli oneri applicabili nei paesi da cui provengono le merci gravami dei Paesi di origine della merce e quelle applicabili nei paesi attraverso dei Paesi per i quali tali merci hanno transitato la merce dovesse transitare fino alla consegna finale, più tutte così come le imposte dovute che gravano nel Paese di destinazione in ragione della merce e dovute a fronte dei benefici economici ottenuti dalla loro vendita.
b) L'Appaltatore L’Appaltatore, inoltre, pagherà inoltre tutte le spese e le imposte sulle importazioni tasse di importazione o equivalenti l’equivalente nel Paese di destinazione, oltre ad così come le altre tasse doganali spese ufficiali sui di dogana relative ai materiali e/o le alle attrezzature importatiimportate, salvo diversamente concordato diverso accordo con ENELEnel.
8.5. In caso di materiali o attrezzature nazionali, le tasse sono pagate alternativamente da ENEL o dall’Appaltatore a seconda di quanto stabilito dalla legge vigente.
Appears in 1 contract
Sources: General Contract Conditions