TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31 Clausole campione

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE 36 18 - FORO COMPETENTE 37 19 - NORME DI RINVIO 37 1 – OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE Nella realizzazione di grandi opere (autostradali e ferroviarie), i Committenti possono stipulare apposite Convenzioni con le Aziende Sanitarie allo scopo di assicurare l’assistenza infermieristica in loco alle maestranze che vi operano. Per tali tipologie di opere, che interessano grosse estensioni di territorio e/o coinvolgono un numero elevato di personale con attività continuative, 24h al giorno, svolte sovente in condizioni particolarmente difficili, i Committenti chiedono un presidio sanitario, con personale addestrato ad operare anche in situazioni difficili, per garantire la gestione delle emergenze, vale a dire, in caso di incidente, il primo intervento fino all’affidamento al personale del 118 e un’assistenza infermieristica di base (compreso prevenzione) ai lavoratori nei campi base, dove vivono durante i lavori. Al momento le Convenzioni in essere fra Committenti delle grandi opere e Aziende Sanitarie riguardano il potenziamento della rete alta velocità nel nodo fiorentino e l’ampliamento a terza corsia della rete autostradale della A1 nel tratto ricadente nel territorio toscano, ma non si esclude che possano essere stipulate successivamente Convenzioni per altre grandi opere. La presente procedura ha lo scopo di mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie del SSR uno strumento duttile per la gestione dell’assistenza infermieristica presso i cantieri di grande opere, stabilendo prezzi unitari per le diverse prestazioni richieste sulla base dei quali l’Azienda interessata formulerà l’adesione e costruirà il proprio contratto attuativo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31. Parte I PRESTAZIONE OGGETTO DELL’APPALTO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31. DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA ANNUALE DI VACCINI ANTIINFLUENZALI - CAMPAGNA 2022/2023- DESTINATI AL FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Id 8486998
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31. PREMESSA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31. ART. 34 -

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).